
La quattordicesima dei pensionati non è una mensilità in più uguale per tutti: è una somma aggiuntiva che l’INPS versa una volta all’anno a chi riceve una pensione, ha almeno 64 anni e resta sotto una certa soglia di reddito. Nel 2026 vale da 336 € a 655 €, arriva d’ufficio con la rata di luglio o con quella di dicembre e non è tassata. Qui trovi i requisiti aggiornati, gli importi esatti per fascia contributiva, i limiti di reddito e cosa fare se non ti è stata accreditata.
Che cos’è la quattordicesima dei pensionati
La quattordicesima dei pensionati è la somma aggiuntiva prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successivamente modificata dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Non nasce da un contratto di lavoro: è una prestazione di legge pensata per i pensionati con redditi bassi, e la paga direttamente l’INPS.
Dal 2017 gli importi per chi ha un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo sono passati da 336, 420 e 504 € a 437, 546 e 655 € (circa il 30% in più), e la prestazione è stata estesa anche a chi ha un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, con gli importi di 336, 420 e 504 €. Attenzione a non confonderla con la tredicesima, che spetta a tutti i pensionati a dicembre, e nemmeno con la quattordicesima mensilità dei lavoratori dipendenti, che dipende dal CCNL applicato in azienda.
Un dettaglio che chiarisce un dubbio ricorrente: la somma aggiuntiva non è soggetta a perequazione automatica. Per questo gli importi di 437, 546 e 655 € restano identici anno dopo anno: a cambiare, ogni gennaio, sono soltanto i limiti di reddito, perché sono agganciati al trattamento minimo.
Chi può avere diritto alla quattordicesima nel 2026
Per ricevere la somma aggiuntiva devi soddisfare tre requisiti insieme: anagrafico, contributivo e reddituale. Se ne manca uno solo, la prestazione non spetta.
Il requisito anagrafico è aver compiuto 64 anni entro il 31 dicembre 2026: per quest’anno riguarda quindi tutti i nati entro il 31 dicembre 1962. Chi compie 64 anni nel corso del 2026 non resta a mani vuote, perché riceve la quattordicesima in proporzione ai mesi di spettanza, e il beneficio spetta anche per il mese in cui compie gli anni. Lo stesso criterio proporzionale vale per chi ha una pensione con decorrenza successiva al 31 gennaio 2026.
Il requisito contributivo serve a stabilire in quale delle tre fasce di importo rientri, e conviene guardare bene gli estremi: in ogni fascia il limite inferiore è compreso nella fascia stessa. Per i lavoratori dipendenti le soglie sono fino a 15 anni compresi (fino a 780 contributi settimanali), oltre 15 e fino a 25 anni (da 781 a 1.300 contributi) e oltre 25 anni (da 1.301 contributi); per gli autonomi sono fino a 18 anni (fino a 936 contributi), oltre 18 e fino a 28 anni (da 937 a 1.456 contributi) e oltre 28 anni (da 1.457 contributi). Chi ha esattamente 15 anni di contributi da dipendente rientra quindi nella prima fascia, non nella seconda. Se non ricordi la tua anzianità esatta, la trovi nell’estratto conto certificativo.
Il requisito reddituale si misura sul trattamento minimo, che nel 2026 è di 611,85 € al mese, pari a 7.954,05 € all’anno. È il valore provvisorio fissato dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 ed è la base su cui l’Istituto calcola le due soglie della quattordicesima. Se vuoi capire come si arriva a quella cifra, ne parliamo nella guida sulle pensioni minime.
I due limiti di reddito personale annuo del 2026 sono 11.931,08 € (1,5 volte il trattamento minimo) e 15.908,10 € (2 volte il trattamento minimo). Sotto la prima soglia spettano gli importi pieni, tra le due soglie quelli ridotti.
Quali pensioni danno diritto e quali restano escluse
La somma aggiuntiva spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. In concreto rientrano le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, quelle delle gestioni di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, quelle della gestione speciale dei lavoratori di miniere, cave e torbiere, quelle della gestione separata e quelle del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto. Possono averne diritto anche i titolari di assegno ordinario di invalidità e chi ha una pensione in totalizzazione, purché almeno una quota sia a carico di queste gestioni.
Restano invece fuori le prestazioni assistenziali. L’INPS indica espressamente: invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale, accompagnamento a pensione, rendite facoltative, pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali, indennizzi per cessazione dell’attività commerciale. Non spetta neppure sui trattamenti ai lavoratori extracomunitari rimpatriati, sulle pensioni ex SPORTASS e sulle misure di accompagnamento al pensionamento come gli assegni di esodo e l’APE Sociale. Fuori anche le pensioni delle casse professionali privatizzate (avvocati, medici, ingegneri e simili): nelle pensioni in totalizzazione e in cumulo l’INPS considera solo la contribuzione versata all’INPS e agli enti pubblici confluiti nell’Istituto, come ex INPDAP, ENPALS e IPOST.
