ISEE socio sanitario 2026: cos’è, chi entra nel nucleo ristretto e come si calcola

Il 6 Ottobre 2026 da Cristina - 18 minuti di lettura
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ISEE socio sanitario: figlia e padre anziano controllano insieme i documenti per la domanda

Quando una persona con disabilità o un anziano non autosufficiente chiede un servizio di assistenza, l’attestazione che conta non è quasi mai quella che si ha nel cassetto. L’ISEE socio sanitario si calcola con la stessa formula di sempre, ma permette di restringere il nucleo familiare, e quel dettaglio può cambiare l’importo della retta o l’accesso stesso alla prestazione. È uno dei documenti che spieghiamo dalla A alla Z nel glossario: qui trovi chi entra nel nucleo ristretto, come si calcola, che cosa è cambiato con la riforma del 2025 e come richiedere la DSU.

Che cos’è l’ISEE socio sanitario e a cosa serve

L’ISEE socio sanitario, che nei documenti ufficiali trovi scritto anche ISEE sociosanitario, è l’indicatore che si usa per accedere alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria. A disciplinarlo è l’articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, il decreto che regola l’intero sistema ISEE in Italia, mentre la definizione di quali prestazioni rientrino in questa categoria sta nell’articolo 1, comma 1, lettera f) dello stesso decreto.

Non è un documento a parte e non richiede una pratica in più: nasce dalla stessa Dichiarazione Sostitutiva Unica, la DSU, che presenti per l’ISEE ordinario. Quello che cambia, e che fa tutta la differenza, è chi viene conteggiato nel nucleo familiare. Per le altre prestazioni il nucleo è quello anagrafico; qui la norma ti lascia una possibilità in più, pensata per chi convive con familiari i cui redditi non hanno nulla a che vedere con l’assistenza di cui ha bisogno.

Le prestazioni per cui serve sono tre, elencate dalla norma in modo preciso:

  • gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare destinati a favorire l’autonomia e la permanenza nella propria casa, cioè l’assistenza domiciliare in senso ampio;
  • l’ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le prestazioni strumentali e accessorie, rivolta a chi non può essere assistito a domicilio: qui rientrano sia le RSA sia i centri diurni;
  • gli interventi per favorire l’inserimento sociale, inclusi quelli di natura economica o i buoni spendibili per l’acquisto di servizi.

Le regole di calcolo dell’ISEE cambiano soltanto in tre situazioni: le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, quelle rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi e quelle per il diritto allo studio universitario. Se la prestazione che ti interessa non rientra in nessuna di queste tre situazioni, fa fede l’ISEE ordinario, con il nucleo familiare calcolato secondo le regole generali.

Nucleo ristretto: chi entra e perché è una facoltà, non un obbligo

Il cosiddetto nucleo ristretto è il cuore dell’ISEE socio sanitario. Per le prestazioni dell’articolo 6 rivolte a persone maggiorenni, il nucleo del beneficiario può essere composto soltanto dal beneficiario stesso, dall’eventuale coniuge, dai figli minori di 18 anni e dai figli maggiorenni che rispettano le regole dell’articolo 3, commi da 2 a 6, del DPCM: in sintesi il figlio maggiorenne non convivente, a carico ai fini IRPEF dei genitori, non coniugato e senza figli propri.

Chi resta fuori è altrettanto importante di chi entra. Genitori, fratelli, sorelle e altri conviventi non fanno parte del nucleo ristretto, e i loro redditi non pesano sull’indicatore. Per una persona con disabilità che vive in famiglia questa è spesso la differenza tra un ISEE che la esclude dal servizio e uno che le apre l’accesso, come succede con diverse misure che raccogliamo nella guida alle agevolazioni fiscali per disabili.

Il nucleo ristretto è una facoltà, non un obbligo. La norma fa salva espressamente la possibilità di costituire il nucleo secondo le regole ordinarie: se il calcolo ristretto ti è sfavorevole, puoi comunque optare per quello ordinario.

ISEE socio sanitario: schema di chi entra e chi resta fuori dal nucleo ristretto

Attenzione a un limite preciso: questa possibilità vale solo per i beneficiari maggiorenni. Per le stesse prestazioni rivolte a minori di 18 anni il calcolo segue l’articolo 7 del DPCM, con regole proprie, quindi il nucleo ristretto non si applica. Se la prestazione riguarda un figlio minorenne con disabilità, il riferimento è quello e non l’articolo 6, come vale anche per molte misure dedicate ai figli con disabilità.

