
Se hai perso il lavoro, ti hanno ridotto l’orario o hai chiuso la tua attività, il valore dell’ISEE che hai in mano racconta una situazione che non esiste più: fotografa i redditi di due anni fa. L’ISEE corrente serve esattamente a questo: aggiornare quella fotografia con i dati più recenti e permetterti di chiedere gli aiuti per cui puoi avere i requisiti oggi. Dal 5 marzo 2025 le regole sono cambiate in profondità, e in questa guida trovi il quadro aggiornato al 2026 con le condizioni di accesso, i redditi da dichiarare, la validità e la procedura passo dopo passo.
Che cos’è l’ISEE corrente e perché esiste
L’ISEE corrente è un indicatore aggiornato che affianca l’ISEE ordinario quando la tua situazione economica è peggiorata di recente. Il problema che risolve è semplice: l’ISEE ordinario si calcola sui redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Nel 2026, quindi, guarda ai redditi del 2024. Se nel frattempo hai perso il posto o l’attività si è fermata, quel numero ti penalizza e rischia di escluderti da prestazioni che invece ti servono proprio adesso.
La legge lo dice in modo chiaro: può essere calcolato un ISEE corrente riferito a un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando c’è stata una rilevante variazione dell’indicatore. I redditi e i trattamenti aggiornati sostituiscono quelli di analoga natura usati per il calcolo ordinario, e il nuovo indicatore conta ai fini della successiva richiesta delle prestazioni.
A rilasciare l’attestazione è l’INPS, che determina l’indicatore e lo mette a disposizione del dichiarante. I dati reddituali e patrimoniali arrivano invece dall’Agenzia delle Entrate, che li trasmette all’Istituto e segnala eventuali omissioni o difformità con controlli automatici. Sono due ruoli distinti che conviene tenere a mente quando qualcosa nella tua attestazione non torna.
Il presupposto è sempre lo stesso: per ottenere l’ISEE corrente devi già avere un ISEE ordinario in corso di validità. Se non hai ancora presentato la DSU di quest’anno, il primo passo è quello.
Cosa è cambiato dal 5 marzo 2025: la riscrittura dell’articolo 9
L’ISEE corrente è disciplinato dall’articolo 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (il Regolamento ISEE), ma quell’articolo è stato interamente sostituito dal DPCM 14 gennaio 2025, n. 13, in vigore dal 5 marzo 2025. Non si tratta di un ritocco: è una riscrittura completa che cambia chi può accedere, con quali tempi e con quali documenti. Se hai letto qualcosa sull’ISEE corrente prima di quella data, mettilo da parte.
Le tre novità che contano di più sono queste. Primo, è sparito il riferimento ai 18 mesi precedenti la richiesta che compariva nel testo originale del 2013. Secondo, la variazione dell’indicatore reddituale è diventata una condizione autonoma e non un requisito da sommare a una variazione lavorativa. Terzo, la possibilità di aggiornare anche il patrimonio è entrata stabilmente nell’articolo 9.
C’è poi una novità del 2026 che non va confusa con l’ISEE corrente. Dal 1° gennaio 2026 esiste un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 208) e illustrato dall’INPS nel messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026. È un indicatore diverso, che interviene sulla franchigia della casa di abitazione e sulle maggiorazioni della scala di equivalenza, e che non modifica le regole dell’articolo 9.
Importante
L’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione si applica soltanto alle prestazioni indicate dall’INPS: Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro, Assegno Unico, bonus asilo nido e bonus nuovi nati. Per tutte le altre prestazioni continuano ad applicarsi gli indicatori già utilizzati.
Chi può chiedere l’ISEE corrente nel 2026: le tre condizioni
Oltre all’ISEE ordinario in corso di validità, serve almeno una delle tre condizioni previste dalla norma. La parola chiave del testo di legge è alternativamente: basta che se ne verifichi una, non devono ricorrere tutte insieme. È il punto su cui si sbaglia più spesso, perché fino alla riforma del 2025 la variazione del reddito andava sommata a una variazione della situazione lavorativa.
