Disabili

Congedo straordinario Legge 104: come funziona e a chi spetta

Il 25 Agosto 2026 da Cristina - 7 minuti di lettura

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Congedo straordinario Legge 104

La Legge 104 prevede una serie di permessi e agevolazioni, sia per la persona disabile che per i familiari che si prendono cura di lui o lei. Al suo interno, è prevista anche la possibilità di assentarsi dal lavoro per un certo periodo di tempo, con lo scopo di assistere un familiare disabile. Si tratta del congedo straordinario e spetta a un parente in qualità di caregiver. Il Mio Bonus ti spiega in cosa consiste il congedo straordinario previsto dalla legge 104. Scopri a chi spetta, quanto dura e come richiederlo nel 2023.

Che cos’è il congedo straordinario della legge 104?

La legge 104, nota anche come Legge 5 febbraio 1992 n. 104, è l’insieme di normative che regolano e stabiliscono i benefici dei disabili.

Insieme ai permessi retribuiti, la legge 104 prevede anche la possibilità di assentarsi dal lavoro per un certo periodo di tempo, con lo scopo di assistere un familiare disabile. Si tratta del congedo straordinario ed è stabilito dalla legge 104/92, art. 3 comma 3.

Infatti, può accadere che un lavoratore abbia la necessità di prendersi una pausa dal lavoro per risolvere altre questioni della propria vita personale. Questa evenienza può essere più comune quando in famiglia è presente una persona disabile in situazione di gravità.

Che si tratti di un figlio, di un genitore anziano o di qualsiasi altro parente, assistere un disabile non è un compito facile.

Il congedo straordinario previsto dalla legge 104 offre la possibilità di prendersi una pausa lavorativa di massimo 2 anni. Durante quuesto periodo si continua a percepire lo stipendio e si mantiene il proprio lavoro.

Congedo straordinario legge 104: a chi spetta?

Congedo straordinario legge 104 a chi spettaIl diritto al congedo straordinario si basa su un preciso ordine di priorità, che viene riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente o convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  • madre o padre, anche adottivi o affidatari, in caso di patologia invalidante, morte o mancanza del coniuge convivente;
  • uno dei figli del disabile grave, purché convivente, in caso di patologia invalidante, morte o mancanza del coniuge convivente e dei genitori;
  • fratello o sorella, purché conviventi della persona disabile, in caso di patologia invalidante, morte o mancanza del coniuge convivente, dei genitori e dei figli;
  • un parente o affine entro il 3º grado di parentela convivente, in caso di patologia invalidante, morte o mancanza del coniuge convivente, dei genitori, dei figli e dei fratelli conviventi.

Da questo elenco si evince che ottengono il beneficio i parenti di gradi inferiori man mano che vengono a mancare o sono affetti da patologie invalidanti i familiari di gradi superiori.

Cosa si intende per “convivente”?
Un familiare è convivente quando ha la residenza nello stesso luogo e numero civico del soggetto disabile, ma non necessariamente nello stesso appartamento (interno).

Requisiti per fruire del congedo straordinario

Il primo requisito per poter usufruire del congedo straordinario legge 104 è che al cittadino disabile venga certificata la sua condizione di disabilità grave. Ad eseguire questa verifica è una Commissione Medica dell’ASL, che esegue una visita di accertamento e rilascia un verbale.

Inoltre, possono richiedere il congedo soltanto i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che assistono un parente disabile grave.

A chi spetta e a chi non spetta il congedo straordinario?
  • Lavoratori dipendenti pubblici
  • Lavoratori dipendenti privati
  • Autonomi
  • Lavoratori a domicilio
  • Lavoratori agricoli giornalieri
  • Addetti ai lavori domestici
  • Collaboratori parasubordinati
  • Dipendenti con contratto part-time verticale, durante le pause di sospensione lavorativa
  • Attenzione
    Il congedo straordinario è consentito solo se la persona in situazione di disabilità non è ricoverata a tempo pieno in ospedali o strutture sanitarie (pubbliche o private), che offrono assistenza sanitaria continuativa.

    Come funziona il congedo straordinario?

    Il congedo straordinario consiste in un periodo di massimo due anni, durante i quali i lavoratori dipendenti possono assentarsi dal proprio lavoro per assistere un familiare disabile.

