Lavoro

Malattia INPS 2026: come funziona l’indennità, quanto spetta e per quanti giorni

Il 9 Settembre 2026 da Cristina - 19 minuti di lettura
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Malattia INPS: una lavoratrice parla al telefono con il medico curante da casa

Quando ti ammali e non puoi andare al lavoro, per la maggior parte dei dipendenti entra in gioco la malattia INPS: l’indennità che sostituisce parte della retribuzione a partire dal quarto giorno di assenza, con il 50% della retribuzione media giornaliera fino al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo. I primi tre giorni, quelli della carenza, di regola non li copre. Occhio però a due cose prima di fare i conti: non tutti i dipendenti rientrano nella tutela dell’istituto, e se l’assenza dipende da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale la competenza passa all’INAIL. Trovi qui le regole aggiornate al 2026 per chi ha un contratto di lavoro dipendente.

Che cos’è l’indennità di malattia INPS

L’indennità di malattia è una prestazione economica che l’INPS riconosce al lavoratore dipendente quando un evento di malattia determina l’incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica. Non serve essere costretti a letto o gravemente malati: conta che la patologia ti impedisca di svolgere il tuo lavoro, quello indicato nel contratto. È il medico a valutarlo e a certificarlo.

C’è poi una distinzione che genera molti equivoci: l’indennità INPS copre la malattia comune. Se invece l’assenza dipende da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, la competenza è esclusiva dell’INAIL e le regole cambiano completamente, a partire dal soggetto che paga. L’INPS, in quei casi, non dispone nemmeno le visite mediche di controllo, per non interferire con l’attività dell’INAIL.

L’indennità non copre l’intero stipendio e non parte dal primo giorno. È un sostegno parziale, pensato per attutire il colpo economico dell’assenza, che in molti casi viene poi integrato dal contratto collettivo applicato dalla tua azienda fino ad arrivare, in diversi settori, al 100% della retribuzione. Per questo motivo la cifra che ti ritrovi in busta paga può essere più alta di quella teorica calcolata dall’INPS.

Altre informazioni
La malattia non va confusa con altri istituti che sospendono la prestazione lavorativa: se assisti un familiare con disabilità grave puoi valutare i permessi della Legge 104 o il congedo straordinario, che seguono regole e importi del tutto diversi.

A chi spetta l’indennità di malattia (e chi resta escluso)

Non tutti i lavoratori dipendenti ricevono l’indennità dall’INPS: dipende dalla categoria e dal settore. Secondo l’elenco ufficiale dell’istituto, la prestazione spetta, in presenza di specifici requisiti, agli operai del settore industria, agli operai e impiegati del settore terziario e servizi, ai lavoratori dell’agricoltura, agli apprendisti, ai disoccupati, ai lavoratori sospesi dal lavoro, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi e ai lavoratori marittimi.

Restano invece fuori dalla tutela economica dell’INPS diverse figure, per le quali l’eventuale trattamento durante la malattia dipende dal contratto collettivo o dalla normativa di settore. L’elenco ufficiale, non esaustivo, comprende:

  • Collaboratori familiari, cioè colf e badanti.
  • Impiegati dell’industria, per i quali la retribuzione durante la malattia è garantita dal datore di lavoro.
  • Quadri dell’industria e dell’artigianato.
  • Dirigenti.
  • Portieri.
  • Lavoratori autonomi, che a seconda della gestione previdenziale seguono regole e prestazioni proprie.

Discorso a parte per i dipendenti pubblici: non percepiscono l’indennità economica di malattia dall’INPS, perché il loro trattamento resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. L’INPS ha però un ruolo anche per loro, perché dal 1° settembre 2017, con il Polo unico per le visite fiscali introdotto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 2017, è l’unico soggetto che effettua gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, prima affidati anche alle ASL. Per i lavoratori privati, invece, quella competenza era già dell’istituto. Se lavori nel settore pubblico, quindi, le regole sulla reperibilità che trovi più avanti riguardano anche te, mentre il trattamento economico dei giorni di assenza segue quanto stabilito dalla tua amministrazione.

