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Gratuito patrocinio 2026: chi può richiederlo, quanto reddito serve e come fare domanda

Il 16 Settembre 2026 da Cristina - 26 minuti di lettura
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Gratuito patrocinio: una persona riceve assistenza legale gratuita seduta al tavolo con i documenti

Il gratuito patrocinio, che nei documenti ufficiali si chiama patrocinio a spese dello Stato, permette a chi ha un reddito basso di farsi assistere da un avvocato senza pagarlo di tasca propria: il conto lo salda lo Stato. Non è un bonus in denaro come gli altri aiuti gestiti dagli enti pubblici italiani, ma può contare molto di più, perché senza un difensore un diritto resta sulla carta. Il limite di reddito per accedervi è di 13.659,64 €: lo ha fissato il decreto del 22 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2025. Attenzione però a un punto che conviene avere chiaro fin dall’inizio: lo Stato paga il tuo avvocato, non quello della controparte. Qui trovi chi ne ha diritto, come si calcola quel reddito, cosa paga davvero lo Stato, cosa invece continui a pagare tu e come si presenta la domanda.

Che cos’è il gratuito patrocinio e chi lo paga

Il patrocinio a spese dello Stato è l’istituto che dà attuazione all’articolo 24 della Costituzione, secondo cui sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. La disciplina completa si trova nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il testo unico sulle spese di giustizia, che regola chi può accedervi, come si presenta la domanda e quali spese vengono coperte.

In concreto significa che onorari e spese del tuo avvocato non li paghi tu: li anticipa l’erario, cioè lo Stato. Non ricevi soldi sul conto e non ti viene rimborsato nulla a posteriori: il tuo difensore presenta la parcella al giudice, che la liquida con un decreto di pagamento, ed è lo Stato a saldarla direttamente. Per te il processo diventa gratuito o quasi, ma solo entro i confini che vediamo più avanti, perché la copertura non è illimitata.

Il patrocinio a spese dello Stato non vale solo nel processo penale. Copre anche il processo civile, quello amministrativo, quello contabile, quello tributario e gli affari di volontaria giurisdizione, come le separazioni consensuali e i divorzi congiunti. Se la tua è una separazione, nella guida al bonus genitori separati trovi il contributo INPS previsto per chi non ha ricevuto l’assegno di mantenimento e le condizioni in cui è stato riconosciuto.

Chi può chiedere il patrocinio a spese dello Stato

Possono chiederlo i cittadini italiani, ma non solo. Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario lo stesso trattamento è assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto oggetto del processo, all’apolide e anche agli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (art. 119). Nel processo penale la norma di riferimento è l’art. 90, che parla di straniero e apolide residenti nello Stato. Se il tuo titolo di soggiorno è in fase di rinnovo, conviene verificare prima come funziona il permesso di soggiorno e quali documenti attestano la regolarità della tua posizione.

Nel processo penale la platea è particolarmente ampia: l’art. 74 comma 1 elenca l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Non conta quindi da che parte del processo ti trovi: quello che pesa è il reddito, salvo le esclusioni che vediamo più avanti. Nel processo civile e negli altri il beneficio spetta al cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultano non manifestamente infondate, condizione su cui torniamo fra poco perché è una delle ragioni di rigetto più frequenti.

Tipo di processo Esempi concreti Dove si presenta la domanda
Penale Indagato, imputato o vittima di un reato Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo
Civile Separazione, divorzio, sfratto, causa di lavoro, risarcimento danni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Amministrativo Ricorso al TAR contro un provvedimento della pubblica amministrazione Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Contabile Giudizio davanti alla Corte dei conti Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Tributario Ricorso contro un atto del fisco Commissione del patrocinio presso la corte di giustizia tributaria
Volontaria giurisdizione Separazione consensuale, divorzio congiunto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Altre informazioni
Molte delle situazioni che portano in tribunale hanno una loro procedura prima del giudice, e conviene percorrerla fino in fondo: contro il diniego dell’invalidità civile o dell’indennità di accompagnamento per motivi socio-economici (reddito, cittadinanza, residenza, permesso di soggiorno) è previsto un ricorso amministrativo all’INPS, mentre per contestare il verbale sanitario occorre un ricorso al tribunale per accertamento tecnico preventivo entro sei mesi. Una contestazione con l’INPS sulla decadenza dalla NASpI passa prima dal ricorso amministrativo al Comitato provinciale, entro 90 giorni dalla notifica. E chi ha ricevuto uno sfratto può verificare se il Comune o la Regione hanno aperto un bando per il contributo per l’affitto o per il fondo destinato agli inquilini in morosità incolpevole, che non ferma automaticamente l’esecuzione ma è la strada prevista per chi non riesce più a pagare il canone.