Una precisazione che evita malintesi allo sportello: il nucleo ristretto vale esclusivamente per le prestazioni sociosanitarie. Per tutto il resto, dall’Assegno Unico Universale alle agevolazioni sulle utenze, resta valido l’ISEE ordinario. La stessa attestazione riporta comunque entrambi i valori.

Come si calcola l’ISEE sociosanitario

La formula non cambia rispetto all’ISEE ordinario. Si parte dall’ISE, cioè la somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale, e si divide il risultato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente al nucleo. Il numero che esce è l’ISEE.

Contano molto gli anni di riferimento, perché sono più indietro di quanto la gente si aspetti. I redditi sono quelli del secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; il patrimonio si fotografa al 31 dicembre del secondo anno precedente, una regola introdotta dalla riforma del 2025. Se la tua situazione economica è peggiorata di recente, il valore che esce può essere lontano dalla realtà di oggi: è il caso in cui entra in gioco l’ISEE corrente, di cui parliamo più avanti.

Sul patrimonio operano alcune franchigie che riducono l’indicatore. Sul patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi, titoli) la franchigia è di 6.000 €, aumentata di 2.000 € per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10.000 €, con un ulteriore incremento di 1.000 € per ogni figlio successivo al secondo. Dal patrimonio mobiliare restano inoltre esclusi titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale entro il limite complessivo di 50.000 € per nucleo familiare.

Sulla casa di abitazione la soglia che si applica alle prestazioni sociosanitarie è di 52.500 €, incrementata di 2.500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo; l’eventuale eccedenza rileva soltanto per due terzi. Se invece vivi in affitto, dal reddito si sottrae il canone annuo fino a un massimo di 7.000 €, aumentato di 500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Resta poi una deduzione che interessa da vicino chi ha una disabilità: fino a un massimo di 5.000 € si possono sottrarre le spese sanitarie per disabili, l’acquisto di cani guida e i servizi di interpretariato per le persone sorde. La condizione è che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi tra le spese detraibili o deducibili: se non le hai dichiarate, ai fini ISEE non esistono.

Scala di equivalenza: la tabella e la maggiorazione per disabilità

Il parametro della scala di equivalenza è il divisore che tiene conto di quante persone compongono il nucleo. Più alto è, più basso risulta l’ISEE a parità di redditi e patrimonio, ed è proprio qui che il sistema riconosce oggi la condizione di disabilità.

Capirne la logica aiuta, perché è il punto in cui due famiglie con lo stesso reddito possono ottenere valori molto diversi. La scala parte dal numero di componenti e poi si arricchisce di correttivi che riconoscono le situazioni più onerose: i figli, il lavoro di entrambi i genitori e, dal 2025, la disabilità. Questa è la tabella base prevista dall’Allegato 1 del decreto.

Componenti del nucleo Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Ogni componente in più +0,35

A questi valori si sommano le maggiorazioni previste dalla norma. La più rilevante per le prestazioni sociosanitarie è quella introdotta dalla riforma del 2025: 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficienza. Se nel nucleo ci sono figli, conta prima di tutto il loro numero: si aggiungono 0,2 in presenza di tre figli, 0,35 con quattro figli e 0,5 con almeno cinque figli.

Esiste poi una maggiorazione diversa, legata al lavoro dei genitori. Spetta ai nuclei con figli minorenni in cui entrambi i genitori, o l’unico presente, abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati: vale 0,2 e sale a 0,3 se c’è almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti. La stessa maggiorazione spetta anche ai nuclei composti soltanto da un genitore solo non lavoratore e da figli minorenni.

C’è infine una maggiorazione che in ambito residenziale pesa parecchio: se nel nucleo c’è una persona per la quale sono erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, oppure una persona in convivenza anagrafica che non sia considerata nucleo familiare a sé stante, quel componente aumenta di 1 il parametro della scala calcolata in sua assenza.

