
L’assegno ordinario di invalidità è la prestazione che l’INPS riconosce a chi ha versato contributi e ha visto ridursi in modo permanente la capacità di lavorare. Non è una prestazione assistenziale: si basa sui contributi che hai versato e si calcola come una pensione vera e propria. Si può percepire anche continuando a lavorare, ma oltre certe soglie di reddito l’importo si riduce. Servono due requisiti insieme: una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e almeno 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva.
Che cos’è l’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità (spesso abbreviato in AOI) è una prestazione previdenziale prevista dall’articolo 1 della legge 222 del 1984. Spetta al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, risulti ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di un’infermità o di un difetto fisico o mentale.
Quel «meno di un terzo» è il punto su cui è più facile sbagliare, quindi vale la pena leggerlo con attenzione: la legge non chiede una riduzione di un terzo, ma che la capacità residua sia inferiore a un terzo di quella normale. In pratica devi aver perso più di due terzi della tua capacità lavorativa. Il metro di paragone, inoltre, non è un lavoro qualsiasi: contano le occupazioni adatte al tuo profilo, alla tua formazione e alla tua esperienza.
Conta poi la parola «previdenziale». L’assegno si regge sui contributi che hai versato e l’INPS lo eroga come trattamento pensionistico. È una cosa diversa dall’invalidità civile e dagli altri aiuti economici per la disabilità di tipo assistenziale, che guardano alla percentuale di invalidità riconosciuta e, per alcune prestazioni, anche al reddito, e non richiedono alcun contributo versato.
Diversa ancora è la pensione di inabilità, prevista dall’articolo 2 della stessa legge, che riguarda una condizione ancora più grave: richiede l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, in più, la cessazione di ogni attività, la cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli, degli autonomi e dagli albi professionali, oltre alla rinuncia ai trattamenti di disoccupazione. Ecco il confronto in sintesi:
| Prestazione |
Tipo |
Condizione principale |
Servono contributi? |
| Assegno ordinario di invalidità |
Previdenziale |
Capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo |
Sì, 5 anni |
| Pensione di inabilità |
Previdenziale |
Impossibilità assoluta e permanente di qualsiasi lavoro |
Sì, 5 anni |
| Prestazioni di invalidità civile |
Assistenziale |
Percentuale di invalidità riconosciuta |
No |
Chi ha diritto all’assegno ordinario di invalidità: i due requisiti
Per ottenere l’assegno servono due requisiti insieme, e la mancanza di uno solo comporta il rigetto della domanda. Il primo è sanitario ed è quello appena descritto: la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle tue attitudini deve essere ridotta in modo permanente a meno di un terzo. A valutarla non sono i tuoi medici curanti, ma quelli dell’INPS.
Il secondo requisito è contributivo e si misura sul tuo estratto conto. Devi aver maturato almeno 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, pari a 260 contributi settimanali, dei quali almeno 156 (3 anni) devono cadere nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. È proprio questo secondo requisito a escludere molte persone che hanno lavorato a lungo ma non versano contributi da diversi anni.
Importante
I contributi non bastano «in generale»: ne servono almeno 156 settimanali nei 5 anni precedenti la domanda. Se hai smesso di lavorare da tempo, controlla questo dato prima di avviare la pratica.
L’assegno riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e gli iscritti alla Gestione Separata INPS.
Attenzione invece al pubblico impiego: i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (l’ex INPDAP), che ha un ordinamento pensionistico esclusivo, non accedono all’assegno ordinario di invalidità ma alle prestazioni di inabilità previste dal loro ordinamento. L’assegno spetta ai dipendenti pubblici solo quando risultano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Prima di muoverti, verifica la tua posizione sull’estratto conto certificativo.
Quanto spetta: come si calcola l’importo dell’assegno
Non esiste un importo unico: l’assegno si calcola sui contributi che hai effettivamente versato, con le stesse regole di una pensione, e due persone con la stessa patologia possono percepire cifre molto diverse. L’unico valore fisso di riferimento è il trattamento minimo INPS, che nel 2026 vale 611,85 € al mese.
Il metodo di calcolo dipende da quando hai iniziato a lavorare. Chi ha una carriera avviata prima del 1996 rientra nel sistema di calcolo misto, che combina una quota retributiva e una quota contributiva. Chi invece ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995 ricade interamente nel sistema contributivo, dove conta solo il montante contributivo accumulato.