Il limite di reddito nel 2026: 13.659,64 €

Per essere ammessi serve un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 13.659,64 €. Attenzione: questa cifra è cambiata nel 2025. L’importo in vigore è stato fissato dal decreto interdirigenziale del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, e si applica da quella data. Il limite precedente, 12.838,01 €, non è più in vigore, e alla data di questa guida non è stato pubblicato alcun decreto successivo: 13.659,64 € è l’importo da usare.

Il limite non è fisso per sempre: l’art. 77 del testo unico prevede che venga adeguato ogni due anni con decreto dirigenziale, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel biennio precedente. L’aggiornamento del 2025 ha recepito una variazione del 6,4% riferita al periodo compreso fra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2024. In pratica l’adeguamento arriva con un certo ritardo rispetto al biennio a cui si riferisce: il decreto del 10 maggio 2023 ha riguardato il biennio 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022 e quello del 22 aprile 2025 il biennio 1° luglio 2022 – 30 giugno 2024. Un decreto successivo, riferito al biennio che comincia il 1° luglio 2024, alla data di questa guida non è ancora stato pubblicato: il riferimento da usare resta l’ultimo decreto uscito in Gazzetta Ufficiale.

Limiti di reddito del gratuito patrocinio: 13.659,64 € e aumento di 1.032,91 € per familiare convivente nel processo penale

Come si calcola il reddito che conta

Il calcolo non è quello a cui sei abituato per gli altri aiuti. Qui non si usa l’ISEE: il parametro è il reddito imponibile IRPEF che risulta dalla tua ultima dichiarazione dei redditi, quindi dal modello 730 o dal modello Redditi Persone Fisiche. Se sei lavoratore dipendente o pensionato, quel dato lo ritrovi nella Certificazione Unica che ti consegna il datore di lavoro o l’ente che paga la pensione, e che attesta i redditi di lavoro dipendente e assimilati. La legge parla però di reddito risultante dall’ultima dichiarazione: è quel dato che devi indicare nell’autocertificazione, e la Certificazione Unica serve a ritrovarlo. Se sei abituato a ragionare per fasce ISEE, come accade con l’Assegno di Inclusione, qui il ragionamento è diverso.

Se convivi con il coniuge, con l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito rilevante è la somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia, te compreso, riferiti allo stesso periodo (art. 76 comma 2). Si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (art. 76 comma 3): è un motivo di rigetto frequente, perché spesso si conta solo lo stipendio in busta paga. Se poi il tuo reddito è crollato da poco, sappi che qui l’ISEE corrente non ti aiuta: conta la dichiarazione, non la fotografia aggiornata della situazione.

Voce Come funziona nel gratuito patrocinio
Parametro usato Reddito imponibile IRPEF dell’ultima dichiarazione, non l’ISEE
Limite base 13.659,64 €
Chi si conta Il richiedente e tutti i familiari conviventi
Redditi esenti IRPEF Si contano lo stesso
Redditi con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva Si contano lo stesso
Aggiornamento del limite Ogni due anni, con decreto, in base all’indice ISTAT
Importante
C’è un’eccezione importante alla somma dei redditi familiari: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi (art. 76 comma 4). È il caso tipico di chi deve agire proprio contro un familiare con cui ancora vive.

Nel processo penale il limite sale per ogni familiare convivente

Il processo penale ha una regola in più, e conviene conoscerla perché sposta parecchio la soglia. L’art. 92 del testo unico stabilisce che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito indicati dall’art. 76 comma 1 sono elevati di 1.032,91 € per ognuno dei familiari conviventi. È un importo fisso, fermo dal 2002 e che non segue l’adeguamento ISTAT del limite principale.