Quanto paga l’INPS in malattia: percentuali e giorni di carenza

Le percentuali sono due e si applicano alla retribuzione media giornaliera: l’INPS riconosce il 50% dal quarto al ventesimo giorno di malattia e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo. Prima del quarto giorno, salvo eccezioni come la ricaduta che vedi qui sotto, l’indennità INPS non scatta, ed è quello che in molti scoprono solo alla prima busta paga.

I primi tre giorni di assenza sono infatti il cosiddetto periodo di carenza: in via ordinaria l’INPS non li indennizza e la prestazione decorre dal quarto giorno di prognosi. Che ti vengano pagati o no non è però una questione che la legge ignora: l’articolo 2110 del Codice civile stabilisce che in caso di malattia al lavoratore è dovuta la retribuzione o un’indennità, e rinvia a leggi speciali, contratti e usi per stabilirne misura e durata. Il punto, allora, è dove sia scritto quanto ti spetta: nella grande maggioranza dei casi lo dice il CCNL applicato, quindi controllalo prima di dare per scontato di non prendere nulla per quei giorni. Ecco lo schema di base, compreso il caso del ricovero ospedaliero:

Situazione Quanto riconosce l’INPS
Primi 3 giorni (carenza) Nessuna indennità INPS, a carico dell’azienda se previsto dal contratto collettivo
Dal 4° al 20° giorno 50% della retribuzione media giornaliera
Dal 21° al 180° giorno 66,66% della retribuzione media giornaliera
Ricovero ospedaliero senza familiari a carico 2/5 dell’indennità durante la degenza, riduzione che non si applica al giorno delle dimissioni

Il caso del ricovero merita una riga in più: la riduzione ai 2/5 riguarda solo chi non ha familiari a carico e non si applica al giorno delle dimissioni, indennizzato nella misura piena prevista per quel periodo. Esistono poi settori con regole di maggior favore: ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’INPS riconosce l’80%, che sostituisce le due percentuali ordinarie per tutto il periodo di malattia indennizzabile, mentre nel settore dello spettacolo le percentuali seguono uno schema dedicato.

Importante
Le percentuali indicate sono quelle a carico dell’INPS, non necessariamente quelle che vedrai in busta paga. Molti contratti collettivi prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro: controlla sempre il CCNL applicato dalla tua azienda prima di stimare l’importo.

Ricaduta: quando la carenza non si applica

I tre giorni di carenza hanno però un’eccezione: la ricaduta. Se torni al lavoro e poi ti assenti di nuovo per la stessa patologia, o per una malattia conseguenziale, entro 30 giorni dalla fine dell’evento precedente, la nuova assenza non conta come evento nuovo ma come prosecuzione di quello di prima. Perché valga, il medico deve indicarla come ricaduta nel certificato telematico, una delle voci previste insieme a inizio e continuazione della malattia.

Cosa cambia in concreto: in caso di ricaduta non si applica un nuovo periodo di carenza, quindi sei indennizzato dal primo giorno di assenza. E poiché i giorni si sommano a quelli già indennizzati, arrivi prima allo scatto dal 50% al 66,66% previsto dopo il ventesimo giorno. Il tetto, invece, non si muove: 180 giorni nell’anno solare, che la ricaduta non azzera e non allunga.

Per quanti giorni spetta: il limite dei 180 giorni

La tutela economica non è illimitata. Il tetto massimo è di 180 giorni di calendario nell’anno solare: superata quella soglia l’istituto non riconosce più l’indennità, anche se la malattia prosegue. Una malattia molto lunga, a cavallo tra due anni, si divide quindi tra due periodi distinti.

Se hai un contratto a tempo determinato la regola è più stringente: i giorni indennizzabili sono tanti quanti quelli lavorati nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia, con un minimo di 30 giorni e un massimo di 180. In pratica, chi ha lavorato poco nell’ultimo anno ha una copertura proporzionalmente più corta, anche a parità di patologia.