Due casi meritano una riga a parte. Sulla pensione ai superstiti la quattordicesima spetta, ma per stabilire l’importo l’anzianità contributiva del dante causa viene rapportata alla percentuale di pensione riconosciuta al superstite (il 60%, o la diversa percentuale prevista dall’ordinamento): è il motivo per cui molti titolari di pensione indiretta scendono di fascia. Se invece sei titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità dei trattamenti diretti.
Importante
Se hai più pensioni, per il diritto e per la fascia si considera l’anzianità contributiva complessiva, contando una sola volta gli eventuali periodi sovrapposti. Il pagamento però è unico: la somma aggiuntiva viene erogata solo sul trattamento principale, cioè quello con maggiore anzianità contributiva.
Quanto spetta: gli importi della quattordicesima 2026
Gli importi dipendono da due cose insieme: il reddito personale annuo e gli anni di contributi. La prima tabella riguarda chi resta sotto 1,5 volte il trattamento minimo, quindi con un reddito fino a 11.931,08 €, e raccoglie gli importi pieni, quelli aumentati nel 2017.
| Anni di contributi (dipendenti) |
Anni di contributi (autonomi) |
Importo 2026 |
| fino a 15 anni |
fino a 18 anni |
437 € |
| oltre 15 e fino a 25 anni |
oltre 18 e fino a 28 anni |
546 € |
| oltre 25 anni |
oltre 28 anni |
655 € |
La seconda tabella riguarda la fascia introdotta nel 2017, cioè chi ha un reddito compreso tra 11.931,08 € e 15.908,10 € (tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo). Qui gli importi sono più bassi, ma la prestazione spetta comunque: prima del 2017 queste persone non ricevevano nulla.
| Anni di contributi (dipendenti) |
Anni di contributi (autonomi) |
Importo 2026 |
| fino a 15 anni |
fino a 18 anni |
336 € |
| oltre 15 e fino a 25 anni |
oltre 18 e fino a 28 anni |
420 € |
| oltre 25 anni |
oltre 28 anni |
504 € |
Un errore molto comune è leggere solo la cifra più alta: 655 € non è “la quattordicesima”, è il massimo della prima fascia di reddito per chi ha oltre 25 anni di contributi da dipendente (oltre 28 da autonomo). Chi ha una pensione di vecchiaia maturata con una carriera breve, o chi è andato in pensione anticipata ma con una parte dei contributi versata altrove, può ritrovarsi in una fascia diversa da quella che si aspettava.
La clausola di salvaguardia: se superi di poco il limite
Superare la soglia di reddito non azzera automaticamente la prestazione. La legge prevede una clausola di salvaguardia: se il reddito personale annuo supera 1,5 volte (o 2 volte) il trattamento minimo ma resta sotto quel limite aumentato dell’importo della quattordicesima spettante, l’INPS non toglie tutto, ma paga la differenza tra il limite maggiorato e il reddito.
Un esempio con i valori del 2026 lo rende chiaro. Un pensionato con 20 anni di contributi da lavoratore dipendente ha diritto a 546 €, quindi il suo limite maggiorato è 11.931,08 € + 546 € = 12.477,08 €. Con un reddito di 12.000 € non riceve zero: riceve 477,08 €. La stessa tutela vale per chi supera le 2 volte il trattamento minimo, fino a un massimo di 16.328,10 € nella stessa fascia contributiva. Qui sotto trovi i tetti oltre i quali la somma aggiuntiva non spetta più.
| Anni di contributi (dipendenti / autonomi) |
Tetto salvaguardia fascia 1,5 volte |
Tetto salvaguardia fascia 2 volte |
| fino a 15 / fino a 18 anni |
12.368,08 € |
16.244,10 € |
| oltre 15 e fino a 25 / oltre 18 e fino a 28 anni |
12.477,08 € |
16.328,10 € |
| oltre 25 / oltre 28 anni |
12.586,08 € |
16.412,10 € |
Attenzione
I valori del trattamento minimo 2026 sono provvisori, perché derivano dalla rivalutazione provvisoria del +1,4% fissata a dicembre 2025. Il decreto interministeriale di fine anno stabilisce l’indice definitivo e i limiti di reddito possono essere ricalcolati. Gli importi di 437, 546 e 655 € invece non cambiano, perché non sono soggetti a perequazione.
Quali redditi contano e quali no
Per la quattordicesima conta solo il reddito personale del pensionato: la norma parla di reddito complessivo individuale, quindi il reddito dell’eventuale coniuge non è rilevante. È la domanda più frequente in assoluto e la risposta è netta: nessun calcolo sul nucleo familiare.