    Durante questo periodo, il richiedente continua a percepire un’indennità, in base all’ultima retribuzione percepita prima della domanda e al netto delle voci variabili (ad esempio, premi).

    Nello specifico, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e, in seguito, rimborsata dall’INPS attraverso il conguaglio con i contributi da versare.

    Discorso diverso vale per i lavoratori agricoli e per i lavoratori dello spettacolo con contratto a termine. Questi ricevono l’indennità direttamente dall’INPS a seguito della presentazione della domanda.

    Caratteristiche del periodo di congedo straordinario
  • Non è calcolato al fine della maturazione di ferie, tredicesima e TFR
  • È coperto ai fini pensionistici
  • È valido per il calcolo dell’anzianità assicurativa
  • Durata del congedo straordinario

    Il congedo straordinario ha una durata complessiva di 2 anni per ciascun lavoratore e con riferimento a ciascun parente disabile.

    Non è possibile raddoppiare il periodo del congedo straordinario. Infatti, in caso di due figli disabili gravi, un genitore deve fruire dei suoi anni di congedo per un figlio e l’altro genitore di due anni per l’altro figlio.

    Inoltre, il limite di durata è complessivo tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona disabile in situazione di gravità. Pertanto, due genitori possono assistere il figlio disabile, ma alternativamente. Questo perché il periodo complessivo tra i due congedi non può superare i due anni.

    Frazionabilità delle ore

    Importante
    I due anni di congedo straordinario possono essere frazionati a giorni, ma non a ore.

    I sabati, le domeniche e i giorni festivi vengono conteggiati nel congedo, a meno che non vi sia una ripresa del lavoro. Infatti, affinché non venga conteggiato il weekend, occorre riprendere il lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di assenza dal lavoro.

    Tuttavia, non rientrano nel conteggio dei giorni di congedo straordinario le giornate di ferie e di malattia e, come abbiamo visto, i sabati e le festività che cadono tra il periodo di congedo e la ripresa dell’attività lavorativa.

    Come richiedere il congedo straordinario legge 104?

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    Come richiedere il congedo straordinario legge 104Il congedo straordinario della legge 104 va richiesto presentando apposita domanda all’INPS, secondo una delle seguenti modalità:

    • in via telematica, accedendo al servizio dedicato, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS;
    • contattando il Contact Center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile);
    • rivolgendosi a un ente di patronato.

    In seguito all’approvazione della richiesta, il beneficiario deve inoltrare al datore di lavoro una copia della domanda presentata all’INPS, con relativa approvazione, e comunicazione dei giorni in cui si assenterà.

    Il congedo straordinario può essere rifiutato? Sì, può essere rifiutato dall’INPS per mancanza dei requisiti. Tuttavia, trattandosi di un diritto del lavoratore, il datore di lavoro non può opporsi alla sua richiesta.

    È buona norma, però, comunicare all’azienda con un congruo preavviso la volontà di assentarsi dal lavoro.

    Come interrompere il congedo straordinario?

    Durante il periodo di fruizione del congedo straordinario 104 non è possibile interromperlo. Esistono soltanto due eccezioni che possono portare alla sua interruzione, allora il beneficiario lo richieda:

    • malattia grave;
    • maternità.

    In caso di interruzione del congedo per uno dei due motivi sopra citati, sarà possibile godere dei giorni rimasti in un secondo momento, previa presentazione di una nuova domanda.

    Importante
    In questi due casi il congedo può essere interrotto solo se sono trascorsi almeno 60 giorni dall’inizio della pausa lavorativa.

    Congedo straordinario legge 104: controlli

    Il congedo straordinario ha lo scopo di assistere un familiare disabile in situazione di gravità durante un momento caratterizzato da particolari esigenze. Da cui si evince quale sia lo scopo di questo beneficio.

    Pertanto, sebbene sia consentito allontanarsi momentaneamente dal parente disabile, le attività ludiche (come andare in vacanza) non sono consentite. Questi comportamenti, infatti, possono essere puniti con sanzioni disciplinari e con il licenziamento per giusta causa.

    In questo senso, i controlli possono essere effettuati dall’INPS o dal datore di lavoro, per mezzo di un investigatore privato.

    Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.