Il limite dei 180 giorni riguarda l’indennità, cioè i soldi. Non va confuso con il periodo di comporto, che riguarda invece la conservazione del posto di lavoro ed è fissato dal contratto collettivo: sono due orologi diversi che scorrono in parallelo e che possono scadere in momenti differenti. Può succedere, insomma, che l’indennità si esaurisca prima del comporto o che accada il contrario: sono due conteggi indipendenti.

Come si calcola la retribuzione media giornaliera

Le percentuali del 50% e del 66,66% non si applicano allo stipendio mensile, ma alla retribuzione media giornaliera (l’INPS la chiama retribuzione media globale giornaliera) del mese precedente l’inizio della malattia. È il passaggio che rende difficile prevedere l’importo esatto senza avere sotto mano la busta paga: se non sei sicuro di quali voci guardare, parti dalla guida su come leggere la busta paga.

Nella base di calcolo possono rientrare anche i ratei delle mensilità aggiuntive, come la tredicesima e la quattordicesima, ma non è automatico: l’INPS li riconosce solo quando la contrattazione collettiva non pone l’intero onere a carico del datore di lavoro. Anche su questo, quindi, l’ultima parola ce l’ha il tuo CCNL.

Il divisore da usare per arrivare al valore giornaliero non è uguale per tutti. Per gli operai si divide la retribuzione del mese precedente per il numero delle giornate feriali di quel mese, quindi il risultato cambia leggermente di mese in mese. Per gli impiegati, invece, il divisore è fisso e pari a 30. Il vecchio divisore convenzionale 26 viene ancora citato spesso, ma è un criterio superato: l’INPS lo ha abbandonato già nel 2009, con la circolare n. 94, a favore delle regole attuali.

Attenzione
Il calcolo esatto dipende dalla composizione della tua retribuzione (voci fisse, ratei, indennità variabili) e dal contratto applicato. Le simulazioni fai da te danno quasi sempre un valore approssimativo: per l’importo puntuale fai riferimento alla busta paga o ai servizi online dell’INPS.

Il certificato di malattia telematico: cosa devi fare

Il primo passo è sempre la visita medica. Il certificato di malattia lo redige il medico curante, che lo trasmette telematicamente all’INPS; può rilasciarlo anche un medico libero professionista e, nei giorni festivi e prefestivi, la Continuità assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale, quella che molti chiamano ancora guardia medica. In caso di ricovero o di accesso al Pronto Soccorso, la certificazione del periodo di degenza la rilascia la struttura ospedaliera.

Con il certificato telematico tu non devi inviare nulla all’istituto e sei esonerato dall’obbligo di inviare l’attestato al datore di lavoro, che può visualizzarlo sul sito dell’INPS. Attenzione però: quello che vede l’azienda è l’attestato, cioè il certificato senza diagnosi, perché il motivo della malattia resta riservato.

Questo non significa che tu non debba fare niente. Devi comunque avvisare l’azienda dell’assenza seguendo le disposizioni del tuo contratto di lavoro: tempi, modalità e destinatario della comunicazione sono stabiliti dal CCNL o dal regolamento aziendale, e non rispettarli può avere conseguenze disciplinari anche quando il certificato è perfettamente in regola. Annotarsi il numero di protocollo del certificato è in ogni caso una buona abitudine, perché ti serve per qualsiasi verifica successiva.

Nei casi residuali in cui il certificato viene rilasciato in formato cartaceo, i tempi si fanno stretti: il certificato va consegnato all’INPS entro due giorni dalla redazione e l’attestato va trasmesso al datore di lavoro entro lo stesso termine. Superare quel termine comporta la perdita del diritto all’indennità per ogni giorno di ingiustificato ritardo, quindi è un adempimento da non rimandare.

Visita fiscale e fasce di reperibilità: gli orari da rispettare

Durante la malattia devi essere reperibile all’indirizzo indicato nel certificato per ricevere l’eventuale visita medica di controllo. Le fasce di reperibilità sono due, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, e oggi sono le stesse per i lavoratori privati e per i dipendenti pubblici. Si applicano a tutti i giorni indicati nella certificazione, compresi sabato, domenica e festivi: se il medico di controllo non ti trova senza un giustificato motivo, scatta l’assenza ingiustificata, con le conseguenze economiche che vedi nella sezione successiva.