I tre gradi di disabilità (media, grave e non autosufficienza) non se li inventa chi compila la DSU: sono definiti dall’Allegato 3 del DPCM per categorie di riconoscimento, che cambiano a seconda dell’ente. Rientrano gli invalidi civili con le rispettive percentuali e i titolari di indennità di accompagnamento, ma anche i ciechi civili, i sordi civili e i titolari di prestazioni INPS o INAIL. Se hai dubbi su quale sia la tua posizione, il punto di partenza è il verbale di invalidità civile.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 2025

Il DPCM 14 gennaio 2025, n. 13 ha riscritto diversi passaggi del decreto ISEE, con effetto dal 5 marzo 2025. La riforma non ha soltanto aggiunto regole: ne ha cancellate alcune che erano il riferimento di tutti da oltre dieci anni, a partire dalle franchigie e dalle detrazioni legate alla disabilità.

È anche la parte in cui è più facile sbagliare, perché le regole vecchie continuano a circolare ampiamente. Chi cerca informazioni online finisce spesso su pagine non aggiornate: rifà i conti con parametri che non esistono più e conclude di non poter accedere a un servizio per cui invece potrebbe rientrare nei requisiti.

Importante
Le franchigie per la disabilità che trovavi elencate ovunque, quelle da 4.000 €, 5.500 € e 7.000 € (e i corrispondenti importi per i minorenni), non esistono più: il comma che le prevedeva è stato sostituito e oggi contiene soltanto la detrazione del canone di locazione. Se stai rifacendo un calcolo con quei numeri, il risultato è sbagliato.

Al loro posto operano due meccanismi che nella maggior parte dei casi sono più favorevoli. Il primo: i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità non entrano nel calcolo del reddito. Il secondo è la maggiorazione di 0,5 della scala di equivalenza di cui abbiamo appena parlato, che agisce sul divisore e quindi abbassa l’ISEE di tutto il nucleo.

Sono invece state abrogate, sempre dal 5 marzo 2025, anche la detrazione delle spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale e quella della retta versata per l’ospitalità alberghiera. Chi assume una badante può continuare a contare sulle agevolazioni fiscali della dichiarazione dei redditi, che sono un capitolo diverso e che trovi nella guida al bonus colf e badanti, ma ai fini del calcolo dell’ISEE quelle spese non si sottraggono più.

La soglia dei 91.500 € non si applica all’ISEE sociosanitario

All’inizio del 2026 si è parlato molto di un ISEE più favorevole grazie all’innalzamento della franchigia sulla prima casa, cioè della soglia oltre la quale il valore dell’abitazione di proprietà inizia a pesare sul calcolo. Per le prestazioni sociosanitarie, però, quel ritocco non vale: la legge di bilancio ha elencato in modo puntuale le misure a cui la nuova soglia si applica, in attesa che il regolamento ISEE venga adeguato, e l’assistenza domiciliare e la residenzialità non sono in quell’elenco.

La distinzione è tutt’altro che teorica. Chi assiste un familiare non autosufficiente rischia di presentarsi allo sportello convinto di rientrare in una soglia più alta e di scoprire solo allora che per la prestazione che gli serve il limite è rimasto quello di prima.

Importante
La soglia di 91.500 € introdotta dalla legge di bilancio 2026 vale esclusivamente per cinque prestazioni: Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, Assegno Unico Universale, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati. La stessa norma la porta a 120.000 € per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane, sempre per quelle cinque prestazioni. Per le prestazioni sociosanitarie continua invece ad applicarsi la soglia ordinaria di 52.500 €.

Lo stesso vale per i valori delle maggiorazioni della scala di equivalenza rideterminati dalla stessa norma (0,1 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro e 0,55 con almeno cinque): sono legati a quelle cinque misure e non entrano nel calcolo dell’indicatore sociosanitario, dove restano 0,2 con tre figli, 0,35 con quattro e 0,5 con almeno cinque. Se stai valutando anche quelle misure, nella guida all’Assegno di inclusione trovi requisiti e soglie aggiornati, mentre il percorso di attivazione lavorativa è spiegato nella scheda sul Supporto per la formazione e il lavoro. Per le famiglie con bambini piccoli, il valore dell’ISEE conta sia per il bonus asilo nido sia per il bonus nuovi nati.

La legge di bilancio 2026 ha comunque introdotto due novità che riguardano tutti: le somme percepite dalle madri lavoratrici come incentivo non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE, e dal 1° gennaio 2026 la stessa priorità alla modalità precompilata vale anche quando presenti la DSU tramite un centro di assistenza fiscale.

