💶 Quanto vale l'indennità di frequenza nel 2026?
Nel 2026 l'importo è di 340,71 € al mese. Viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità e solo per i mesi di effettiva frequenza della scuola o del centro di terapia.

Indice
L’indennità mensile di frequenza è una prestazione economica assistenziale destinata ai minori di 18 anni con difficoltà di natura sanitaria, a condizione che frequentino in modo regolare la scuola o un centro di cura e riabilitazione. Il suo scopo è duplice: sostenere le spese che la famiglia affronta per il percorso educativo o terapeutico del minore e favorirne l’inserimento sociale.
La misura è stata introdotta dalla legge 289 del 1990 e viene erogata dall’INPS dopo il riconoscimento dell’invalidità civile da parte di una commissione medica. Non va confusa con altre prestazioni per la disabilità, come l’indennità di accompagnamento o l’assegno di assistenza: l’indennità di frequenza è legata proprio alla frequenza effettiva di scuola o terapia e riguarda soltanto i minorenni. Proprio per questo è uno strumento pensato per accompagnare la crescita e la formazione del bambino o del ragazzo.
L’indennità di frequenza spetta ai cittadini minori di 18 anni che si trovano in una di queste due condizioni riconosciute dalla commissione:
Il riconoscimento sanitario è quindi il punto di partenza: senza il verbale della commissione che certifica una di queste condizioni non è possibile ottenere la prestazione. Per capire come funziona l’accertamento conviene leggere la nostra guida su come richiedere l’invalidità civile. La valutazione tiene conto dell’età del minore e del tipo di difficoltà, non di una semplice percentuale astratta: ciò che conta è quanto la condizione incide sulle attività tipiche di quella fascia di età.
L’elemento che distingue questa prestazione dalle altre è la frequenza. Per avere diritto all’indennità, il minore deve frequentare in modo continuativo una struttura tra quelle previste dalla legge. Non basta quindi il riconoscimento sanitario: serve dimostrare la partecipazione effettiva a un percorso educativo o terapeutico.
Rientrano tra le frequenze valide:
Proprio perché il diritto è legato alla frequenza, l’indennità viene sospesa nei periodi in cui il minore non frequenta e ripresa quando la frequenza riprende. Accanto a questa misura, le famiglie possono valutare altre agevolazioni fiscali per la disabilità e i bonus per i figli disabili.
Oltre ai requisiti sanitari e alla frequenza, l’indennità di frequenza prevede un limite di reddito personale del minore. Per il 2026 la soglia è fissata a 5.852,21 € all’anno: si tiene conto del reddito del minore stesso, non dell’intero nucleo familiare né dell’ISEE. Nella maggior parte dei casi, quindi, il requisito economico è agevolmente rispettato, perché un minore raramente dispone di redditi propri rilevanti.
Sul fronte della cittadinanza e della residenza occorre invece:
| Categoria | Requisito |
| Cittadini italiani | Residenza stabile e abituale in Italia |
| Cittadini UE | Iscrizione all’anagrafe del comune di residenza |
| Cittadini extra UE | Permesso di soggiorno di almeno un anno |
Questi requisiti valgono per l’intera durata della prestazione: se vengono meno, ad esempio in caso di trasferimento stabile all’estero, il diritto si interrompe.
Nel 2026 l’importo dell’indennità di frequenza è di 340,71 € al mese. Il valore viene aggiornato ogni anno dall’INPS in base alla rivalutazione ISTAT e comunicato con la circolare annuale sulle prestazioni assistenziali. È lo stesso importo previsto per l’assegno mensile degli invalidi civili parziali.
La prestazione viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità all’anno e soltanto per i mesi di effettiva frequenza, a partire dal primo giorno del mese successivo all’inizio della scuola o del trattamento. L’indennità accompagna il minore fino al compimento dei 18 anni, sempre che continuino a sussistere sia la condizione sanitaria sia la frequenza. Trattandosi di un sostegno legato alla disabilità del minore, può affiancarsi ad altre misure per la famiglia, come i bonus per i caregiver o alcuni contributi regionali.
La domanda per l’indennità di frequenza segue lo stesso iter dell’accertamento dell’invalidità civile e si sviluppa in alcuni passaggi ben precisi. Il percorso parte sempre dal medico e si conclude con la visita della commissione medico-legale.
Tutti i dettagli sul primo passaggio sono spiegati nella guida su come presentare la domanda di invalidità civile. In alcune province, in via sperimentale, la parte amministrativa è semplificata, mentre per il resto del territorio la procedura ordinaria resta valida fino al 31 dicembre 2026.
Una volta riconosciuto il diritto, l’indennità viene erogata dall’INPS con cadenza mensile, tramite accredito diretto. Poiché la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo all’inizio della frequenza, tra la domanda e la prima liquidazione possono maturare degli arretrati, che vengono corrisposti in un’unica soluzione a conguaglio.