Per il settore pubblico molte fonti non aggiornate indicano ancora gli orari 9:00-13:00 e 15:00-18:00, quelli fissati dal decreto ministeriale del 2017. Il TAR del Lazio ha però annullato quel decreto proprio nella parte sulle fasce, con la sentenza n. 16305 pubblicata il 3 novembre 2023, e con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 l’INPS ha stabilito che, fino a nuove disposizioni, le visite domiciliari ai dipendenti pubblici seguono gli stessi orari del settore privato:

Voce Dettaglio
Fasce di reperibilità, settore privato 10:00-12:00 e 17:00-19:00
Fasce di reperibilità, settore pubblico 10:00-12:00 e 17:00-19:00, fino a nuove disposizioni
Giorni interessati Tutti i giorni indicati nel certificato, sabato, domenica e festivi compresi
Orari del settore pubblico prima della sentenza 9:00-13:00 e 15:00-18:00, non più applicati

Puoi allontanarti dall’indirizzo indicato durante le fasce solo per motivi seri e documentabili: visite mediche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in altri orari, provati gravi motivi personali o familiari e cause di forza maggiore. In questi casi avvisa preventivamente l’azienda e conserva la documentazione, perché sarà quella a giustificare l’assenza se nel frattempo si presenta il medico di controllo.

Cosa succede se non ti trovano a casa

Le conseguenze dell’assenza ingiustificata alla visita di controllo non sono discrezionali: sono fissate dalla legge e scattano in base al numero di assenze, non ai giorni trascorsi. È la differenza tra perdere pochi giorni di indennità e perderla del tutto. Le decurtazioni che seguono riguardano l’indennità pagata dall’INPS, quindi il settore privato: per i dipendenti pubblici l’obbligo di reperibilità è identico, ma le conseguenze economiche le stabilisce l’amministrazione di appartenenza.

Il medico fiscale può presentarsi in qualsiasi giorno coperto dalla prognosi, anche più volte nello stesso periodo di malattia, e il controllo può essere disposto sia d’ufficio dall’INPS sia su richiesta del datore di lavoro. Se non sei all’indirizzo indicato, il medico di controllo lascia un invito, in busta chiusa, a presentarti alla visita ambulatoriale presso la struttura territoriale dell’INPS nella data indicata. Devi comunque presentare un giustificativo dell’assenza: se non lo fai, scattano le decurtazioni previste dalla legge.

Assenza ingiustificata Conseguenza sull’indennità
Prima assenza Perdita del 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni di calendario dall’inizio dell’evento
Seconda assenza Perdita del 50% dell’indennità per il restante periodo di malattia
Terza assenza Perdita del 100% dell’indennità dalla data della terza assenza

Anche la mancata presentazione alla visita ambulatoriale ha un prezzo: l’INPS avverte che l’eventuale assenza a quella convocazione può dar luogo all’applicazione delle sanzioni previste per la seconda visita, cioè la stessa decurtazione del 50% prevista per la seconda assenza. Se hai un motivo valido puoi sempre presentare il tuo giustificativo, che viene valutato dall’istituto: quello che non funziona è ignorare la convocazione.

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Chi è esonerato dalle fasce di reperibilità

Alcune situazioni sanitarie ti esonerano dall’obbligo di reperibilità: in sostanza le patologie più serie, quelle che impongono cure salvavita, e le condizioni legate a un’invalidità già riconosciuta. Le liste ufficiali però sono diverse tra settore privato e settore pubblico e vanno lette con attenzione, perché l’esonero non è automatico: deve risultare dalla documentazione sanitaria.

Per i lavoratori del settore privato l’esclusione riguarda le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria, e gli stati patologici sottesi o connessi a un’invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%. Se hai un riconoscimento di questo tipo, ti conviene sapere anche quali altre agevolazioni comporta: trovi il quadro completo nella guida all’invalidità civile e nella pagina su come presentare domanda.