RSA e strutture residenziali: la componente aggiuntiva dei figli

Per le prestazioni residenziali a ciclo continuativo, tipicamente il ricovero in RSA, il decreto prevede una regola specifica che sorprende molte famiglie. Se il beneficiario ha figli non inclusi nel nucleo ristretto, l’ISEE viene integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In altre parole: restringere il nucleo non azzera del tutto il peso economico dei figli quando si parla di residenzialità.

Il calcolo è meccanico ed è bene conoscerlo prima di presentare la domanda. Si prende l’ISE del solo figlio, lo si divide per il parametro della scala di equivalenza del suo nucleo, si sottraggono 9.000 €, l’eventuale eccedenza si moltiplica per 0,2 e il risultato si divide per il parametro della scala di equivalenza del beneficiario. Se la differenza è negativa, la componente aggiuntiva semplicemente non c’è.

Esistono però due situazioni in cui la componente aggiuntiva non si calcola affatto: quando al figlio, o a un componente del suo nucleo, è stata riconosciuta una delle condizioni di disabilità elencate nell’Allegato 3 del decreto, e quando risulta accertata in sede giudiziale l’estraneità del figlio sul piano affettivo ed economico. Sono due eccezioni precise, non interpretabili a piacere.

Un’ultima avvertenza che riguarda il patrimonio: le donazioni di immobili effettuate dopo la prima richiesta della prestazione restano nel patrimonio del donante, e lo stesso vale per quelle dei tre anni precedenti se fatte a favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile. Intestare la casa ai figli poco prima del ricovero, quindi, non produce l’effetto che qualcuno immagina.

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A che cosa serve in concreto: la Prestazione Universale e le altre misure

La misura statale che usa direttamente questo indicatore è la Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. La prestazione va richiesta espressamente e per accedervi devono ricorrere contemporaneamente quattro requisiti: un’età anagrafica di almeno 80 anni, un livello di bisogno assistenziale gravissimo, un ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria in corso di validità non superiore a 6.000 € e la titolarità dell’indennità di accompagnamento, oppure il possesso dei requisiti per ottenerla.

La prestazione si compone dell’indennità di accompagnamento e di una quota integrativa chiamata assegno di assistenza, pari a 850 € mensili. È la ragione per cui, in molte famiglie, avere l’attestazione giusta non è un dettaglio burocratico: con il nucleo ordinario la soglia dei 6.000 € è difficile da rispettare, con quello ristretto può diventare raggiungibile. Ne parliamo nel dettaglio nella guida all’assegno di assistenza per gli over 80.

Oltre a questa, l’ISEE socio sanitario è il riferimento per l’accesso e per la compartecipazione ai servizi di assistenza domiciliare, ai centri diurni e alle strutture residenziali gestiti da Comuni e aziende sanitarie. Se stai assistendo un familiare, conviene guardare anche le misure per chi presta cura, dalla figura del caregiver familiare ai bonus caregiver regionali, e alla Disability Card per le agevolazioni di accesso ai servizi.

Come si richiede, passo dopo passo

Per ottenere l’ISEE socio sanitario devi presentare la DSU indicando che l’attestazione ti serve anche per le prestazioni sociosanitarie, e in quel passaggio scegliere se costituire il nucleo ristretto. Dal 1° luglio 2023 la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentarla in modalità ordinaria. Il vantaggio è che buona parte dei dati su redditi e patrimonio è già lì: l’ISEE si calcola sulle informazioni della DSU e su quelle presenti negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

Un accorgimento pratico: la scelta del nucleo ristretto si esercita compilando la DSU, perché la DSU stessa viene riferita al nucleo ristretto. E funziona in una sola direzione. Se hai presentato la DSU con il nucleo ristretto e poi ti serve l’ISEE ordinario per altre prestazioni, non devi rifare tutto: il decreto prevede che tu integri la DSU in corso di validità compilando i soli fogli allegati dei componenti non ancora inclusi. Nel caso opposto, invece, nessuna integrazione è prevista: per ottenere il valore calcolato sul nucleo ristretto serve una DSU riferita a quel nucleo. Meglio quindi chiarire prima quale prestazione chiederai.

I canali sono questi:

  • online, sul Portale unico ISEE dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS, cioè la tessera sanitaria attivata come carta nazionale dei servizi;
  • tramite un CAF, che trasmette la dichiarazione al sistema informativo dell’INPS entro i quattro giorni lavorativi successivi;
  • presso il Comune o l’ente che eroga la prestazione;
  • presso una sede INPS.