La prima condizione riguarda la situazione lavorativa e si articola in tre casi distinti, ciascuno con requisiti propri: dipendente a tempo indeterminato, dipendente a termine o con contratto flessibile, lavoratore autonomo. La seconda condizione non guarda al contratto ma alla caduta dell’indicatore reddituale oltre una certa percentuale, qualunque sia la ragione. La terza riguarda chi smette di percepire determinati trattamenti. Questa tabella le riassume una per una, con quello che devi essere in grado di dimostrare.
| Caso |
Chi riguarda e cosa serve dimostrare |
| Lavoro: dipendente a tempo indeterminato |
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto, una sospensione dell’attività o una sua riduzione |
| Lavoro: dipendente a termine o flessibile |
Lavoratore a tempo determinato o con contratto flessibile, non occupato alla data di presentazione della DSU, che dimostri almeno 120 giorni di occupazione in queste stesse forme contrattuali nei 12 mesi precedenti la fine dell’ultimo rapporto |
| Lavoro: lavoratore autonomo |
Lavoratore autonomo non occupato alla data della DSU, che abbia cessato l’attività dopo averla svolta in via continuativa per almeno 12 mesi |
| Variazione dell’indicatore reddituale |
Variazione superiore al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente rispetto a quello calcolato in via ordinaria |
| Interruzione dei trattamenti |
Interruzione dei trattamenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera f) del Regolamento ISEE |
C’è un vincolo temporale da rispettare per la prima e per la terza condizione: le variazioni devono essere avvenute dopo il 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE ordinario. Tradotto in pratica per una DSU presentata nel 2026, che si basa sui redditi 2024: la variazione deve essere successiva al 1° gennaio 2024.
Qualche esempio concreto. Se stai percependo la NASpI dopo un licenziamento, oppure sei in cassa integrazione con orario ridotto, puoi rientrare nel primo caso della prima condizione, sempre che il vincolo temporale sia rispettato. Se hai chiuso la partita IVA dopo almeno un anno di attività continuativa, il riferimento è il terzo caso, quello del lavoratore autonomo. Se invece hai smesso di percepire un trattamento assistenziale che non fa reddito ai fini IRPEF, come l’Assegno di Inclusione, puoi rientrare nella terza condizione, quella dell’interruzione dei trattamenti.
ISEE corrente patrimoniale: dal 1° aprile puoi aggiornare anche il patrimonio
Fino a poco tempo fa l’ISEE corrente serviva solo ad aggiornare i redditi. Oggi puoi aggiornare anche la componente patrimoniale, cioè conti correnti, risparmi, titoli e immobili. La regola è entrata stabilmente nell’articolo 9 con la riforma del 2025: prima era prevista solo in via temporanea dall’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2021, articolo che oggi non è più efficace.
Ci sono due paletti importanti. Il primo è temporale: l’aggiornamento del patrimonio è possibile a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, non prima. Il secondo è quantitativo: l’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, deve differire di più del 20 per cento rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.
Attenzione
Le istruzioni ufficiali della DSU 2026 descrivono questa possibilità come una riduzione del patrimonio superiore al 20 per cento. Prima di procedere fai due conti: se il patrimonio è cresciuto, aggiornarlo non ti conviene.
Puoi chiedere l’ISEE corrente solo per il patrimonio, senza alcuna variazione di reddito. Attenzione però al meccanismo di trascinamento previsto dalla norma: se dopo aver presentato un ISEE corrente patrimoniale ricorrono anche le condizioni per aggiornare la parte reddituale e presenti una nuova DSU per questo, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. E vale anche il contrario. Le due componenti, una volta toccate entrambe, viaggiano insieme.
Quali redditi si considerano: dodici mesi o due mesi moltiplicati per sei
La regola generale è che si guarda ai redditi dei dodici mesi precedenti il mese in cui chiedi la prestazione. Vale per i redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati, per quelli derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo e per i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari. Restano fuori i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità quando non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF: quelli non si dichiarano.
Esiste poi una regola di calcolo più favorevole, che non vale per tutti. In due casi soltanto i redditi possono essere calcolati moltiplicando per sei quelli conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU: quando sei un lavoratore dipendente a tempo indeterminato con rapporto risolto, sospeso o ridotto, e quando c’è stata l’interruzione dei trattamenti. Chi ha perso un contratto a termine o ha chiuso la partita IVA resta sul calcolo dei dodici mesi.
Anche il patrimonio ha una sua data di riferimento, diversa fra ordinario e corrente. Nell’ISEE ordinario conta il patrimonio posseduto al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU: per una DSU 2026, il 31 dicembre 2024. Nell’ISEE corrente patrimoniale si prende invece a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione: per una DSU 2026, il 31 dicembre 2025. Non è mai il patrimonio del giorno in cui presenti la dichiarazione.