Per i lavoratori pubblici valgono le stesse due ipotesi, con l’aggiunta degli stati patologici connessi a una causa di servizio riconosciuta che rientri nelle prime tre categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981 o nelle patologie della tabella E. In tutti i casi resta ferma la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli, quindi l’esonero non va inteso come un liberi tutti.

Se convivi con una patologia cronica o con un’invalidità riconosciuta, valuta anche le agevolazioni sanitarie collegate: dall’esenzione dal ticket sanitario alle tutele previste dalla Legge 104.

Come arrivano i soldi: busta paga o pagamento diretto

Nella maggior parte dei casi non devi presentare nessuna domanda: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione, e l’azienda recupera poi le somme a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. In pratica la vedi direttamente in busta paga, con una voce dedicata alla malattia, e ti conviene controllare che i giorni conteggiati coincidano con quelli certificati.

In alcuni casi, però, l’INPS paga direttamente al lavoratore. Il pagamento diretto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori non agricoli assunti a tempo determinato per le giornate non anticipate dall’azienda, i lavoratori dello spettacolo con contratto a termine o a prestazione, i lavoratori stagionali non indennizzati dal datore in base al CCNL, i disoccupati o sospesi, i dipendenti di aziende in crisi e i marittimi.

Per il pagamento diretto l’INPS mette a disposizione il servizio online Sportello malattia a pagamento diretto, accessibile con le credenziali di accesso ai servizi dell’istituto, come lo SPID, oppure tramite il Contact Center Multicanale. Serve inoltre il modulo SR188, con cui comunichi le modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito: senza quel modulo l’INPS non ha le coordinate per pagarti. Puoi consultare il servizio nella pagina dedicata dell’INPS.

Un’ultima avvertenza sui tempi: l’azione per ottenere l’indennità giornaliera di malattia si prescrive in un anno. Nel pagamento diretto il termine decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell’evento di malattia, quindi conviene attivarsi subito e non lasciare pratiche in sospeso.

Malattia se sei disoccupato o lavoratore agricolo

La tutela non si interrompe necessariamente con la fine del rapporto di lavoro, ma le condizioni sono precise e più restrittive di quanto si creda. Se sei disoccupato, l’indennità spetta solo se il precedente contratto era a tempo indeterminato e se la malattia inizia entro 60 giorni dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto. L’importo, inoltre, è ridotto ai 2/3 della misura normalmente prevista, sempre entro il tetto dei 180 giorni nell’anno solare. Il trattamento è identico per i lavoratori sospesi dal lavoro, che rientrano anch’essi tra i casi di pagamento diretto.

Per gli operai agricoli a tempo determinato il requisito è invece contributivo: servono almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente, oppure 51 giornate nell’anno in corso prima dell’inizio della malattia. Attenzione al dettaglio che cambia i conti: se le 51 giornate sono state maturate nell’anno in corso, il numero massimo di giornate indennizzabili scende a 30, un limite che non ha nulla a che vedere con il minimo di 30 giorni previsto per i contratti a termine. Se lavori in questo settore, ti interessa anche il funzionamento della disoccupazione agricola.

Chi resta senza impiego oltre quei termini può valutare altre misure di sostegno al reddito, come la NASpI o, in presenza dei requisiti ISEE richiesti, l’Assegno di Inclusione. Per i collaboratori esiste invece la DIS-COLL, con regole proprie.

Malattia, NASpI e cassa integrazione: come si coordinano

L’indennità di malattia non è cumulabile con la NASpI: per lo stesso periodo puoi percepire una prestazione o l’altra, mai entrambe. Se ti ammali proprio mentre stai per presentare la domanda di disoccupazione, però, una regola in vigore dal 1° marzo 2025 ti tutela: il termine per presentare la domanda di NASpI è sospeso per la durata dell’evento di malattia, così i giorni di assenza non consumano il tempo che hai a disposizione. Una volta ottenuta la prestazione, resta utile sapere quando arrivano i soldi della disoccupazione e in quali casi scatta la sospensione della NASpI.