Questa maggiorazione vale solo nel processo penale. Nel civile, nell’amministrativo, nel contabile e nel tributario non esiste alcun incremento per familiare: si applica il limite secco di 13.659,64 €, calcolato sulla somma dei redditi dei conviventi. È una differenza che spiega perché uno stesso nucleo familiare può rientrare nei limiti in un procedimento penale e restarne fuori in una causa civile.

Il conto è una semplice addizione. Partendo da 13.659,64 €, nel penale si aggiungono 1.032,91 € per ogni familiare convivente: con due familiari conviventi il limite diventa 13.659,64 € + (2 × 1.032,91 €), cioè 15.725,46 €; con tre familiari conviventi 13.659,64 € + (3 × 1.032,91 €), cioè 16.758,37 €.

Non basta il reddito: la pretesa non dev’essere manifestamente infondata

Il patrocinio a spese dello Stato non è automatico, e la ragione sta in un requisito che si affianca al reddito. Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario l’art. 74 comma 2 richiede due cose insieme: il reddito entro il limite e ragioni non manifestamente infondate. Il Consiglio dell’Ordine, quando decide, valuta anche questo secondo aspetto (art. 126 comma 1).

Per permettergli di farlo, l’art. 122 impone che l’istanza contenga, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione. Tradotto: non basta documentare la tua situazione reddituale, devi anche spiegare che cosa vuoi chiedere al giudice, perché e con quali prove. Una domanda scritta in due righe rischia di essere dichiarata inammissibile a prescindere dal tuo reddito.

Importante
L’ammissione decisa dal Consiglio dell’Ordine è per legge anticipata e provvisoria. L’ufficio finanziario verifica in seguito l’esattezza dei dati dichiarati e la loro compatibilità con le risultanze dell’anagrafe tributaria, e può disporre un controllo della posizione fiscale del richiedente e dei conviventi anche avvalendosi della Guardia di Finanza (art. 127). L’effettività e la permanenza delle condizioni sono verificabili in ogni tempo, anche dopo l’ammissione.
Altre informazioni
Molte cause civili nascono da un rapporto di lavoro finito male, e ognuna ha la sua guida: se l’azienda non paga ed è insolvente entra in gioco il Fondo di Garanzia INPS, che può coprire il TFR e le retribuzioni degli ultimi tre mesi di rapporto; chi ha subito un infortunio sul lavoro ha una sua procedura dedicata; e il ticket di licenziamento è il contributo che l’azienda, non il lavoratore, versa all’INPS quando interrompe il rapporto. Se invece al centro della causa c’è un’invalidità, il quadro è nelle guide alla pensione di inabilità e alle categorie protette.

Chi può essere ammesso anche sopra il limite di reddito

Esistono situazioni in cui si può essere ammessi anche superando la soglia di reddito. L’art. 76 comma 4-ter prevede che la persona offesa da una serie di reati possa essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Rientrano fra questi i maltrattamenti contro familiari e conviventi, l’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 577 primo comma n. 1 nella forma tentata, il femminicidio nella forma tentata, le mutilazioni genitali femminili, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la violenza sessuale di gruppo e gli atti persecutori, cioè lo stalking.

La stessa deroga vale, quando i reati sono commessi in danno di minori, per la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, la tratta, l’approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta, l’acquisto e alienazione di schiavi, la corruzione di minorenne e l’adescamento di minorenni. È inoltre ammesso alle stesse condizioni il lavoratore straniero vittima di caporalato che contribuisce utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili.

Una previsione analoga riguarda i figli minori e i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore ucciso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza. La stessa tutela si applica quando la morte è conseguenza del reato di femminicidio (art. 76 comma 4-quater, introdotto dalla legge 4/2018 e modificato dalla legge 181/2025, che vi ha aggiunto il femminicidio e le relazioni affettive senza convivenza). Per loro la deroga ai limiti di reddito vale sia nel procedimento penale sia in tutti i procedimenti civili che derivano dal reato. Sul piano previdenziale, ai figli superstiti può spettare anche la pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità, a seconda che il genitore fosse un assicurato o già pensionato.