Una volta ricevuta la DSU, l’INPS rende disponibile l’attestazione entro dieci giorni lavorativi. Tienine conto nel pianificare la domanda: se il bando del tuo Comune ha una scadenza, l’attestazione va richiesta con almeno due settimane di margine. Puoi avviare la procedura dal Portale unico ISEE dell’INPS.

Se l’attestazione segnala omissioni o difformità rispetto ai dati dell’Agenzia delle Entrate, hai due strade: presentare una nuova DSU con i dati corretti, oppure chiedere ugualmente la prestazione con l’attestazione così com’è, mettendo in conto che l’ente può chiederti la documentazione a sostegno.

Quanto vale, quando scade e quando serve l’ISEE corrente

L’attestazione presentata nel 2026 vale fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 serve una nuova DSU, e questo vale anche se la tua situazione economica non è cambiata di una virgola. Le attestazioni rilasciate in precedenza restano comunque valide per l’accesso alle prestazioni fino alla loro naturale scadenza.

Quando la fotografia scattata su redditi e patrimonio di due anni fa non corrisponde più alla realtà, esiste l’ISEE corrente, che si può chiedere anche per le prestazioni sociosanitarie. I casi previsti sono la variazione della situazione lavorativa, una variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente e l’interruzione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF.

La durata dipende da che cosa aggiorni: sei mesi se aggiorni soltanto i redditi, fino al 31 dicembre se aggiorni anche il patrimonio. Dal 1° aprile di ogni anno è inoltre possibile richiederlo per una variazione del patrimonio superiore al 20%.

Altre informazioni
Il decreto non disciplina espressamente la combinazione tra ISEE corrente e nucleo ristretto: prima di presentare la domanda conviene verificare con l’INPS o con l’ente erogatore quale indicatore viene preso in considerazione nel tuo caso.

Chi decide davvero quanto paghi

Qui sta il fraintendimento più diffuso. Lo Stato fissa le regole di calcolo dell’ISEE, che costituiscono un livello essenziale delle prestazioni valido su tutto il territorio nazionale, ma non fissa la tariffa né la quota a tuo carico. Sono la Regione, l’azienda sanitaria e il Comune a stabilire, ciascuno per la propria competenza, le tariffe dei servizi, le soglie ISEE di accesso e l’eventuale integrazione della retta.

Un riferimento nazionale però esiste, ed è utile conoscerlo: per i trattamenti di lungoassistenza erogati in struttura, il 50% della tariffa giornaliera è a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre la parte restante è a carico dell’assistito, con la possibilità di un’integrazione comunale quando l’ISEE è basso. Sul fronte sanitario, verifica anche il diritto all’esenzione dal ticket sanitario.

Questo significa che lo stesso ISEE può portare a un importo diverso in due Comuni diversi. Prima di dare per scontato quanto pagherai, controlla il regolamento del tuo Comune o dell’azienda sanitaria di riferimento: è l’unico documento che contiene il numero finale.

Gli errori che costano di più

Il primo errore è usare l’attestazione ordinaria dove serve quella sociosanitaria. Sono due valori diversi che convivono sulla stessa attestazione, e presentare quello sbagliato può significare vedersi rifiutare l’accesso o pagare una retta più alta del dovuto.

Il secondo è calcolare con le regole pre 2025, cioè applicando franchigie e detrazioni che non esistono più. Capita spesso a chi ha un foglio di calcolo fatto in casa o a chi si affida a informazioni trovate online senza data. Il terzo è dimenticare le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi: se non le indichi lì, la deduzione fino a 5.000 € ai fini ISEE non te la riconosce nessuno.

Il quarto, il più silenzioso, è arrivare tardi. Tra la presentazione della DSU e l’attestazione passano fino a dieci giorni lavorativi, e le scadenze dei bandi comunali sono spesso perentorie. Se stai valutando anche altre misure legate all’indicatore, dalle prestazioni per la Legge 104 ai permessi retribuiti, conviene muoversi con un mese di anticipo.

Attenzione
Le regole riportate in questa guida sono quelle nazionali in vigore per il calcolo dell’ISEE sociosanitario. Le soglie di accesso, le tariffe e l’eventuale integrazione della retta sono stabilite dalla tua Regione, dall’azienda sanitaria e dal Comune: prima di prendere decisioni, verifica sempre il regolamento dell’ente che eroga la prestazione.

Altre domande frequenti

Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.

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