Disabili

Indennità di accompagnamento 2026: requisiti, quanto spetta e come fare domanda all’INPS

Il 24 Agosto 2026 da Cristina - 20 minuti di lettura
Vuoi sapere quali prestazioni per la disabilità puoi richiedere quest’anno?
Scopri quali agevolazioni puoi chiedere

Indennità di accompagnamento: una figlia assiste il padre anziano non autosufficiente mentre leggono insieme i documenti INPS

L’indennità di accompagnamento è la prestazione economica che l’INPS riconosce a chi ha un’invalidità civile totale e non è autonomo nella vita di tutti i giorni. Nel 2026 l’importo è di 551,53 € al mese per 12 mensilità. La prestazione non prevede limiti di reddito né di età. Qui sotto trovi chi può averne diritto, quanto spetta, come si presenta la domanda e quali sono gli obblighi (pochi) di chi la riceve.

Che cos’è l’indennità di accompagnamento e a cosa serve

L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale introdotta dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e finanziata interamente dallo Stato. Viene erogata dall’INPS alle persone alle quali è stata riconosciuta un’inabilità totale e permanente e che, per questo, hanno bisogno di un aiuto costante per muoversi o per svolgere le normali attività quotidiane. Non è una pensione e non è un rimborso spese: è un sostegno economico legato alla sola condizione di salute, quello che la legge chiama in modo molto preciso “al solo titolo della minorazione”.

Questa formula, che sembra tecnica, ha conseguenze molto concrete. Significa che la prestazione non dipende da quanto guadagni e non dipende da quanti anni hai; significa inoltre che non è vincolata all’uso che fai del denaro. Il legislatore ha riconosciuto che una condizione di non autosufficienza produce di per sé un costo, sia che la famiglia assuma una persona per l’assistenza, sia che se ne occupi un familiare a titolo gratuito. È inoltre una prestazione non reversibile: alla morte del titolare non passa agli eredi come rendita.

Un altro elemento che genera spesso confusione riguarda il rapporto con le altre misure per la disabilità. L’indennità è una cosa diversa dalla pensione di inabilità civile, che ha invece un limite di reddito, e non coincide con il riconoscimento dell’handicap previsto dalla legge 104, che ha una procedura propria. Sono tre binari paralleli: possono viaggiare insieme, ma ognuno ha regole proprie.

L’indennità di accompagnamento viene pagata indipendentemente dal reddito personale e familiare e senza alcun limite di età: spetta sia ai minori sia agli anziani, anche a chi ottiene il riconoscimento dopo i 65 anni.

Chi ha diritto all’indennità di accompagnamento: i requisiti 2026

Per avere diritto alla prestazione servono due riconoscimenti, che devono comparire entrambi nel verbale della commissione che accerta l’invalidità civile. Il primo requisito è l’inabilità totale e permanente al 100%, dovuta ad affezioni fisiche o psichiche. Il secondo è la condizione di non autosufficienza, che la legge descrive attraverso due situazioni possibili.

La prima situazione è l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; la seconda, in alternativa, è la necessità di un’assistenza continua, quando la persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, alimentarsi, gestire la propria igiene). La legge le collega con una “o“, non con una “e”: per il secondo requisito, quindi, ne basta una. Vale la pena chiarirlo prima di rinunciare a presentare la domanda, perché è un equivoco che può costare caro.

Accanto ai requisiti sanitari ci sono quelli amministrativi, legati alla cittadinanza e alla residenza. Serve, in alternativa, uno fra questi tre titoli: la cittadinanza italiana, l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini dell’Unione europea oppure un permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini extracomunitari, secondo l’articolo 41 del Testo unico sull’immigrazione. In tutti i casi serve la residenza stabile e abituale in Italia.

Requisito Cosa serve
Grado di invalidità Inabilità totale e permanente (100%)
Condizione sanitaria Impossibilità di deambulare senza accompagnatore oppure necessità di assistenza continua (ne basta una)
Reddito Nessun limite
Età Nessun limite (minori e anziani inclusi)
Cittadinanza Italiana, UE con iscrizione anagrafica, extracomunitaria con permesso di almeno un anno
Residenza Stabile e abituale in Italia

Non è invece un requisito il fatto di vivere da soli, di non avere familiari o di aver già assunto una persona per l’assistenza. Anche chi vive in una famiglia numerosa e riceve aiuto dai parenti può avere diritto alla prestazione, esattamente come chi vive solo.