Diverso è invece il caso del minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale: la legge gli riconosce il diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio in base alla normativa vigente, in ogni stato e grado del procedimento. Per lui non è prevista una deroga espressa ai limiti di reddito.

Se stai uscendo da una situazione di violenza domestica, il patrocinio a spese dello Stato in deroga al reddito è solo una delle tutele previste: esiste anche il Reddito di Libertà, un contributo economico pensato proprio per l’autonomia delle donne vittime di violenza.

Quando il gratuito patrocinio viene negato

I motivi ordinari li hai già incontrati: un reddito sopra la soglia, una pretesa manifestamente infondata o un’istanza incompleta, priva delle enunciazioni in fatto e in diritto o della firma. Accanto a questi il testo unico prevede un caso speciale, la presunzione di reddito superiore ai limiti per chi è già stato condannato con sentenza definitiva per alcuni reati: associazione di tipo mafioso, contrabbando aggravato, traffico di stupefacenti nelle ipotesi aggravate, reati commessi con metodo mafioso o per agevolare associazioni mafiose, e reati commessi in violazione delle norme sulla repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e IVA (art. 76 comma 4-bis).

Non si tratta però di un’esclusione automatica e definitiva, ed è un dettaglio che cambia le cose per chi rientra in quelle categorie. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 2010, ha dichiarato illegittima quella norma nella parte in cui non ammetteva la prova contraria: chi si trova in quella condizione può quindi dimostrare che il proprio reddito è realmente sotto la soglia. Con la sentenza n. 223 del 2022 la Consulta ha inoltre escluso dalla presunzione la condanna per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

Attenzione
Nel processo civile il beneficio è escluso anche nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, a meno che la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 121). La valutazione finale spetta sempre al Consiglio dell’Ordine o al magistrato competente: nessuna guida può garantirti l’ammissione.

Come fare domanda passo dopo passo

La prima cosa da capire è a chi si presenta la domanda, perché non è lo stesso ufficio per tutti i processi e sbagliare destinatario fa perdere tempo prezioso. Nel processo penale l’istanza va presentata, o inviata a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo; se procede la Corte di cassazione, all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 93).

Nel processo civile, amministrativo e contabile l’istanza va al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e qui si sbaglia spesso: non è il Consiglio dell’Ordine della tua città di residenza, ma quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo oppure, se il processo non è ancora iniziato, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito (art. 124). Il processo tributario fa storia a sé: lì è competente una commissione del patrocinio a spese dello Stato costituita presso ogni corte di giustizia tributaria (art. 138), anche se i requisiti di reddito restano gli stessi.

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La domanda la presenta esclusivamente l’interessato o il difensore, di persona oppure a mezzo raccomandata. È redatta in carta semplice (art. 79 comma 1) e va sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità; la firma è autenticata dal difensore oppure con le modalità previste dall’art. 38 comma 3 del d.P.R. 445/2000 (art. 78 comma 2). Da lì in poi i passaggi sono sei: gli stessi per tutti, cambia solo a chi va consegnata l’istanza e chi la decide.

  1. Prepara i documenti: un documento di identità valido, il codice fiscale tuo e dei familiari conviventi e l’ultima dichiarazione dei redditi.
  2. Scegli l’avvocato fra gli iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato del distretto di corte d’appello competente: puoi sceglierlo anche fuori dal distretto, purché iscritto in uno di quegli elenchi, ma allora non gli spettano le spese di trasferta.
  3. Scrivi l’istanza in carta semplice, con la dichiarazione sostitutiva sul reddito e, fuori dal processo penale, le enunciazioni in fatto e in diritto con l’indicazione delle prove.
  4. Firma l’istanza: la sottoscrizione è richiesta a pena di inammissibilità e va autenticata dal difensore o secondo il d.P.R. 445/2000.
  5. Presentala all’ufficio competente, di persona o a mezzo raccomandata: Consiglio dell’Ordine nel civile, amministrativo e contabile; ufficio del magistrato nel penale; commissione presso la corte di giustizia tributaria nel tributario.
  6. Attendi la decisione: nel civile, amministrativo e contabile il Consiglio dell’Ordine provvede nei dieci giorni successivi, in via anticipata e provvisoria, e trasmette copia dell’atto all’interessato e al magistrato (art. 126 comma 1); nel penale decide, sempre entro dieci giorni, il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 96); nel tributario provvede la commissione presso la corte di giustizia tributaria (art. 139).