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    • Andrea vargas

      Lavoro nella pubblica istruzione a tempo indeterminato. Quale tipologia di permessi ho diritto? Invalido civile al cento per cento

      • Andrea

        Buongiorno signor Vargas,

        Se il verbale di invalidità civile riconosce anche la connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92, lei stesso, in qualità di persona con disabilità e non solo come familiare caregiver, può avere diritto ai permessi lavorativi previsti dall’art. 33 della stessa legge.

        1. Permessi mensili. In alternativa, il lavoratore disabile in situazione di gravità può usufruire di tre giorni di permesso retribuito al mese, anche non continuativi.
        2. Permessi orari giornalieri. In alternativa ai giorni mensili, è possibile richiedere permessi orari giornalieri (riduzione dell’orario di lavoro), la cui misura dipende dal contratto collettivo applicato e dall’orario contrattuale.

        La scelta tra le due modalità va indicata nella domanda e, una volta effettuata, in genere può essere modificata solo per validi motivi. Poiché lei lavora nella pubblica istruzione, le condizioni pratiche di fruizione (ad esempio per il personale scolastico) possono avere alcune specificità legate al proprio CCNL, quindi le consiglio di verificare con l’ufficio del personale della propria amministrazione.

        Per la domanda e per conoscere con certezza cosa spetta nel suo caso specifico, in base al verbale di invalidità in suo possesso, le consiglio di rivolgersi ai canali ufficiali INPS (contact center 803164 da rete fissa o 06164164 da cellulare) oppure di consultare il proprio Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS.

        Può inoltre trovare maggiori dettagli sui permessi e le agevolazioni della Legge 104 nel nostro articolo Congedo straordinario Legge 104: come funziona e a chi spetta.

        Un saluto

    • Veronesi Maria Rosa

      Buongiorno io sono in congedo straordinario per mia mamma,da 5 giorni è ricoverata in ospedale per accertamenti io cosa devo fare devo tornare al lavoro????ho chiesto anche al patronato e al datore di lavoro ma nessuno mi sa dire qualcosa grazie

      • Andrea

        Buongiorno signora Veronesi,

        Capisco la sua preoccupazione, soprattutto quando né il patronato né il datore di lavoro riescono a darle una risposta chiara. Provo a fornirle alcune indicazioni di carattere generale, restando però inteso che per una valutazione precisa del suo caso è necessario rivolgersi direttamente all’INPS.

        1. Ricovero del familiare e congedo straordinario. In linea generale, il ricovero ospedaliero della persona assistita non fa automaticamente venir meno il diritto al congedo straordinario, ma può incidere sulle modalità di fruizione, perché durante la degenza l’assistenza diretta da parte del caregiver potrebbe non essere necessaria nello stesso modo previsto a domicilio.
        2. Verifica con l’INPS. Le condizioni specifiche (durata del ricovero, necessità di assistenza continuativa anche in ospedale, eventuale sospensione o proseguimento del congedo) vengono valutate caso per caso dall’INPS, anche sulla base di circolari e messaggi che possono aggiornare l’interpretazione della norma nel tempo.
        3. Come procedere. Le consiglio di contattare direttamente l’INPS al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da cellulare), oppure di consultare il suo Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, per avere una risposta ufficiale e vincolante sulla sua situazione specifica prima di decidere se rientrare al lavoro.

        Mi rendo conto che non è la risposta immediata che cercava, ma trattandosi di una materia molto legata al caso concreto, solo l’INPS può darle una conferma certa e tutelarla da eventuali problemi con il datore di lavoro.

        Un saluto

    • Serena Banzato

      È possibile che non possa usufruire del congedo straordinario , urgente , quindi a breve,perché mi viene chiesta la residenza temporanea ? Il comune di residenza dell assistito, tra i requisiti mi chiede di essere già lì da almeno 4 mesi. C è la limitazione della distanza tra titolare di 104 e chi deve assistere?
      Grazie

      • Andrea

        Buongiorno signora Serena,

        Il congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001, richiamato dalla Legge 104, prevede effettivamente un ordine di priorità tra i familiari che possono richiederlo (coniuge o convivente, genitori, figli, fratelli/sorelle, altri parenti entro il terzo grado), e per alcune di queste categorie è richiesta la convivenza con la persona disabile, mentre per altre può essere sufficiente la residenza nello stesso Comune o comunque una vicinanza tale da garantire l’assistenza continuativa.

