
La pensione di inabilità è la prestazione che l’INPS riconosce a chi ha versato contributi e si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Riguarda la più severa delle due condizioni previste dalla legge 222 del 1984 e, a differenza dell’assegno ordinario di invalidità, impone la cessazione di ogni attività lavorativa. Servono almeno 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la domanda. Nel 2026 il trattamento minimo INPS è di 611,85 € al mese, ma non tutte le pensioni possono essere integrate fino a quella soglia.
Che cos’è la pensione di inabilità
La pensione di inabilità è una prestazione previdenziale disciplinata dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, numero 222. La parola «previdenziale» non è un dettaglio burocratico: significa che la prestazione si regge sui contributi che hai versato e che l’INPS la eroga come un trattamento pensionistico a tutti gli effetti, non come un aiuto assistenziale.
Il requisito sanitario è il più severo di tutto l’ordinamento previdenziale. La legge chiede che l’assicurato «si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» a causa di un’infermità o di un difetto fisico o mentale. Non basta quindi non poter più fare il proprio mestiere: la valutazione riguarda qualunque attività, e la condizione deve essere sia assoluta sia permanente. È una cosa diversa dall’assegno ordinario di invalidità, che si ferma alla capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, e diversa anche dall’invalidità civile, che è invece assistenziale e guarda alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Un altro punto spesso frainteso riguarda l’età. Non esiste un’età minima né un’età massima per chiedere la pensione di inabilità: l’articolo 3 della legge 222 del 1984, che escludeva le domande presentate dopo il compimento dell’età pensionabile, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 436 del 1988. Restano ovviamente necessari i requisiti contributivi.
Requisiti: quando spetta la pensione di inabilità
I requisiti da soddisfare sono due e devono ricorrere insieme: quello sanitario e quello contributivo. Se ne manca uno, la domanda viene respinta anche se l’altro è ampiamente soddisfatto.
Sul fronte contributivo servono almeno 260 contributi settimanali, cioè cinque anni di contribuzione, di cui almeno 156, cioè tre anni, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Quest’ultimo è il requisito che fa cadere più domande, perché richiede contributi recenti: chi ha una lunga carriera alle spalle ma è fermo da più di cinque anni rischia di non averli. Per gli operai agricoli e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri i requisiti sono espressi in contributi giornalieri, secondo l’articolo 4, commi 2 e 3, della legge 222 del 1984.
| Requisito |
Cosa chiede la legge |
| Sanitario |
Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa |
| Contributivo, totale |
Almeno 260 contributi settimanali (5 anni) |
| Contributivo, recente |
Almeno 156 contributi settimanali (3 anni) nel quinquennio prima della domanda |
| Anagrafico |
Nessuna età minima né massima |
Prima di presentare la domanda conviene controllare la propria posizione assicurativa: puoi farlo nel Fascicolo previdenziale del cittadino oppure chiedendo l’estratto conto certificativo, che ha valore di certificazione. Se scopri buchi contributivi, valuta strumenti come il riscatto della laurea, tenendo però presente che incidono sull’anzianità complessiva e non sul requisito del quinquennio.
Importante
Il requisito dei 156 contributi nel quinquennio si conta rispetto alla
data della domanda. Se sei fermo da tempo per malattia, verifica se i periodi coperti da
indennità di malattia INPS o da altre prestazioni ti hanno lasciato contribuzione utile prima di presentare la richiesta.
Incompatibilità: perché devi smettere di lavorare
L’obbligo di smettere di lavorare è la differenza che pesa di più nella pratica. L’assegno ordinario di invalidità si può percepire continuando a lavorare, con riduzioni legate al reddito. La pensione di inabilità no: presuppone che tu non possa più lavorare, e quindi la legge chiede di uscire formalmente dal mercato del lavoro.
L’articolo 2, comma 2, della legge 222 del 1984 subordina la concessione alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma, alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, e alla rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. In pratica significa che la pensione di inabilità non è cumulabile con la NASpI: per ottenere la pensione devi rinunciare all’indennità di disoccupazione.