Quanto spetta: importo 2026 e aumento rispetto al 2025

Nel 2026 l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è pari a 551,53 € al mese. Viene erogata per 12 mensilità (non c’è la tredicesima), quindi il totale annuo arriva a 6.618,36 €. L’importo viene aggiornato ogni anno per legge e l’INPS lo pubblica nella tabella allegata alla circolare sugli importi delle prestazioni assistenziali, poi rettificata dal messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026.

Rispetto al 2025, quando l’indennità era di 542,02 € al mese (6.504,24 € l’anno), l’aumento è di 9,51 € al mese, cioè 114,12 € in più su base annua. La rivalutazione di questa prestazione segue un meccanismo a sé stante, agganciato al trattamento dei grandi invalidi di guerra, e quindi non coincide con la perequazione generale delle pensioni.

Attenzione
L’importo valido per il 2026 è 551,53 € al mese, come indicato nel messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026. La prima versione della tabella INPS riportava un importo lievemente più alto, poi corretto dallo stesso Istituto ed è quindi superato.

Diverso e più alto è l’importo previsto per i ciechi civili assoluti, che hanno una prestazione distinta con una propria tabella: nel 2026 ammonta a 1.064,98 € al mese per 12 mensilità, cioè 12.779,76 € all’anno (nel 2025 era di 1.022,44 € al mese). Anche in questo caso l’erogazione avviene a titolo della sola minorazione, senza verifica delle condizioni economiche. La normativa prevede una sola ipotesi di riduzione: i periodi in cui l’assistenza è prestata da un volontario del servizio civile.

Il confronto più utile è però con la pensione di inabilità civile, la prestazione con cui l’indennità viene più spesso confusa. La pensione nel 2026 è di 340,71 € al mese per 13 mensilità (4.429,23 € l’anno), ma a differenza dell’indennità è legata a un limite di reddito personale annuo di 20.029,55 €.

Prestazione Importo mensile 2026 Mensilità Totale annuo
Indennità di accompagnamento (invalidi civili totali) 551,53 € 12 6.618,36 €
Indennità di accompagnamento (ciechi civili assoluti) 1.064,98 € 12 12.779,76 €
Pensione di inabilità civile 340,71 € 13 4.429,23 €

Chi ha diritto sia alla pensione di inabilità civile sia all’indennità di accompagnamento riceve entrambe le prestazioni, che l’INPS liquida come due voci distinte. Il limite di reddito, però, vale solo per la pensione. In pratica, se il reddito supera i 20.029,55 € si perde la pensione ma non l’indennità di accompagnamento.

Come fare domanda all’INPS passo dopo passo

La procedura si articola in due fasi: prima la parte sanitaria, poi quella amministrativa. Il primo passo è rivolgersi al proprio medico certificatore (il medico di famiglia o un altro medico abilitato), che compila online il certificato medico introduttivo e lo invia telematicamente all’INPS. Occhio al nome del documento: per l’invalidità civile serve il certificato medico introduttivo, che è diverso dal certificato SS3 usato per l’invalidità previdenziale dei lavoratori assicurati.

Il medico consegna alla persona una ricevuta con il numero univoco del certificato e una copia da portare alla visita. Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni ed entro quel termine va presentata la domanda amministrativa. La domanda si presenta online sul sito dell’INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite un patronato o un’associazione di categoria riconosciuta. Se la domanda riguarda un minore vanno usate le credenziali del minore, non quelle del genitore o del tutore.

Importante
La domanda amministrativa non è obbligatoria in tutta Italia. Nelle province coinvolte nella sperimentazione della riforma della disabilità, di norma, è sufficiente il certificato medico introduttivo; dal 1° giugno 2026, però, chi ha almeno 70 anni può rientrare in un’eccezione che riporta alla procedura precedente, a seconda di quello che il medico attesta. Quando il medico compila il certificato, chiedigli quindi se nel tuo caso serve anche la domanda amministrativa. Trovi il dettaglio nella sezione sulla riforma.

Segue l’accertamento sanitario. La visita è svolta da una commissione medico legale della ASL integrata con un medico INPS oppure, nelle Regioni che hanno firmato la convenzione, direttamente presso i centri medico legali dell’INPS. Chi non è trasportabile può chiedere la visita domiciliare: il certificato di intrasportabilità va inviato almeno 5 giorni prima della data di visita già fissata, e il presidente della commissione risponde entro 5 giorni dalla richiesta. Se la persona non si presenta viene convocata una seconda volta; l’assenza successiva vale come rinuncia e fa decadere la domanda.