        Non essendo in grado di confermarle con certezza il requisito specifico dei 4 mesi di residenza che le è stato richiesto (che potrebbe dipendere dal grado di parentela nel suo caso concreto o da una prassi applicativa dell’INPS), le consiglio di verificare la sua situazione specifica contattando direttamente l’INPS al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 da cellulare, oppure consultando il suo Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale INPS. Può anche rivolgersi a un Patronato, che potrà verificare gratuitamente la sua posizione e guidarla nella richiesta, soprattutto data l’urgenza che lei segnala.

        Può approfondire i requisiti generali del congedo nel nostro articolo Congedo straordinario Legge 104: come funziona e a chi spetta.

        Un saluto

    • Maurizio patruno

      Buongiorno volevo sapere se potevo usufruire del congedo straordinario per genitore disabile ma che non risiede con me grazie

      • Andrea

        Buongiorno signor Patruno,

        la normativa sul congedo straordinario individua un ordine di priorità tra i familiari aventi diritto (coniuge convivente, genitori, figli, fratelli/sorelle), e per il figlio che assiste un genitore disabile la regola generale prevede il requisito della convivenza con il genitore stesso.

        1. Regola generale. Se lei non è convivente con il genitore disabile, in linea di principio non rientrerebbe tra i soggetti aventi diritto al congedo in base alla posizione di “figlio”.
        2. Eccezione. La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto al congedo anche al figlio non convivente, ma solo in situazioni particolari, ad esempio quando il coniuge convivente del genitore disabile e l’altro genitore mancano, sono deceduti o sono a loro volta impossibilitati a fornire assistenza per patologie invalidanti.
        3. Come verificare il suo caso. Trattandosi di una valutazione che dipende da elementi specifici della sua situazione familiare, le consiglio di verificare la sussistenza dei requisiti tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS oppure contattando l’INPS ai numeri 803164 (da rete fissa, gratuito) o 06164164 (da cellulare), così da ricevere una risposta certa sul suo caso specifico.

        Un saluto

    • Nanna Casula

      Buonasera, usufruendo del congedo straordinario parenterale che preavviso congruo deve essere dato al datore di lavoro ? E nel caso in cui il disabile abbia immediata necessità di quanto deve essere il preavviso

      • Andrea

        Buongiorno signora Casula,

        per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 (legato alla legge 104) non esiste un termine di preavviso fissato in modo uniforme e vincolante dalla norma: l’indicazione generale è che il lavoratore debba comunicare la richiesta al datore di lavoro con un anticipo “congruo”, cioè tale da consentire all’azienda di organizzarsi per la sua assenza, salvo comprovata urgenza.

        Nei casi di necessità immediata o imprevedibile (ad esempio un aggravamento improvviso delle condizioni del familiare disabile), la giurisprudenza e la prassi ammettono che il preavviso possa essere ridotto o, in situazioni di effettiva urgenza, anche omesso, motivando la richiesta con la documentazione a supporto dell’emergenza.

        Poiché i termini esatti possono variare anche in base al CCNL applicato al suo contratto di lavoro, le consiglio di verificare prima con l’ufficio del personale della sua azienda e, per la parte previdenziale, di contattare l’INPS ai numeri 803164 (da rete fissa, gratuito) o 06164164 (da cellulare), oppure consultare il suo Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS.

        Un saluto

    • salvo cannavo

      SALVE NEGLI ULTIMI 6 ANNI HO USUFRUITO DI CIRCA 15 DOMANDE DI CONGEDO STRAORDINARIO TUTTE ACCETTATE,ALLA 16 DOMANDA INPS MI RIGETTA LA DOMANDA DOPO 6 MESI DALLA LAVORAZIONE DELLA PRATICA ,CON LA CONSEGUENTE RICHIESTA DI TUTTE LE SOMME(I GIORNI PRESI)DI TUTTE LE PRATICHE USUFRUITE IN PRECEDENZA,PERCHE DICE CHE NON MI SPETTEVA!!!
      HO BISOGNO DI AIUTO!
      CANNAVO SALVATORE [teléfono oculto] [email oculto]

      • Andrea

        Buongiorno signor Cannavò,

        la ringraziamo per aver scritto. Le ricordiamo che questo è uno spazio pubblico e visibile a tutti i lettori: per tutelare la sua privacy, la invitiamo a non condividere dati personali (numero di telefono, email, codice fiscale, numero di pratica, ecc.) nei commenti.