Differenza tra ISEE ordinario e ISEE corrente: il confronto punto per punto
La domanda più frequente è quale dei due valori conti per la prestazione che vuoi chiedere. La risposta breve è che l’ISEE corrente non annulla l’ordinario: ne aggiorna i dati, sostituendo quelli vecchi con quelli più recenti, e conta per le richieste presentate dopo.
Per fissare le idee, questo è il confronto sui punti che fanno davvero la differenza quando prepari la domanda.
| Aspetto |
ISEE ordinario |
ISEE corrente |
| Redditi di riferimento |
Secondo anno precedente (per il 2026: redditi 2024) |
Ultimi 12 mesi, o ultimi 2 mesi per sei nei casi previsti |
| Patrimonio di riferimento |
31 dicembre del secondo anno precedente |
Anno precedente a quello di presentazione della DSU |
| Presupposto |
Nessuno, è la dichiarazione base |
Serve un ISEE ordinario in corso di validità |
| Validità |
Dalla presentazione al 31 dicembre dello stesso anno |
6 mesi (solo redditi) o fino al 31 dicembre (patrimonio o entrambe) |
| Quando conviene |
Situazione economica stabile |
Calo recente di reddito o riduzione del patrimonio |
Un dettaglio che spesso sfugge riguarda proprio la validità dell’ordinario. Non decorre dal 1° gennaio: la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. Se la presenti a luglio, nei mesi precedenti semplicemente non avevi un ISEE valido, e questo ha conseguenze concrete su prestazioni come l’Assegno Unico.
Quanto dura l’ISEE corrente: validità, scadenza e aggiornamento
La durata non è unica, e sbagliarla significa ritrovarsi con un indicatore scaduto nel momento peggiore. Se aggiorni solo la parte reddituale, l’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU. Se invece aggiorni il patrimonio, oppure entrambe le componenti, la validità arriva fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione, e non oltre.
C’è poi un obbligo di aggiornamento che riguarda l’ISEE corrente comprensivo della parte reddituale, da solo o insieme al patrimonio. Se durante il periodo di validità cambia la situazione occupazionale oppure cambia la fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione. Non è una facoltà: è un dovere del dichiarante, e trascurarlo può creare problemi con l’ente che eroga la prestazione. Se vuoi tenere sotto controllo le comunicazioni dell’Istituto, consulta il fascicolo previdenziale del cittadino, che raccoglie la tua posizione presso l’INPS.
Il consiglio è banale ma evita molti problemi: guarda sempre la data di scadenza riportata sulla tua attestazione ISEE. È il riferimento che vale, senza doverti fare i calcoli a mente.
Come richiedere l’ISEE corrente passo dopo passo
La procedura passa sempre da una DSU, più precisamente da un modulo sostitutivo della DSU dedicato all’ISEE corrente. Non è un modulo che si compila una volta per tutte: descrive la tua situazione in quel preciso momento, e per questo va accompagnato dalla documentazione che prova il cambiamento.
I canali ammessi dal Regolamento ISEE sono diversi e puoi scegliere quello che ti è più comodo. La presentazione telematica all’INPS direttamente a cura del richiedente è espressamente consentita, quindi la dichiarazione puoi presentarla anche da solo, senza intermediari. Se preferisci farti assistere, il CAF resta l’opzione più battuta, ma prima leggi la sezione sui costi.
- Verifica di avere un ISEE ordinario valido. Senza DSU ordinaria attestata per l’anno in corso, la richiesta di ISEE corrente non parte.
- Controlla di rientrare in una delle tre condizioni. Se si tratta di una variazione lavorativa o dell’interruzione dei trattamenti, verifica anche che sia successiva al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE ordinario.
- Raccogli la documentazione che certifica la variazione della condizione lavorativa e i redditi aggiornati.
- Scegli il canale: il portale unico ISEE dell’INPS, un CAF, il Comune, la sede INPS competente per territorio oppure l’ente erogatore a cui chiedi la prima prestazione.
- Se procedi online, autenticati con SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 2 o superiore oppure CNS.
- Attendi l’attestazione, che è disponibile per qualunque componente del nucleo familiare entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU.
Sul portale unico ISEE dell’INPS trovi il servizio con cui presentare la dichiarazione e scaricare l’attestazione. La DSU si presenta prioritariamente in modalità precompilata. Per l’ISEE corrente, però, il modulo sostitutivo lo compili tu con le componenti reddituali aggiornate e lo accompagni con la documentazione che certifica la variazione.