Al termine arriva il verbale, inviato in doppia copia (una con i dati sanitari completi, una con il solo giudizio finale) tramite raccomandata o PEC e disponibile nella cassetta postale online dell’INPS. Vanno poi comunicati i dati socio-economici: eventuali ricoveri, lo svolgimento di attività lavorativa, le modalità di pagamento. Nella procedura ordinaria si inseriscono già nella domanda, quindi in genere non devi fare altro; il modello AP70 resta il canale da usare quando quei dati vanno trasmessi dopo il verbale.

Altre informazioni
Se stai preparando la pratica, ti può essere utile la guida dedicata alla domanda di invalidità civile, con il dettaglio dell’accertamento sanitario, e la scheda sulla tessera sanitaria, il documento con cui accedi ai servizi della ASL.

Quanto tempo serve e quando arriva il primo pagamento

I tempi dipendono dal percorso e dal territorio, e in genere fra la domanda e il primo accredito passano diversi mesi. Per i pazienti oncologici la legge 80/2006 fissa un termine molto più breve: l’accertamento deve avvenire entro 15 giorni dalla domanda, e i benefici riconosciuti hanno efficacia immediata. Nella procedura ordinaria l’accertamento va concluso entro 120 giorni dalla domanda dove l’INPS opera in convenzione con la Regione, oppure entro 45 giorni dalla ricezione del verbale della ASL negli altri territori.

Quanto alla decorrenza, la regola generale è che l’indennità parte dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, salvo che la commissione indichi nel verbale una data diversa. Nelle province in sperimentazione, dove la pratica parte dal solo certificato medico, la decorrenza è agganciata al mese successivo alla trasmissione del certificato. Se rientri nell’eccezione per gli over 70 spiegata nella sezione sulla riforma, la tua pratica segue le regole precedenti: per quel caso specifico l’INPS non ha pubblicato una regola di decorrenza dedicata, quindi fatti confermare da un patronato la data esatta da cui ti spetta l’indennità, perché è quella che determina quanto ti verrà pagato per i mesi già trascorsi. In ogni caso i mesi di attesa non vanno persi, perché al momento della liquidazione l’INPS paga anche le mensilità già maturate.

Il procedimento di liquidazione della prestazione economica va concluso entro 45 giorni dalla domanda di pagamento completa di tutti i dati obbligatori. Poi il pagamento avviene il primo giorno bancabile del mese, con l’eccezione di gennaio, quando slitta al secondo giorno bancabile. Puoi scegliere l’accredito su conto corrente, libretto o carta prepagata; il pagamento in contanti allo sportello è ammesso solo per importi netti fino a 1.000 €. Per seguire lo stato della tua posizione puoi consultare il fascicolo previdenziale del cittadino.

Non sei sicuro di rientrare nelle condizioni sanitarie previste o vuoi scoprire quali altre misure puoi chiedere?
Fai il test gratuito

Obblighi dell’accompagnatore: cosa prevede davvero la legge

È forse la domanda più cercata su questa prestazione, e la risposta è più semplice di quanto si creda: non esiste alcun obbligo di assumere una badante, di dimostrare come vengono spesi i soldi né di conservare ricevute e rendiconti. La legge concede l’indennità “al solo titolo della minorazione”, cioè per il fatto stesso della condizione riconosciuta, e non prevede alcuna forma di rendicontazione della spesa.

Non esiste nemmeno la figura formale di un “accompagnatore” da nominare, da registrare o da comunicare all’INPS. L’assistenza può essere prestata da un familiare caregiver, da un amico, da una persona assunta con un contratto di lavoro domestico o da un servizio della ASL: per l’indennità non fa differenza. L’unica eccezione prevista dalla normativa riguarda i ciechi assoluti: per loro l’importo è ridotto di 93 € mensili nei periodi in cui il beneficiario usufruisce dell’accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile.