Sul piano fiscale c’è una buona notizia per le famiglie: l’indennità di frequenza, come le altre prestazioni assistenziali per invalidità civile, non è soggetta a IRPEF. Non va quindi dichiarata come reddito da lavoro e non incide sul calcolo delle imposte. Resta comunque importante ricordare che è una misura assistenziale e non contributiva: non dipende dai contributi versati, ma dalla condizione sanitaria e dalla frequenza del minore.
L’indennità di frequenza è pensata soltanto per i minorenni: al compimento dei 18 anni cessa automaticamente. Questo non significa però perdere ogni tutela, perché al raggiungimento della maggiore età si può accedere alle prestazioni previste per gli adulti con disabilità.
Per non lasciare buchi, la legge consente di muoversi in anticipo: entro i sei mesi precedenti il compimento dei 18 anni, il titolare dell’indennità di frequenza può presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. In molti casi l’INPS procede a una liquidazione provvisoria delle nuove prestazioni proprio al compimento della maggiore età. Da adulti, a seconda della situazione, si possono valutare misure come l’Assegno di Inclusione o le agevolazioni legate alla Legge 104.
L’indennità di frequenza non è cumulabile con alcune prestazioni che rispondono già a esigenze analoghe. In particolare, risulta incompatibile con:
In pratica, quando spetta una prestazione più forte e continuativa, questa prevale sull’indennità di frequenza. Resta invece possibile beneficiare di altre agevolazioni non economiche, come i permessi della Legge 104 per i familiari o la Disability Card, che semplifica l’accesso a servizi e agevolazioni.
Le due misure vengono spesso confuse, ma rispondono a situazioni diverse e, come visto, non sono cumulabili. Capire la differenza aiuta a presentare la domanda giusta.
| Caratteristica | Indennità di frequenza | Indennità di accompagnamento |
| Età | Solo minori di 18 anni | Qualsiasi età |
| Frequenza scuola o terapia | Richiesta | Non richiesta |
| Limite di reddito | Sì (5.852,21 € nel 2026) | Nessun limite di reddito |
| Condizione | Difficoltà persistenti o ipoacusia | Impossibilità di deambulare o di compiere atti quotidiani senza aiuto |
In sintesi, l’indennità di frequenza sostiene il percorso educativo e riabilitativo del minore, mentre l’indennità di accompagnamento risponde a una condizione di non autosufficienza più grave e continuativa. Quando ricorrono i presupposti dell’accompagnamento, è questa la prestazione da richiedere.
Qualche esempio concreto aiuta a capire come funziona il diritto all’indennità di frequenza, che nasce sempre dall’incrocio tra condizione sanitaria riconosciuta e frequenza effettiva di scuola o terapia.
Nei casi dubbi conviene farsi seguire da un patronato, che assiste gratuitamente la famiglia sia nella presentazione della domanda sia nella gestione delle comunicazioni successive, comprese le dichiarazioni annuali di frequenza. Un supporto utile soprattutto quando il minore cambia scuola o tipo di percorso durante l’anno.
L’importo di 340,71 € al mese e il limite di reddito di 5.852,21 € all’anno sono i valori aggiornati per il 2026 dalla circolare INPS di fine 2025 sulla rivalutazione delle prestazioni assistenziali. Ogni anno queste cifre possono cambiare leggermente, quindi conviene sempre verificarle sui canali ufficiali dell’INPS prima di fare i conti.
Per continuare a percepire l’indennità, inoltre, è necessario confermare periodicamente la permanenza dei requisiti, in particolare della frequenza. Per gli alunni che rientrano nella scuola dell’obbligo (dai 6 ai 16 anni) è sufficiente una sola autodichiarazione, valida per tutta la durata dell’obbligo formativo. Tenere aggiornata questa comunicazione è fondamentale per evitare la sospensione dei pagamenti. Le famiglie con figli con disabilità possono infine valutare le altre misure dedicate, dalla mobilità alle agevolazioni fiscali, per costruire un quadro di sostegno il più completo possibile.
Nel 2026 l'importo è di 340,71 € al mese. Viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità e solo per i mesi di effettiva frequenza della scuola o del centro di terapia.
I minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della loro età, oppure i minori ipoacusici (perdita uditiva superiore a 60 decibel), che frequentano scuola, asilo nido o un centro di riabilitazione.
Sì: si considera il reddito personale del minore, che per il 2026 non deve superare 5.852,21 € all'anno. Non si tiene conto dell'ISEE né del reddito dell'intero nucleo familiare.
Serve prima il certificato medico introduttivo di un medico certificatore, poi si presenta all'INPS la domanda di accertamento sanitario (con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato) e infine si sostiene la visita della commissione medica.
Si riceve fino al compimento dei 18 anni, finché durano la condizione sanitaria e la frequenza. Nei sei mesi prima dei 18 anni si può fare domanda per le prestazioni previste per i maggiorenni.
No. L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento, con qualsiasi forma di ricovero e con alcune indennità per ciechi e sordi. In questi casi prevale la prestazione più continuativa.
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