L’importo cresce quindi con i contributi versati: è per questo che in alcune situazioni conviene valutare il riscatto della laurea o il recupero di periodi scoperti, che incidono su questa prestazione e non solo sulla pensione futura.
Gli importi più bassi hanno però una rete di protezione. Se l’assegno calcolato rimane sotto il trattamento minimo, può essere integrato fino a quella soglia, che è la stessa usata per le pensioni minime. L’integrazione non è automatica e dipende dal tuo reddito: la vediamo nel dettaglio qui sotto, perché è la parte che è cambiata di recente.
L’integrazione al trattamento minimo e i limiti di reddito 2026
I limiti di reddito sono il punto decisivo, e per capirli serve prima il valore annuo del trattamento minimo. Nel 2026 è pari a 611,85 € al mese; su base annua l’INPS lo calcola su 13 mensilità, quindi 7.954,05 €. Sono i valori della circolare INPS numero 153 del 19 dicembre 2025.
La novità più importante degli ultimi anni riguarda proprio questa integrazione. Fino al 2025 chi aveva l’assegno calcolato interamente con il sistema contributivo ne restava escluso. Con la sentenza della Corte costituzionale numero 94 del 2025, recepita dall’INPS con la circolare numero 20 del 25 febbraio 2026, quell’esclusione è caduta: l’integrazione spetta anche agli assegni interamente contributivi, compresi quelli degli iscritti alla Gestione Separata.
| Situazione del titolare |
Reddito annuo che esclude l’integrazione (2026) |
| Pensionato solo |
Oltre 14.202,24 € |
| Pensionato coniugato (reddito cumulato con quello del coniuge) |
Oltre 21.303,36 € |
Vanno aggiunte due precisazioni. La prima: dal computo resta fuori il reddito della casa di abitazione. La seconda, meno piacevole: per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista alcuna integrazione parziale e non opera la cosiddetta cristallizzazione, cioè il mantenimento dell’importo già raggiunto. Superare il limite di reddito comporta quindi la perdita dell’intero diritto all’integrazione, non una semplice riduzione.
Attenzione
Gli importi del 2026 sono stati rivalutati in via provvisoria, con una variazione del +1,4%, e restano soggetti a conguaglio in sede di perequazione dell’anno successivo. Le cifre indicate sono quelle pubblicate dall’INPS al momento della stesura di questa guida.
Se in passato ti è stata negata l’integrazione perché il tuo assegno era interamente contributivo, la circolare INPS del febbraio 2026 prevede la possibilità di chiedere il riesame della posizione, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025. Quando le dichiarazioni non sono ancora arrivate all’Istituto può servire una domanda di ricostituzione reddituale: puoi controllare che cosa è registrato a tuo nome nel fascicolo previdenziale del cittadino. Il calcolo, va ricordato, guarda ai redditi e non all’ISEE.
Assegno ordinario di invalidità e lavoro: cosa cambia se continui a lavorare
Una delle caratteristiche più utili di questa prestazione è che non richiede la cessazione dell’attività lavorativa. Puoi continuare a lavorare, come dipendente o come autonomo, e percepire comunque l’assegno. È la ragione per cui molte persone con una capacità lavorativa ridotta riescono a restare nel mercato del lavoro senza perdere il sostegno.
Va però messa in conto una conseguenza: oltre certe soglie di reddito l’assegno viene erogato in misura ridotta. La riduzione dipende dai tuoi redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa (non dal reddito complessivo del nucleo familiare) e segue i limiti fissati dall’articolo 1, comma 42, della legge 335 del 1995.
Le soglie si aggiornano ogni anno perché sono agganciate al trattamento minimo annuo, cioè ai 7.954,05 € indicati poco fa. Per il 2026 la tabella è questa:
| Reddito annuo da lavoro |
Riduzione dell’assegno |
| Fino a 31.816,20 € |
Nessuna riduzione |
| Oltre 31.816,20 € e fino a 39.770,25 € |
25% |
| Oltre 39.770,25 € |
50% |
La legge prevede anche una clausola di salvaguardia: il trattamento che deriva dal cumulo tra redditi e assegno ridotto non può essere inferiore a quello che spetterebbe con un reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente. In pratica questa regola attenua l’effetto scalino per chi supera di poco una soglia.