Ci sono però due adempimenti annuali che vanno rispettati con cura, e non riguardano chi presta assistenza ma il titolare della prestazione. Il primo è il modello ICRIC, con cui si dichiarano eventuali ricoveri gratuiti. Il secondo è il modello ICLAV, con cui si dichiara lo svolgimento di attività lavorativa. Entrambi si inviano solo per via telematica e sono obbligatori per continuare a ricevere la prestazione. Fa eccezione il caso di disabilità intellettiva o psichica in assenza di tutore o curatore: in quella situazione non serve alcuna dichiarazione, ma va consegnato alla struttura territoriale un certificato medico con l’indicazione delle patologie.

Attenzione
Le informazioni su ricoveri e attività lavorativa vanno dichiarate con sincerità e nei tempi previsti: l’omissione può portare alla sospensione dei pagamenti e alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Si può lavorare? Compatibilità con altre prestazioni

Sì, si può lavorare. L’indennità di accompagnamento è espressamente compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma e con la titolarità di una patente speciale: lo stabilisce la legge 508/1988, dopo che per anni la questione era stata controversa. In materia di lavoro l’unico obbligo è la dichiarazione annuale con il modello ICLAV. Chi guida o viene accompagnato in auto può inoltre valutare l’esenzione dal bollo auto e le condizioni per l’acquisto dell’auto con la legge 104, che hanno criteri di accesso distinti da quelli dell’indennità.

Le incompatibilità previste dalla legge sono poche e ben delimitate: riguardano le prestazioni analoghe concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. In questi casi le due prestazioni non si sommano, ma l’interessato conserva la facoltà di opzione e può quindi scegliere il trattamento più favorevole. C’è poi un’incompatibilità che riguarda i minori e che conviene conoscere prima di presentare la domanda: l’indennità di accompagnamento non è cumulabile con l’indennità di frequenza, la prestazione pensata per i minori che frequentano la scuola o centri di riabilitazione.

Al di fuori di questi casi la legge non prevede altre incompatibilità. Non essendoci limiti di reddito né di età, la prestazione continua a essere pagata anche a chi percepisce una pensione di vecchiaia o una pensione anticipata. Il cumulo con l’indennità di comunicazione e con l’indennità per cieco assoluto è ammesso solo nei casi di pluriminorazione, cioè quando le prestazioni sono state concesse per minorazioni distinte, ognuna riferita a un diverso stato di invalidità: non si tratta quindi di due importi che chiunque può sommare.

Una nota per le famiglie con figli con disabilità: l’Assegno Unico e Universale prevede una maggiorazione per i figli con disabilità, graduata sulla condizione riconosciuta secondo le definizioni valide ai fini ISEE. Poiché l’indennità di accompagnamento non entra nell’ISEE, riceverla non riduce l’importo dell’Assegno Unico.

Tasse, ISEE e pignoramento: l’indennità va dichiarata?

Dal punto di vista fiscale la risposta è semplice: l’indennità di accompagnamento non è soggetta a IRPEF e non va dichiarata nel modello 730, perché è esclusa dalla base imponibile. Secondo la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sulla disabilità non va conteggiata nemmeno per stabilire se un familiare è fiscalmente a carico. Il fisco riserva poi alle persone con invalidità un pacchetto di misure a parte, dalle detrazioni sanitarie all’IVA agevolata, ognuna con i propri criteri di accesso. Trovi il quadro completo nella guida alle agevolazioni fiscali per le persone con invalidità.

Anche ai fini dell’ISEE l’indennità non rileva: è esclusa dal reddito sia nell’ISEE ordinario sia in quello sociosanitario. La regola nasce dalle sentenze del Consiglio di Stato del 2016 ed è oggi scritta nel regolamento ISEE, che esclude i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità quando non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Esiste un solo caso particolare: se l’ISEE viene chiesto proprio dall’ente che eroga quel trattamento, per verificare che le condizioni siano ancora rispettate, l’ente scomputa dall’indicatore l’importo del trattamento eventualmente conteggiato.

Sul pignoramento conviene invece essere prudenti. Non esiste una norma che citi espressamente l’indennità di accompagnamento: l’articolo 545 del codice di procedura civile fissa limiti generali per pensioni e assegni di quiescenza, non una regola dedicata a questa prestazione. Se hai un pignoramento in corso, chiedi a un patronato o a un avvocato prima di dare per scontato che l’indennità sia intoccabile.

Poiché l’indennità non entra nell’ISEE, il fatto di riceverla non alza il tuo indicatore e quindi non ti allontana dalle altre agevolazioni che sull’ISEE si basano, a partire dall’Assegno di Inclusione. Ogni misura mantiene poi le proprie soglie e i propri requisiti.