Non sai quali prestazioni puoi chiedere con il tuo nuovo valore ISEE? Rispondi a poche domande e scopri subito le misure compatibili con la tua situazione.
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Documenti necessari per l’ISEE corrente
La norma è sintetica ma vincolante: chi richiede l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e la certificazione che attestano la variazione della condizione lavorativa, insieme alle componenti reddituali aggiornate. Non esiste un elenco chiuso valido per tutti, perché dipende da quale delle tre condizioni ti riguarda.
Nella pratica, questo si traduce in due gruppi di documenti. Da un lato la prova del cambiamento: lettera di licenziamento, comunicazione di cessazione del rapporto, provvedimento di sospensione, comunicazione di chiusura della partita IVA, comunicazione di fine trattamento. Dall’altro i numeri aggiornati: le ultime buste paga, i cedolini dei trattamenti percepiti, la documentazione dei redditi da lavoro autonomo del periodo di riferimento.
Altre informazioni
Se stai ricostruendo la tua posizione reddituale, ti torna utile anche la guida alla
dichiarazione dei redditi, dove trovi spiegato quali documenti conservare e per quanto tempo.
Se scegli il CAF, porta con te i documenti di identità e la tessera sanitaria con il codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare. Se in famiglia c’è una persona che beneficia della Legge 104, aggiungi i verbali di riconoscimento: incidono sulle maggiorazioni della scala di equivalenza.
Quanto costa presentare l’ISEE corrente
Se compili la dichiarazione da solo sul portale INPS non ti rivolgi a un intermediario e quindi non hai costi di assistenza. Il discorso cambia quando ti affidi a un CAF, e qui va fatta una precisazione che pesa sul portafoglio.
Il decreto-legge 48/2023, all’articolo 32, comma 2, stabilisce che dal 1° ottobre 2023 lo Stato non rimborsa ai CAF le DSU successive alla prima presentate dallo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento. E la DSU per l’ISEE corrente è, per definizione, una dichiarazione successiva alla prima.
Importante
Prima di prendere appuntamento, chiedi al CAF se applica un costo per la seconda DSU dell’anno. Non dare per scontata la gratuità: lo Stato rimborsa al CAF soltanto la prima dichiarazione presentata dal tuo nucleo nello stesso anno.
A quali prestazioni serve l’ISEE aggiornato nel 2026
L’ISEE è la chiave d’accesso a gran parte del welfare italiano, e un valore aggiornato può fare la differenza tra rientrare in una soglia e restarne fuori. Qui sotto trovi le principali misure del 2026 con i limiti in vigore, così puoi capire quanto il nuovo calcolo ti avvicina a quelle soglie. Per tutte vale la regola dell’articolo 9: il nuovo valore conta ai fini della successiva richiesta delle prestazioni.
Una precisazione sul 2026, perché cambia la lettura della tabella. Per l’Assegno di Inclusione, il Supporto per la Formazione e il Lavoro, l’Assegno Unico, il bonus asilo nido e il bonus nuovi nati le soglie si misurano sull’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, quello introdotto dalla legge di bilancio 2026, che come hai visto non tocca le regole dell’ISEE corrente. Per il bonus sociale bollette, invece, vale l’indicatore ordinario. Le regole di decorrenza, poi, sono quelle fissate dalla disciplina della singola prestazione.