Importante
Oltre alla riduzione del 25% o del 50% può scattare una seconda trattenuta, se l’assegno è stato liquidato con meno di 40 anni di contributi e se, dopo la prima riduzione, resta sopra il trattamento minimo. È pari al 50% della quota eccedente il minimo per i lavoratori dipendenti e al 30% per i lavoratori autonomi, entro un tetto del 30% del reddito autonomo prodotto.
Se la riduzione della capacità lavorativa incide sull’organizzazione della tua giornata, valuta anche le tutele previste per i lavoratori fragili, tra cui il lavoro agile: sono misure che si chiedono al datore di lavoro e non all’INPS.
Quanto dura l’assegno e come si chiede la conferma
L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto per 3 anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, ma solo su domanda del titolare: senza quella domanda il pagamento si interrompe alla scadenza.
Dopo 3 riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente e non serve più ripresentare la domanda. Questo non significa però che diventi intoccabile: l’INPS conserva in ogni momento la facoltà di disporre una revisione sanitaria e di rivalutare la tua condizione. Se hai dubbi su come vengono conteggiati i riconoscimenti nel tuo caso, chiedi chiarimenti al patronato o direttamente all’Istituto.
Sulle scadenze la regola è precisa. Se presenti la domanda nel semestre precedente la scadenza, l’assegno prosegue senza interruzioni di pagamento. Se quel semestre è già passato, puoi presentarla entro 120 giorni dalla scadenza, ma in questo caso la prestazione riparte dal primo giorno del mese successivo alla domanda, con un buco nei pagamenti.
Un’ultima avvertenza: la domanda di conferma non va confusa con la domanda di invalidità civile. Sono due pratiche distinte, con moduli e valutazioni diverse, e presentarne una non sostituisce l’altra.
Come fare domanda all’INPS passo dopo passo
La procedura parte dal medico, non dall’INPS. Il medico certificatore abilitato compila e invia telematicamente all’Istituto la certificazione medica modello SS3, che descrive la tua patologia e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa. Al termine ti consegna una ricevuta con il numero del certificato.
Quel numero è la chiave del passaggio successivo, perché va indicato nella domanda vera e propria. La domanda si presenta online sul sito dell’INPS, accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS. In alternativa puoi rivolgerti a un patronato oppure ai canali di contatto dell’INPS, cioè al numero 803 164, gratuito da rete fissa, e al 06 164 164 da cellulare, a pagamento secondo la tariffa del gestore.
- Passo 1. Certificazione medica modello SS3, compilata e inviata dal medico certificatore.
- Passo 2. Ricevuta con il numero identificativo del certificato, da conservare.
- Passo 3. Domanda all’INPS, indicando quel numero.
- Passo 4. Accertamento sanitario davanti ai medici dell’Istituto.
- Passo 5. Esito e decorrenza del pagamento nell’area riservata.
Sui tempi, il termine ordinario dei procedimenti amministrativi fissato dalla legge 241 del 1990 è di 30 giorni, ma per l’assegno ordinario di invalidità il regolamento dell’INPS prevede un termine di 85 giorni, che decorrono dalla ricezione della domanda completa oppure dalla data di decorrenza del diritto, se successiva. Se vuoi controllare i dettagli operativi, puoi consultare la scheda ufficiale del servizio pubblicata dall’Istituto.
Attenzione
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ma solo se risultano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti. La data della domanda, quindi, incide sul primo pagamento.
Cosa succede quando arrivi all’età della pensione
L’assegno ordinario di invalidità ha per legge un carattere temporaneo e, al compimento dell’età pensionabile, cambia natura. In presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia, quindi non devi presentare una nuova domanda per ottenerla.
Una condizione, però, viene spesso dimenticata: la trasformazione avviene previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente. L’importo, comunque, è tutelato: la pensione di vecchiaia non può essere inferiore all’assegno che percepivi fino a quel momento.
Dopo la trasformazione la prestazione diventa liberamente cumulabile con i redditi da lavoro: le riduzioni del 25% e del 50% non si applicano più.
Vale la pena sapere fin d’ora come incidono sulla pensione futura gli anni in cui hai percepito l’assegno. I periodi di godimento dell’assegno nei quali non hai prestato attività lavorativa non danno luogo ad accredito di contribuzione figurativa e quindi non aumentano l’importo della pensione. Contano però ai fini del diritto: la legge li considera utili per raggiungere i requisiti della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti.