Revisione, sospensione e quando si perde l’indennità

Il caso più frequente di interruzione è il ricovero. Il pagamento viene sospeso quando la persona è ricoverata a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. La sospensione scatta solo se il ricovero è gratuito: se la retta è a carico dell’interessato o della famiglia, anche solo in parte, la prestazione continua a essere pagata. I periodi di ricovero vanno dichiarati ogni anno con il modello ICRIC. Per i ciechi assoluti vale una regola diversa e più favorevole, perché la loro indennità spetta per intero anche in caso di ricovero in un istituto pubblico.

Se il verbale prevede una data di revisione, la prestazione non si interrompe. La legge è esplicita: in attesa della visita di revisione e del relativo iter di verifica, la persona conserva tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni, dai permessi retribuiti della legge 104 all’esenzione dal ticket sanitario. La convocazione a visita, in questi casi, spetta all’INPS.

Esiste inoltre un esonero dalle visite di revisione per le patologie stabilizzate o ingravescenti che hanno dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Non è però una regola generale valida per qualsiasi malattia: l’esonero si applica alle condizioni comprese nell’elenco fissato con decreto ministeriale, quindi conviene verificare il proprio caso prima di darlo per scontato.

Gli altri casi in cui la prestazione si perde o si sospende sono la mancata presentazione alla visita dopo la seconda convocazione, l’esito negativo della verifica sanitaria (che comporta la sospensione dei pagamenti e poi la revoca con decorrenza dalla data della verifica), il mancato invio delle dichiarazioni annuali ICRIC e ICLAV e, naturalmente, il decesso del titolare, dato che la prestazione non è reversibile.

Se la domanda viene respinta, il ricorso amministrativo non esiste più: si va direttamente davanti al giudice. Il termine è di 6 mesi a pena di decadenza dalla comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, e prima della causa vera e propria è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo (ATP) previsto dall’articolo 445-bis del codice di procedura civile, che è condizione di procedibilità. Va ricordato infine che, salvo le domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione finché non si è concluso l’iter di quella in corso.

L’indennità cambia con l’età? Minori, maggiore età e anziani

Partiamo dagli anziani: l’indennità di accompagnamento non si trasforma e non si perde né a 65 né a 67 anni, perché non ha limiti di età né di reddito. Quello che cambia al raggiungimento dell’età prevista per l’assegno sociale (67 anni nel 2026) è un’altra misura, la pensione di inabilità civile, che in quel momento si trasforma in assegno sociale sostitutivo. Attenzione però a non confondere il diritto con la procedura: l’importo e le condizioni non cambiano a nessuna età, mentre l’iter per chiedere il riconoscimento può cambiare dai 70 anni in su in alcuni territori, come spieghiamo nella sezione sulla riforma.

Sul versante opposto, la prestazione spetta anche ai minori di 18 anni che si trovano nelle condizioni sanitarie previste, e per loro possono aggiungersi altre misure dedicate, come il sostegno per i figli con disabilità. Al compimento della maggiore età le prestazioni economiche per adulti vengono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, fermi restando gli altri requisiti: quello che serve è presentare il modello AP70, così l’INPS può liquidare la prestazione da maggiorenne. È un passaggio puramente amministrativo, ma dimenticarlo blocca i pagamenti.

Un chiarimento utile riguarda infine il rapporto con la legge 104. Avere l’indennità di accompagnamento non attribuisce automaticamente il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità: sono due accertamenti diversi, con due verbali diversi, come ricorda la stessa Agenzia delle Entrate. Il consiglio pratico è chiedere entrambi nella stessa domanda, così la commissione si pronuncia su tutto nella stessa visita e non serve ripetere l’iter per ottenere benefici come il congedo straordinario o la Disability Card.

La riforma della disabilità: cosa cambia nel 2026

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 ha riscritto il modo in cui viene accertata la condizione di disabilità, introducendo la cosiddetta valutazione di base affidata all’INPS. La riforma non è però partita ovunque nello stesso momento: è in corso una sperimentazione a campione, avviata il 1° gennaio 2025 in 9 province (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste), estesa dal 30 settembre 2025 ad altre 11 (Alessandria, Aosta, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Trento e Vicenza) e ampliata di nuovo dal 1° marzo 2026 ad altri territori, fra cui Roma, Milano, Torino, Bologna e Catania. Poiché l’elenco è stato allargato più volte, l’unico modo sicuro di sapere quale percorso ti riguarda è verificarlo con l’INPS o con un patronato.