| Prestazione |
Soglia 2026 |
Nota |
| Assegno di Inclusione |
ISEE non superiore a 10.140 € |
Serve anche un reddito familiare sotto 6.500 € annui moltiplicati per la scala di equivalenza ADI. Quella soglia di reddito sale a 8.190 € se il nucleo è composto solo da persone dai 67 anni in su, eventualmente insieme ad altri familiari con disabilità grave o non autosufficienti, e a 10.140 € se il nucleo risiede in abitazione in locazione |
| Supporto per la Formazione e il Lavoro |
ISEE non superiore a 10.140 € |
Componenti fra 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per l’Assegno di Inclusione; anche i componenti fra 18 e 59 anni dei nuclei che percepiscono l’ADI, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata al nucleo ADI e non siano obbligati alle attività previste dal progetto di inclusione sociale e lavorativa |
| Assegno Unico e Universale |
Importo pieno fino a 17.468,51 € |
Alla soglia più bassa l’importo è di 203,80 € al mese per ogni figlio minore. Scende a 58,30 € al mese senza ISEE oppure con ISEE pari o superiore a 46.582,71 € |
| Bonus sociale bollette |
ISEE non superiore a 9.796 € |
Vale per elettrico, gas, idrico e rifiuti. La soglia sale a 20.000 € per i nuclei con almeno quattro figli a carico |
| Bonus asilo nido |
Non superiore a 40.000 € |
3.600 € l’anno per i nati dal 1° gennaio 2024. Per i nati prima, 3.000 € fino a 25.000,99 € e 2.500 € da 25.001 € a 40.000 €. In tutti i casi 1.500 € sopra la soglia o in assenza di ISEE |
Sull’Assegno Unico c’è una regola di calendario che vale la pena conoscere. L’INPS, con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, ha chiarito che da marzo 2026, in assenza di ISEE, l’importo viene calcolato sui minimi; se però la nuova DSU è presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi già erogati per l’anno vengono adeguati a decorrere da marzo 2026 con il pagamento degli arretrati. Le mensilità di gennaio e febbraio 2026 restano calcolate sull’ISEE valido al 31 dicembre 2025.
Per il bonus sociale il meccanismo è automatico e si basa sulle DSU attestate: non devi presentare una domanda separata, ma il valore che risulta dalla tua dichiarazione conta eccome. Per il bonus asilo nido l’indicatore rilevante nel 2026 è quello per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione riferito ai minorenni, calcolato senza considerare gli importi già percepiti come Assegno Unico. Ci sono poi misure con requisiti e soglie tutte loro, come la carta acquisti e la carta dedicata a te: vale la pena controllarle a parte.
Quando l’ISEE corrente non conviene: gli errori da evitare
Il primo errore è darlo per scontato. L’ISEE corrente non sempre conviene: sostituisce i dati dell’ordinario con quelli aggiornati, quindi se la nuova fotografia è meno favorevole il valore può restare uguale o addirittura peggiorare. Fai un calcolo di confronto prima di presentare la dichiarazione, soprattutto se aggiorni anche il patrimonio.
Il secondo errore è aspettarsi effetti retroattivi automatici. L’ISEE corrente conta ai fini della successiva richiesta delle prestazioni e non produce da solo effetti sulle somme già percepite. Questo non vuol dire che gli arretrati siano sempre esclusi: alcune misure li riconoscono in base alla propria disciplina, come hai visto per l’Assegno Unico.
Il terzo errore è dimenticare il meccanismo di trascinamento fra componenti: se aggiorni prima il patrimonio e poi i redditi, o viceversa, devi aggiornare entrambe le parti. Il quarto è perdere di vista le scadenze, che come hai visto sono diverse a seconda di cosa hai aggiornato. Il quinto, infine, è non presentare l’aggiornamento entro due mesi quando cambia la situazione occupazionale o la fruizione dei trattamenti durante il periodo di validità di un ISEE corrente che comprende la parte reddituale.
Una nota utile se stai attraversando un periodo di lavoro discontinuo, magari alternato a fasi di disoccupazione indennizzata o a collaborazioni brevi coperte dalla DIS-COLL: la norma non fissa un numero massimo di dichiarazioni. Puoi presentare una nuova DSU ogni volta che cambiano le condizioni familiari ed economiche, e in alcuni casi sei tenuto a farlo.
Un’ultima raccomandazione riguarda la coerenza dei dati. Se l’Agenzia delle Entrate rileva omissioni o difformità nei controlli automatici, l’attestazione le riporta analiticamente. La dichiarazione resta valida ai fini dell’erogazione: puoi presentare una nuova DSU oppure chiedere ugualmente la prestazione, fermo restando il diritto dell’ente erogatore di chiederti documentazione che dimostri la completezza e la veridicità dei dati. Prima di inviare la DSU, però, controlla che saldi e giacenze medie dei conti, dati catastali degli immobili e composizione del nucleo corrispondano davvero alla tua situazione.
Attenzione
Le informazioni di questa guida sono aggiornate ad agosto 2026 sulla base del Regolamento ISEE e delle comunicazioni ufficiali INPS. Le soglie vengono rivalutate periodicamente: prima di presentare una domanda, verifica sempre i valori aggiornati sul sito dell’ente competente. Questa pagina ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un CAF o di un professionista.