Cosa fare se la domanda viene respinta

Il rimedio dipende da chi ha respinto, ed è qui che si annida un equivoco frequente. Se a rigettare o a dichiarare inammissibile l’istanza è il Consiglio dell’Ordine, la stessa istanza può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto (art. 126 comma 3): in questo caso non è previsto un ricorso al presidente del tribunale né un termine di venti giorni. La regola vale per la domanda relativa al giudizio; nella mediazione e nella negoziazione assistita, come vedrai più avanti, il rimedio contro il rigetto del Consiglio dell’Ordine è un altro.

Se invece a rigettare è il magistrato, allora puoi proporre ricorso entro venti giorni dalla notizia, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello a cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (art. 99 comma 1). Contro l’ordinanza si può poi ricorrere per cassazione per violazione di legge, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. Le schede istituzionali del Ministero della Giustizia riportano i moduli e i riferimenti degli uffici competenti.

Cosa deve contenere la domanda

Il contenuto dell’istanza è fissato dall’art. 79 e va rispettato alla lettera, perché ogni elemento è previsto a pena di inammissibilità. Serve la richiesta di ammissione con l’indicazione del processo a cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica con i rispettivi codici fiscali, quelli che trovi sulla tessera sanitaria.

Serve poi una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 che attesti la sussistenza delle condizioni di reddito, con la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile secondo i criteri dell’art. 76. Infine l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito fino alla definizione del processo. Fuori dal processo penale si aggiungono le enunciazioni in fatto e in diritto richieste dall’art. 122, prove comprese.

Prima di andare al Consiglio dell’Ordine tieni a portata di mano un documento di identità valido, come la carta d’identità elettronica, e i dati dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Se devi recuperarla, all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate si accede con lo SPID.

Cosa paga lo Stato e cosa resta a carico tuo

Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario l’art. 131 distingue due categorie. Alcune spese sono prenotate a debito, cioè rinviate nella riscossione, e non sei tu a doverle pagare: il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, l’imposta di bollo solo nel processo contabile, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, l’imposta di registro, quella ipotecaria e catastale e i diritti di copia.

Altre spese sono invece anticipate direttamente dall’erario: onorari e spese del difensore, onorari del consulente tecnico di parte, dell’ausiliario del magistrato e del notaio, l’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro, indennità e spese di viaggio di magistrati e ufficiali giudiziari, quelle di testimoni e consulenti, le spese per la pubblicità legale e per le notificazioni a richiesta d’ufficio diverse da quelle forfettizzate appena viste. Nel processo penale, oltre alla copertura generale delle spese del difensore, l’art. 107 prevede che siano gratuite le copie degli atti processuali necessarie per l’esercizio della difesa.

La riduzione della metà e il limite più importante di tutti

Gli importi non vengono liquidati per intero. Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà (art. 130). La Corte costituzionale ha escluso quella riduzione, in entrambi i casi quando si applicano tariffe non aggiornate, per l’ausiliario del magistrato con la sentenza n. 166 del 2022 e per il consulente tecnico di parte con la sentenza n. 179 del 2025: per il difensore, invece, la riduzione della metà resta pienamente in vigore.

Ma il limite che devi conoscere davvero è un altro, e riguarda l’esito della causa. Il patrocinio a spese dello Stato copre solo le spese del tuo difensore, non quelle della controparte. Se perdi la causa civile e il giudice ti condanna a rifondere le spese all’altra parte risultata vittoriosa, quelle spese restano a carico tuo. Vale anche il contrario: se vinci, la parte soccombente non ammessa al patrocinio paga le spese direttamente allo Stato, non a te (art. 133).