La differenza pratica sta nella procedura, non nel diritto. Nelle province sperimentali, di regola, non serve la domanda amministrativa: basta il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico, e le prestazioni decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato. Il procedimento di valutazione di base va concluso entro 90 giorni dalla ricezione del certificato, che scendono a 30 giorni per i minori e a 15 giorni per i pazienti oncologici. Fuori da quelle province la procedura precedente resta invariata fino al 31 dicembre 2026, con la domanda amministrativa da presentare entro i 90 giorni di validità del certificato.

A questa regola si aggiunge un’eccezione che riguarda le persone più anziane, in vigore dal 1° giugno 2026 e introdotta dall’INPS con il messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026. L’INPS applica una soglia di 70 anni, calcolati alla data del certificato. Se vivi in una provincia in sperimentazione e hai 70 anni o più, il sistema chiede al medico certificatore di indicare se ricorrono i due presupposti previsti: almeno una patologia cronica e condizioni cliniche di progressiva perdita di autonomia. Se il medico li conferma entrambi, si torna alla procedura precedente alla riforma e la domanda amministrativa va presentata comunque, entro i 90 giorni di validità del certificato. Se ne esclude anche uno solo, vale la procedura nuova e il certificato basta da solo. Se non presenti la domanda amministrativa quando serve, il certificato scade e la pratica non parte. Nel dubbio conviene rivolgersi a un patronato, dove l’assistenza per queste pratiche è gratuita.

Sui contenuti, invece, chi presenta domanda oggi non deve aspettarsi cambiamenti: fino al 31 dicembre 2026 valgono le condizioni di accesso e i sistemi valutativi precedenti, anche nei territori in sperimentazione, e sono fatti salvi i diritti già riconosciuti.

Secondo il decreto attualmente in vigore, l’entrata a regime della riforma della disabilità su tutto il territorio nazionale è prevista per il 1° gennaio 2027.

Attenzione
Nel 2026 convivono due procedure diverse, e a decidere quale ti riguarda non è solo il territorio ma anche l’età e quello che il medico attesta nel certificato. Da questo dipende anche la data da cui decorre il pagamento, quindi conviene chiarirlo prima di avviare la pratica.

Altre agevolazioni collegate all’invalidità civile

L’indennità di accompagnamento non è l’unica misura a disposizione di chi vive una condizione di non autosufficienza. Chi assiste stabilmente un familiare può verificare i contributi che le Regioni riservano ai caregiver, che hanno requisiti, importi e scadenze definiti da ciascuna Regione. Sugli spostamenti esistono poi diverse agevolazioni per la mobilità delle persone con disabilità, dal contrassegno alle riduzioni sui trasporti: non spettano però in automatico a chiunque abbia un’invalidità, perché ciascuna guarda alla condizione specifica riconosciuta nel verbale.

Merita una menzione a parte la Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti. Se hai almeno 80 anni, un bisogno assistenziale gravissimo e un ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 €, puoi chiederla in alternativa all’indennità di accompagnamento. Non si aggiunge alla prestazione che già ricevi: la incorpora come quota fissa e vi affianca una quota integrativa di 850 € al mese, vincolata al pagamento di un assistente domestico con contratto regolare o all’acquisto di servizi di cura. È una scelta reversibile, perché la legge prevede che la richiesta possa essere revocata in qualsiasi momento con il ripristino dell’indennità di accompagnamento, e l’INPS indica che la misura viene erogata, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026. Trovi i dettagli nella guida dedicata alla Prestazione Universale per gli over 80 non autosufficienti.

Un ultimo consiglio pratico: conserva sempre copia del verbale e la ricevuta del certificato medico introduttivo. Sono i due documenti che ti vengono chiesti quando devi dimostrare la tua condizione, dall’esenzione sanitaria alle pratiche in Comune, e averli a portata di mano ti evita di dover richiedere duplicati. Se vuoi un quadro completo delle misure collegate, parti dalla sezione dedicata alle agevolazioni per le persone con disabilità.

Altre domande frequenti

Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.

Il nostro algoritmo calcola i bonus e le agevolazioni a cui hai diritto

Verifica quali bonus puoi richiedere