Due conseguenze pratiche da tenere a mente:
- Se la cancellazione dagli elenchi o la rinuncia ai trattamenti avvengono dopo la domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quell’adempimento, non dal mese successivo alla domanda.
- Se una causa di incompatibilità sopravviene, per esempio perché riprendi un’attività, l’INPS revoca la pensione e, se ne ricorrono le condizioni, la sostituisce con l’assegno ordinario di invalidità.
Quanto spetta: come si calcola l’importo
Non esiste un importo fisso: la pensione di inabilità dipende dalla tua storia contributiva. L’articolo 2, comma 3, della legge 222 del 1984 stabilisce che è pari all’importo dell’assegno di invalidità non integrato al minimo, calcolato secondo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria, più una maggiorazione. Il calcolo avviene con il sistema misto oppure interamente contributivo se hai iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.
La maggiorazione è la parte che rende questa pensione più generosa dell’assegno di invalidità. All’anzianità contributiva effettiva si aggiungono le settimane che mancano tra la decorrenza della pensione e il compimento dei 60 anni, per gli uomini come per le donne, entro il limite massimo di 2.080 contributi settimanali, pari a 40 anni. Nel sistema contributivo la maggiorazione opera in modo analogo, aggiungendo al montante individuale una quota riferita al periodo mancante ai 60 anni, secondo l’articolo 1, comma 15, della legge 335 del 1995.
Chi ha una carriera contributiva breve ma è ancora giovane ci guadagna molto: se la pensione decorre a 40 anni di età, la maggiorazione può aggiungere fino a venti anni di contribuzione convenzionale, sempre entro il tetto dei 40 anni complessivi.
C’è però un limite importante. Se l’inabilità deriva da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà diritto alla rendita INAIL, la maggiorazione spetta solo per la parte eccedente la rendita, come previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge 222 del 1984.
Integrazione al trattamento minimo: quando spetta e quando no
Se la pensione calcolata risulta bassa, in alcuni casi può essere portata al livello del trattamento minimo. Per il 2026 il trattamento minimo INPS è di 611,85 € al mese, pari a 7.954,05 € all’anno: è il valore provvisorio fissato dalla circolare INPS numero 153 del 19 dicembre 2025, con una perequazione provvisoria dell’1,4% salvo conguaglio. Gli stessi valori valgono per le pensioni minime.
L’integrazione non è automatica, perché dipende dal reddito. Nel 2026 spetta per intero con un reddito personale fino a 7.954,05 € all’anno, in misura parziale tra 7.954,05 € e 15.908,10 €, e non spetta oltre 15.908,10 €. Per chi è coniugato e non legalmente separato, e per le pensioni con decorrenza successiva al 1994, contano anche i limiti del reddito cumulato con il coniuge.
| Reddito 2026 |
Personale |
Cumulato con il coniuge |
| Integrazione intera |
Fino a 7.954,05 € |
Fino a 23.862,15 € |
| Integrazione parziale |
Da 7.954,05 € a 15.908,10 € |
Da 23.862,15 € a 31.816,20 € |
| Nessuna integrazione |
Oltre 15.908,10 € |
Oltre 31.816,20 € |
Importante
Attenzione a un punto che vale centinaia di euro al mese: l’articolo 1, comma 16, della legge 335 del 1995 esclude l’integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo. Questa esclusione continua a valere per la pensione di inabilità. La Corte costituzionale ha rimosso questa esclusione soltanto nella parte relativa all’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il contributivo, con la sentenza numero 94 del 2025, recepita dall’INPS attraverso la circolare numero 20 del 25 febbraio 2026: la circolare stessa, al paragrafo «Ambito di applicazione», riferisce la sentenza al solo assegno ordinario di invalidità dell’articolo 1 della legge 222 del 1984.
L’assegno per l’assistenza personale e continuativa
Alla pensione di inabilità può aggiungersi una seconda prestazione, poco conosciuta e prevista dall’articolo 5 della legge 222 del 1984. Spetta ai pensionati di inabilità che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
L’importo segue quello previsto dall’assicurazione INAIL e viene aggiornato periodicamente. L’ultimo importo pubblicato dall’INPS è di 672,72 € al mese, in vigore dal 1° luglio 2025, secondo la tabella E dell’allegato numero 2 alla circolare INPS numero 153 del 19 dicembre 2025.