        Comprendiamo la sua preoccupazione per la richiesta di restituzione delle somme relative al congedo straordinario. Si tratta purtroppo di una situazione delicata e specifica, che dipende dalle motivazioni indicate da INPS nel provvedimento di rigetto e di recupero: non potendo visionare la sua pratica, non possiamo indicarle con certezza le cause né la correttezza della richiesta.

        Le suggeriamo i seguenti passi:

        1. Verifichi il provvedimento. Legga con attenzione la motivazione del rigetto e della richiesta di restituzione riportata nella comunicazione INPS (di solito consultabile anche nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS).
        2. Si rivolga a un patronato o a un CAF. Un patronato (ad esempio INCA, INAS, ACLI, ecc.) può assisterla gratuitamente nell’analisi della pratica e, se necessario, nella presentazione di un ricorso amministrativo entro i termini previsti.
        3. Contatti direttamente INPS. Può chiedere chiarimenti puntuali sul suo caso ai numeri 803164 (da rete fissa, gratuito) o 06164164 (da cellulare), oppure tramite il servizio di contatto disponibile nel suo profilo online.
        4. Valuti un ricorso o un’opposizione. Se ritiene che il rigetto sia infondato, ha facoltà di presentare ricorso nei termini indicati nella comunicazione stessa; anche in questo caso un patronato o un legale può guidarla nella procedura corretta.

        Le consigliamo di attivarsi il prima possibile, poiché in genere questi provvedimenti prevedono termini stretti per presentare eventuali osservazioni o ricorsi.

        Un saluto

    • Catia Di Remigio

      Buongiorno volevo gentilmente chiedere se il congedo si può richiedere anche durante l’anno di prova nella scuola. (Dopo l’anno di prova si prende il ruolo, ma bisogna andare necessariamente fuori regione e io avendo mio padre invalido non posso rimanere fuori)

      • Andrea

        Buon pomeriggio sig.ra Catia,
        è possibile usufruire del congedo legge 104 anche durante il periodo di prova. In questo caso, però, il periodo di prova verrà sospeso durante il periodo di assenza e tornerà a decorrere solo dopo il rientro del dipendente.
        Un saluto

    • Mario Salvatore Di Vita

      Sono invalido con L 104 art 3 comma 3, mia moglie dipendente dell’Azienda Sanitaria, essendo Caregiver chiede il congedo straordinario e il dirigente del suo servizio URP fa molto ostruzionismo nega il periodo di quando usufurire il congedo, addirittura lo stabilisce lui i giorni, non solo ma vuole che gli si dia anche copia del verbale della commissione medica dell’INPS che risulta con l’art. 3 comma 3. Tutta la Documentazione è stata presentata all’ufficio personale dell’ASP, e il responsabile dell’unità operativa URP pretende la copia del verbale.
      Chiedo è possibile che il dirigente può cambiare la data o i periodi di poter usufruire il congedo e in base a quale norma?

      • Andrea

        Buongiorno sig. Mario,
        le consiglio di rivolgersi all´INPS, che si occupa direttamente di questa tematica, ai seguenti numeri: 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile).
        Un saluto

    • Graziella Fichera

      Buongiorno io nel 2020 ho preso il congedo di due anni x papà
      nel 2021 ho avuto una recidiva di tumore ma nn ho pensato di interrompere ..potrei fare qualcosa adesso?

      • Andrea

        Buon pomeriggio sig.ra Graziella,
        per avere informazioni più dettagliate le consiglio di contattare l´INPS ai seguenti numeri: 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile).
        Un saluto

    • SIMONA SALVADORI

      Buonasera, Sono una dipendente pubblica, assisto mia madre invalida con l’aiuto di una badante , usufruendo dei 3 giorni mensili di congedo con la L.104, ho altesì raggiunto i requisiti per andare in pensione con quota 103 dal prossimo luglio 2024. Potrò chiedere il congedo straordinario da gennaio ’24 per i prossimi 6 mesi per sostituire la badante ed arrivare alla pensione? Se sì, avrò delle penalizzazioni economiche sul futuro assegno pensionistico o contributive? Grazie tante Simona

      • Andrea

        Buon pomeriggio sig.ra Simona,
        per avere informazioni piu dettagliate più dettagliate le consiglio di contattare l´INPS ai seguenti numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile).
        Un saluto

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