Si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, anche se prodotti all’estero. Non si contano invece i trattamenti di famiglia comunque denominati, l’indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’INPS esclude inoltre le pensioni di guerra, l’indennità per i ciechi parziali e quella di comunicazione per i sordi prelinguali, l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 e i sussidi economici erogati dai Comuni per bisogni non continuativi.
Conta anche quale anno si guarda. In caso di prima concessione rilevano tutti i redditi utili posseduti nel 2026; se invece la quattordicesima ti era già stata riconosciuta in passato, l’Istituto considera i redditi da prestazioni comunicati al Casellario centrale dei pensionati percepiti nel 2026 e gli altri redditi percepiti nel 2025.
La quattordicesima non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali, con l’unica eccezione di 156 € che rilevano per l’incremento delle maggiorazioni sociali. Non è tassata e non fa superare il limite di reddito di chi è fiscalmente a carico del coniuge o di un altro contribuente.
Quando arriva la quattordicesima: luglio o dicembre
L’INPS paga la somma aggiuntiva d’ufficio, in via provvisoria, con la rata di pensione di luglio a chi, alla data del 31 luglio 2026, ha almeno 64 anni e rientra nei limiti contributivi e reddituali. Non devi fare nulla: l’accredito compare insieme all’importo mensile della pensione.
Arriva invece con i ratei di dicembre 2026 in due casi: se maturi i 64 anni dopo l’elaborazione della rata di luglio (e comunque entro il 31 dicembre) e se sei diventato pensionato nel corso del 2026. È un dettaglio che sfugge spesso: chi è andato in pensione a marzo non deve preoccuparsi se a luglio non vede nulla, perché il suo pagamento è semplicemente spostato a fine anno, insieme alla tredicesima e, se spetta, al bonus di dicembre.
Non è arrivata: come chiedere la ricostituzione
Se a luglio non hai ricevuto la quattordicesima e ritieni di averne diritto, puoi presentare una domanda di ricostituzione online sul sito dell’INPS. Serve un’identità digitale: SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Il percorso da seguire nell’area riservata dell’INPS è: “Pensione e Previdenza”, poi “Benefici previdenziali e detrazioni”, poi “Quattordicesima”.
In alternativa puoi rivolgerti a un istituto di patronato, che presenta la domanda per tuo conto. Se il diritto viene riconosciuto, la quattordicesima ti viene pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda: non si perde, arriva più tardi.
Il pagamento è provvisorio: quando l’INPS può chiederla indietro
Questo è il punto che conviene conoscere prima di spendere quei soldi. Il pagamento di luglio è provvisorio: il diritto effettivo e l’importo spettante vengono accertati dopo l’erogazione, sulla base dei redditi definitivi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Se dalla verifica risulta che la somma non era dovuta, in tutto o in parte, l’INPS la recupera. E il recupero non avviene per forza subito: se una quattordicesima erogata negli anni precedenti è risultata non dovuta, il debito residuo viene trattenuto anche sulla somma aggiuntiva dell’anno in corso. Se il tuo reddito è vicino alle soglie, tienilo presente.
Importante
Un reddito che cresce durante l’anno (un lavoro occasionale, un affitto, un arretrato tassato in modo ordinario) può far venire meno il diritto anche se a luglio l’accredito è arrivato regolarmente.
Dove controllare se ti è stata pagata
Il modo più diretto è guardare il cedolino della pensione del mese in cui viene attribuita, nell’area riservata di inps.it, dove la voce compare separata dall’importo ordinario. La ritrovi anche nel certificato di pensione (modello ObisM) e, più in generale, nel tuo fascicolo previdenziale.
L’INPS avvisa inoltre con una comunicazione in MyINPS e con una notifica sull’app IO. Se preferisci una stima prima di controllare il cedolino, l’Istituto mette a disposizione una sezione dedicata alla quattordicesima nel suo consulente digitale delle pensioni.
Quattordicesima dei pensionati e dei lavoratori: non sono la stessa cosa
La quattordicesima dei lavoratori dipendenti è un’altra cosa e non ha nulla a che vedere con la somma aggiuntiva dell’INPS. Non dipende da età, contributi e reddito, ma dal CCNL applicato in azienda o dal contratto individuale: è lì che si trova scritto se spetta e in quale mese viene pagata.
Per sapere se ti spetta, e quando, l’unico riferimento affidabile è il contratto collettivo indicato nella tua busta paga. Se non sai dove leggerlo, ne parliamo nella guida su come leggere la busta paga. La somma aggiuntiva dell’INPS, invece, non dipende da nessun contratto: dipende solo da età, contributi e reddito.