Le limitazioni da conoscere sono quattro:
- Non spetta in caso di ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione.
- Non è compatibile con l’analogo assegno INAIL.
- È ridotto in misura corrispondente se percepisci una prestazione analoga da altre forme di previdenza obbligatoria o di assistenza sociale.
- Non è reversibile ai superstiti.
Come fare domanda all’INPS passo dopo passo
La domanda segue lo stesso percorso delle altre prestazioni di invalidità previdenziale e parte sempre dal medico. Il requisito sanitario viene poi valutato dalla Commissione Medica Legale dell’INPS: è proprio qui che emerge la differenza pratica più rilevante rispetto all’invalidità civile, dove il circuito è misto e la visita è svolta dalla commissione medico-legale dell’ASL integrata da un medico INPS, oppure direttamente dai centri medico-legali dell’Istituto nelle regioni convenzionate.
Il secondo elemento da tenere presente è che la parte sanitaria e quella amministrativa viaggiano su binari diversi e vanno completate entrambe. Puoi avere il verbale favorevole della commissione e vederti comunque rinviare la decorrenza perché mancano la cessazione dell’attività o la cancellazione dagli albi. Conviene quindi preparare i due fronti in parallelo, senza aspettare l’esito della visita per sistemare gli adempimenti.
Ecco i passaggi nell’ordine in cui vanno fatti:
- Certificato medico introduttivo SS3. Il medico certificatore lo compila e lo invia telematicamente all’INPS, poi ti consegna la ricevuta con il numero del certificato.
- Domanda entro 90 giorni. Va presentata entro 90 giorni dall’emissione del certificato, altrimenti il certificato scade e va rifatto. Nella domanda devi riportare il numero del certificato SS3.
- Canali di invio. Online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite Contact Center ai numeri 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile, oppure tramite un patronato.
- Visita medica. La Commissione Medica Legale INPS convoca l’interessato per l’accertamento sanitario.
- Adempimenti amministrativi. Cessazione dell’attività, cancellazione dagli elenchi e dagli albi, rinuncia ai trattamenti di disoccupazione.
Il servizio dedicato si trova nell’area riservata dell’Istituto, nella scheda INPS della pensione di inabilità. Se preferisci farti seguire, i patronati offrono assistenza gratuita e conoscono bene la documentazione sanitaria che conviene allegare. Per orientarti fra gli altri servizi dell’Istituto può esserti utile la nostra guida su INPS e servizi online.
Decorrenza e tempi di risposta
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che risultino soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi. Se gli adempimenti di cancellazione o di rinuncia arrivano più tardi, la decorrenza slitta al mese successivo a quegli adempimenti.
Sui tempi, il termine generale della legge 241 del 1990 è di 30 giorni, ma per questa prestazione il regolamento INPS sui termini dei procedimenti fissa 85 giorni dalla ricezione della domanda completa, che diventano 120 giorni se la pensione è in cumulo o in totalizzazione. Sono termini di conclusione del procedimento, quindi vanno letti come un riferimento e non come una data di pagamento garantita.
Puoi seguire lo stato della pratica dal Fascicolo previdenziale del cittadino, dove compaiono anche la data della visita e gli esiti. Se la domanda viene respinta hai comunque a disposizione il ricorso amministrativo ai comitati dell’INPS e, in seconda battuta, la via giudiziaria.
Revisione, revoca e cosa succede con l’età
La pensione di inabilità non è concessa a termine, a differenza dell’assegno ordinario di invalidità, che dura tre anni ed è confermabile. Quest’ultimo, dopo tre riconoscimenti consecutivi, viene confermato automaticamente. L’INPS può però disporre in qualsiasi momento accertamenti sanitari di revisione, come previsto dall’articolo 9 della legge 222 del 1984.
Se la revisione accerta il recupero parziale della capacità lavorativa, la pensione viene sostituita dall’assegno ordinario di invalidità; se l’inabilità non sussiste più, la prestazione è revocata. In quel caso la legge prevede una tutela spesso ignorata: a chi cessa dal diritto per recupero della capacità lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto il periodo di godimento della pensione, secondo l’articolo 4, comma 4, della legge 222 del 1984. Quei periodi, quindi, non vanno persi ai fini della futura pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.