Con la cassa integrazione tutto dipende dal tipo di sospensione. Se ti ammali mentre sei già sospeso a zero ore, continui a percepire l’integrazione salariale finché dura la sospensione, perché per legge quel trattamento sostituisce l’indennità giornaliera di malattia; in questo caso, spiega l’INPS, non devi comunicare lo stato di malattia all’istituto, dato che durante la sospensione non c’è obbligo di prestazione lavorativa. La regola riguarda la sospensione totale a zero ore, cassa integrazione ordinaria e straordinaria e assegno del Fondo di integrazione salariale. Restano invece in piedi gli obblighi di comunicazione verso l’azienda: quelli li stabilisce il tuo contratto e l’INPS non li tocca, quindi avvisa comunque il datore di lavoro.

Se invece sei in cassa integrazione a orario ridotto la regola si rovescia: prevale l’indennità di malattia e l’assenza va comunicata normalmente. Quando la malattia è iniziata prima della cassa integrazione, infine, conta l’ampiezza della sospensione: se viene sospeso tutto il personale dell’unità produttiva, entri in cassa integrazione; altrimenti prosegui con l’indennità di malattia.

Vale la pena ricordare che anche altri strumenti seguono binari separati, dal contratto di solidarietà agli eventi legati alla famiglia: la maternità obbligatoria e il congedo parentale hanno indennità, durate e domande proprie, e non vanno gestiti come una malattia.

Periodo di comporto: quando la malattia mette a rischio il posto

Il periodo di comporto è l’arco di tempo durante il quale il datore di lavoro non può licenziarti a causa della malattia. Non lo gestisce l’INPS e non ha nulla a che vedere con l’indennità: la sua base è l’articolo 2110 del Codice civile, che rinvia a leggi speciali, contratti e usi per stabilire misura e durata del trattamento e del periodo di conservazione del posto.

Il posto è davvero a rischio quando quel periodo viene superato: solo allora, come prevede lo stesso articolo 2110, il datore di lavoro può recedere dal contratto, mentre finché il comporto non è esaurito il licenziamento motivato dalla malattia non è ammesso. Il punto è che la legge non fissa una durata generale del comporto: a stabilirla è il contratto collettivo applicato, che cambia da settore a settore. Prima di fare qualsiasi conto, quindi, apri il tuo contratto collettivo: è lì che trovi quanti giorni di malattia puoi accumulare e in che arco di tempo, ed è il documento che ti dice se sei vicino alla soglia.

Il Codice civile aggiunge una tutela spesso dimenticata: il periodo di assenza per malattia deve essere computato nell’anzianità di servizio.

Cosa cambia nel 2026

Chi si aspettava una riforma della malattia resterà deluso: la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) non modifica le percentuali, il periodo di carenza, la durata massima, le fasce di reperibilità né le regole sulla certificazione telematica. Gli interventi dell’ultima manovra in materia di lavoro si concentrano sugli ammortizzatori sociali, non sull’indennità di malattia, che resta quindi quella descritta in questa guida.

C’è però una novità che riguarda da vicino chi convive con una patologia seria, ed è bene non confonderla con la malattia. Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’articolo 2 della legge n. 106 del 2025, i lavoratori con invalidità pari o superiore al 74%, con malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, oppure con malattia invalidante o cronica, anche rara, possono usufruire di dieci ore annue di permesso retribuito, aggiuntive rispetto ai permessi già previsti, per visite, terapie ed esami.

Si tratta di permessi, non di indennità di malattia: servono ad assentarsi qualche ora senza intaccare i giorni di malattia o le ferie, e la soglia del 74% vale solo per questa misura, non va confusa con il 67% che esonera dalle fasce di reperibilità. Restano esclusi dal nuovo permesso i lavoratori autonomi, gli iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione degli autonomi. Chi si trova in queste condizioni può valutare in parallelo le altre tutele legate al riconoscimento dell’invalidità civile.

Anche nel 2026, insomma, la differenza la fanno le regole di sempre: rispettare le fasce, curare i tempi del certificato e verificare chi deve pagarti sono i tre accorgimenti che decidono se incasserai tutto quello che ti spetta o se te lo vedrai decurtare per un dettaglio di procedura.

Altre domande frequenti

Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.

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