Nel 2026 l’età per la pensione di vecchiaia è di 67 anni, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. Per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita già fissati, sale a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028: se ti mancano pochi anni, tienine conto quando pianifichi l’uscita, magari confrontando la tua situazione con le regole della pensione anticipata.
Per chi rientra interamente nel sistema contributivo la normativa prevede inoltre una seconda via, che scatta quando la pensione maturata a 67 anni non raggiunge l’importo soglia collegato all’assegno sociale: in quel caso la trasformazione può avvenire a 71 anni (valore del biennio 2025-2026, anch’esso soggetto all’adeguamento alla speranza di vita) con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Cumulo con NASpI e invalidità civile, tasse e superstiti
Il capitolo delle compatibilità è quello che genera il maggior numero di equivoci, perché la risposta cambia da prestazione a prestazione. Partiamo dalla NASpI: l’indennità di disoccupazione e l’assegno ordinario di invalidità non si possono percepire insieme.
Non significa però che devi rinunciare per sempre a una delle due. La normativa prevede un diritto di opzione, quindi puoi scegliere la prestazione più conveniente. Se opti per la NASpI, l’erogazione dell’assegno resta sospesa per tutto il periodo in cui percepisci la disoccupazione e riprende al termine. Prima di scegliere conviene quindi confrontare i due importi e anche i tempi di pagamento della NASpI, che incidono sulla liquidità dei primi mesi.
Importante
L’assegno mensile di assistenza riconosciuto agli invalidi civili parziali è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità erogate dall’assicurazione generale obbligatoria. Anche in questo caso puoi optare per il trattamento economico più favorevole, ma non sommare le due prestazioni.
Diverso il caso dell’indennità di accompagnamento, che è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità: le sole incompatibilità previste riguardano prestazioni analoghe concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Su un piano del tutto diverso stanno le agevolazioni che non consistono in un pagamento, come i permessi della legge 104 o le agevolazioni fiscali per l’invalidità: non rientrano nel discorso della compatibilità fra prestazioni economiche, perché non sono prestazioni in denaro, e seguono regole proprie. Per le altre prestazioni di invalidità civile conviene farsi confermare la compatibilità dal patronato o dall’INPS, perché dipende dal trattamento che già percepisci.
Sul fronte fiscale la differenza è netta: sull’assegno ordinario di invalidità l’INPS applica la ritenuta IRPEF, come su qualsiasi pensione, mentre le prestazioni di invalidità civile sono esenti dall’imposta sul reddito. È un elemento che conta quando confronti due importi apparentemente simili.
Un ultimo punto riguarda i familiari. L’assegno non è reversibile ai superstiti, quindi alla morte del titolare non ne ereditano il pagamento. Possono però avere un diritto autonomo alla pensione indiretta, se ricorrono i requisiti previsti dalle norme sulla pensione ai superstiti.
Quando l’assegno si sospende o si perde
Le riduzioni legate al reddito da lavoro le abbiamo già trattate e non fanno perdere il diritto. Qui parliamo invece di ciò che può fermare del tutto la prestazione, e il primo caso è la revisione: l’INPS può convocarti in qualsiasi momento per un accertamento sanitario, per verificare se lo stato di invalidità persiste. La revisione può portare alla conferma, alla modifica o alla cessazione della prestazione.
Il secondo caso è più banale ed è facile da evitare: se ti sottrai alla visita senza un motivo giustificato, il pagamento viene sospeso.
La revisione, del resto, può giocare anche a tuo favore. In caso di aggravamento delle condizioni di salute puoi chiedere tu stesso una nuova valutazione, che in alcune situazioni può portare al riconoscimento della pensione di inabilità, più favorevole sul piano economico ma vincolata alla cessazione di ogni attività lavorativa.
Nel 2026, infine, si è aggiunta una casistica particolare. La circolare INPS numero 153 del 19 dicembre 2025 ha previsto l’azzeramento amministrativo dei pagamenti per gli assegni con data di revisione sanitaria nel 2026 e per quelli con scadenza del triennio nel 2026, a partire dal mese successivo alla rispettiva data di revisione o di scadenza, in attesa della conferma o dell’esito della revisione. Se il tuo pagamento si interrompe, controlla nel fascicolo previdenziale se rientri in questa casistica: l’Istituto riprende l’istruttoria quando riceve la domanda di conferma o dopo la visita.