Attenzione infine a una confusione molto diffusa. La trasformazione d’ufficio in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età è prevista dalla legge soltanto per l’assegno ordinario di invalidità, non per la pensione di inabilità previdenziale, per la quale la legge non fissa né un termine né una trasformazione automatica. Discorso diverso ancora per la pensione di inabilità civile, che al compimento dei 67 anni si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
Le differenze con l’invalidità civile e con l’assegno ordinario
Il nome «inabilità» compare in due prestazioni molto diverse, e confonderle genera equivoci e porta a presentare la domanda all’ente sbagliato. Da una parte c’è la pensione di inabilità previdenziale di cui parliamo qui, che si basa sui contributi. Dall’altra c’è la pensione di inabilità civile, che è assistenziale: non chiede contributi, richiede un’invalidità del 100%, un’età compresa tra 18 e 67 anni e un reddito personale sotto la soglia annua.
Le cifre aiutano a capire la distanza fra i due mondi. Nel 2026 la pensione di inabilità civile vale 340,71 € al mese per 13 mensilità, con un limite di reddito personale di 20.029,55 € all’anno. La pensione di inabilità previdenziale, invece, non ha un importo di tabella perché dipende dai contributi versati e dalla maggiorazione.
| Prestazione |
Tipo |
Condizione principale |
Si può lavorare? |
Reversibile? |
| Pensione di inabilità |
Previdenziale |
Impossibilità assoluta e permanente di qualsiasi lavoro |
No |
Sì |
| Assegno ordinario di invalidità |
Previdenziale |
Capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo |
Sì, con riduzioni |
No |
| Pensione di inabilità civile |
Assistenziale |
Invalidità 100%, età 18-67 anni, reddito sotto soglia |
No |
No |
Se il tuo caso è quello dell’invalidità civile, il percorso corretto è quello descritto nella guida alla domanda di invalidità civile, che apre anche l’accesso alle agevolazioni della legge 104 e alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.
Cumulo con altre prestazioni, tasse e superstiti
Sul cumulo vale la regola generale delle incompatibilità che abbiamo visto: restano esclusi la NASpI e gli altri trattamenti di disoccupazione. Se l’inabilità deriva da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, la pensione non è cumulabile con la rendita INAIL liquidata per lo stesso evento fino a concorrenza della rendita, secondo l’articolo 1, comma 43, della legge 335 del 1995.
L’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile, che nel 2026 vale 551,53 € al mese e spetta indipendentemente dal reddito e dall’età, non figura tra le incompatibilità della pensione di inabilità. Occhio però all’assegno per l’assistenza personale e continuativa: se percepisci una prestazione analoga da altre forme di previdenza obbligatoria o di assistenza sociale, quell’assegno viene ridotto di un importo corrispondente. Per il tuo caso specifico conviene chiedere conferma all’INPS o a un patronato.
Sul piano fiscale, la pensione di inabilità previdenziale è imponibile ai fini IRPEF, perché le pensioni di ogni genere rientrano fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La pensione di inabilità civile, essendo assistenziale, è invece esente. Tutti gli importi che leggi qui sopra sono quindi lordi.
Restano da trattare i pagamenti e i superstiti. La pensione è erogata in 13 mensilità, con la tredicesima a dicembre; la quattordicesima spetta dai 64 anni di età entro i limiti di reddito di una volta e mezza o due volte il trattamento minimo, e il suo importo dipende anche dall’anzianità contributiva. A differenza dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità è reversibile ai superstiti: apre quindi la strada alla pensione di reversibilità per il coniuge e per gli altri familiari aventi diritto.
Attenzione
L’esenzione dal ticket sanitario non dipende dall’INPS: è disciplinata dal Ministero della Salute e dalle Regioni e va verificata presso la propria ASL, che assegna l’eventuale codice di esenzione. Trovi un quadro generale nella nostra guida all’
esenzione dal ticket sanitario.