Importante
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120). In altre parole: l’ammissione resta valida fra i gradi dello stesso processo, ma non ti finanzia l’appello di una causa che hai perso.

Gratuito patrocinio e difensore d’ufficio non sono la stessa cosa

È una delle confusioni che costano di più su questo tema. Il difensore d’ufficio viene assegnato nel processo penale a chi non ha nominato un avvocato di fiducia, ed è garantito a prescindere dal reddito. Ma non è gratuito: lo devi pagare tu.

Se non lo paghi, l’avvocato può ottenere la liquidazione dallo Stato solo dopo aver dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale, e a quel punto lo Stato ha diritto di ripetere da te le somme anticipate, cioè di chiedertele indietro. L’unico modo per non pagare nulla è chiedere e ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 116). Difensore d’ufficio e patrocinio sono due istituti distinti: il primo ti garantisce un avvocato, il secondo te lo paga.

Attenzione
Avere un difensore d’ufficio non significa quindi essere automaticamente ammessi al gratuito patrocinio: sono due domande diverse, e la seconda va presentata espressamente.

Come scegliere l’avvocato

Non puoi nominare un avvocato qualsiasi. Chi è ammesso al patrocinio deve sceglierlo fra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell’Ordine del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o davanti al quale pende il processo (art. 80). Non è una regola valida solo per il penale: l’art. 80 figura tra le disposizioni generali e vale per tutti i tipi di processo.

Puoi sceglierlo anche fuori dal distretto, ma in quel caso non gli spettano le spese e le indennità di trasferta (art. 82 comma 2). Per essere iscritto all’elenco l’avvocato deve avere esperienza professionale specifica distinta per tipo di processo, nessuna sanzione disciplinare superiore all’avvertimento nei cinque anni precedenti e l’iscrizione all’Albo da almeno due anni (art. 81). L’elenco è formato dal Consiglio dell’Ordine ed è pubblico: si consulta presso tutti gli uffici giudiziari situati nella provincia ed è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli previsti dal testo unico. Ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (art. 85). Se in una causa ammessa al patrocinio ti viene chiesto un anticipo «per le spese», è un campanello d’allarme: chiedi chiarimenti per iscritto e, se il dubbio resta, rivolgiti al Consiglio dell’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto, che è l’organo competente a valutare.

Il gratuito patrocinio in mediazione e negoziazione assistita

Dal 30 giugno 2023, per effetto della riforma Cartabia, il patrocinio a spese dello Stato copre anche l’assistenza dell’avvocato nella mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita. È una novità importante, perché prima quelle attività restavano scoperte anche per chi era ammesso al beneficio nel processo.

Mediazione e negoziazione assistita sono due procedure che si svolgono fuori dal processo: in una serie di materie la legge le rende obbligatorie, e senza averle esperite non si può andare davanti al giudice. La copertura però non è generale, e le condizioni non sono identiche nei due procedimenti. Nella mediazione il patrocinio è assicurato per l’assistenza dell’avvocato nei casi di mediazione obbligatoria previsti dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010 e solo se è raggiunto l’accordo di conciliazione (art. 15-bis): due condizioni che devono ricorrere insieme. Nella negoziazione assistita la stessa doppia condizione vale per i casi dell’art. 3 comma 1 del d.l. 132/2014, cioè il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, oltre alle domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 €. Accanto a questi, l’art. 11-bis richiama un altro caso, quello della negoziazione obbligatoria in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto (art. 1 comma 249 della legge 190/2014), che la norma elenca separatamente e senza ripetere il requisito dell’accordo.

Per i casi retti dalla regola generale la conseguenza pratica è scritta nella legge: l’ammissione decisa dal Consiglio dell’Ordine è anticipata e provvisoria e viene confermata, su istanza dell’avvocato, soltanto quando l’accordo è raggiunto, con l’apposizione del visto di congruità sulla parcella (art. 15-septies del d.lgs. 28/2010 per la mediazione, art. 11-septies del d.l. 132/2014 per la negoziazione assistita).

Importante
In mediazione e negoziazione la domanda si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che qui decide entro venti giorni e non entro i dieci previsti per il processo, e contro il rigetto si può ricorrere entro venti giorni al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine. Chi è ammesso in via anticipata non deve pagare le indennità dell’organismo di mediazione.

Vale per tutti i gradi del processo?

Sì, ma con due precisazioni che cambiano la sostanza. La prima è la regola generale: l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e accidentali comunque connesse (art. 75 comma 1). Non devi quindi ripresentare la domanda passando dal primo grado all’appello. Resta fermo però il limite già visto: chi è rimasto soccombente non può giovarsi dell’ammissione per impugnare, salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

La seconda riguarda invece i procedimenti ulteriori che si affiancano al processo, e segue una regola diversa. La disciplina si applica in quanto compatibile anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, in quelli relativi alle misure di sicurezza e di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75 comma 2). Per questi procedimenti il Ministero della Giustizia indica che occorre presentare un’autonoma richiesta di ammissione: la copertura automatica vale fra i gradi dello stesso processo, non oltre.

Altre informazioni
Se la tua situazione economica è quella che ti apre le porte del gratuito patrocinio, probabilmente ti riguardano anche altre misure costruite sulla stessa fascia di reddito: la Carta Acquisti e la carta risparmio spesa sostengono la spesa alimentare; l’esenzione dal ticket sanitario dà diritto all’esonero, totale o parziale, dal pagamento del ticket su visite ed esami; il bonus bollette sconta luce e gas ed è riconosciuto in automatico, ma solo dopo aver presentato la DSU e ottenuto un ISEE sotto la soglia; l’assegno di assistenza spetta a chi ha un’invalidità civile riconosciuta fra il 74% e il 99%, non svolge attività lavorativa e ha un reddito personale sotto la soglia fissata ogni anno; l’accesso alle case popolari è disciplinato dalle leggi regionali e le domande si presentano nei tempi fissati dal bando dell’ente competente nella tua zona; e se in famiglia c’è una disabilità o ci sono figli a carico, le guide alla Legge 104 e all’Assegno Unico Universale spiegano cosa spetta.

Cosa devi fare dopo l’ammissione e quando il beneficio si perde

L’ammissione comporta un obbligo attivo che in molti dimenticano. Finché il processo non è definito devi comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno calcolato dalla data di presentazione dell’istanza o dall’eventuale precedente comunicazione. Se non lo fai, il magistrato revoca l’ammissione con decreto motivato.

La revoca può arrivare anche per altre ragioni: se sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali, se risulta l’insussistenza dei presupposti oppure se hai agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136). La revoca ha efficacia retroattiva, salvo il caso delle modifiche reddituali, in cui decorre dal momento del loro accertamento. Nel processo penale l’ufficio finanziario può chiedere la revoca in ogni momento e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito (art. 112 comma 1 lettera d). Nel processo civile, amministrativo e contabile la legge non fissa un termine analogo.

Adempimento o rischio Termine o conseguenza
Decisione del Consiglio dell’Ordine (nel processo) 10 giorni dalla presentazione, in via anticipata e provvisoria (20 giorni in mediazione e negoziazione assistita)
Ricorso contro il rigetto del magistrato 20 giorni al presidente del tribunale o della corte d’appello
Comunicazione delle variazioni di reddito 30 giorni dalla scadenza di ogni anno
Richiesta di revoca dell’ufficio finanziario (processo penale) In ogni momento e comunque non oltre 5 anni dalla definizione del processo
Dichiarazione falsa od omessa Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309,87 € a 1.549,37 €

Le sanzioni non sono simboliche. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva e nelle comunicazioni previste dall’art. 79 sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309,87 € a 1.549,37 € (art. 95 nel processo penale, art. 125 nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario), con pena aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione. La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. La stessa pena si applica a chi omette le comunicazioni per mantenere il beneficio.

Attenzione
Il limite di reddito viene adeguato ogni due anni: quello in vigore, 13.659,64 €, è stato fissato dal decreto del 22 aprile 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025; alla data di questa guida non è stato pubblicato alcun decreto successivo. Se incontri una scheda che riporta ancora 12.838,01 €, il riferimento da seguire resta il decreto più recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Altre domande frequenti

Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.

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