Il contrassegno disabili è l’autorizzazione che permette di sostare negli stalli riservati, di entrare nelle ZTL e, dal 14 dicembre 2024, di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu di tutta Italia. Oggi il modello in vigore è il CUDE, il contrassegno azzurro valido anche negli altri Paesi europei. Non è legato a un’auto ma alla persona, dura 5 anni e lo rilascia il tuo Comune dopo un accertamento sanitario. Qui sotto trovi chi ne ha diritto, quali documenti servono, quanto costa, come si rinnova, che cosa cambia con la Piattaforma unica nazionale e quali sanzioni rischia chi lo usa male.
Cos’è il contrassegno disabili e come funziona
Per chi ha serie difficoltà a camminare, pochi metri in più o in meno cambiano la giornata: il contrassegno serve esattamente a questo, avvicinarsi ai luoghi in cui devi andare invece di fermarti dove capita. Non è un bonus economico e non eroga denaro.
È anche il documento su cui girano più equivoci, a partire da chi lo dà per scontato con il riconoscimento della legge 104, di cui parliamo tra poco.
Il contrassegno disabili è un’autorizzazione in deroga che consente ai veicoli al servizio di una persona con disabilità di sostare e circolare dove agli altri non è permesso. Lo rilascia il Comune di residenza e vale su tutto il territorio nazionale.
La norma che lo disciplina è l’articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, il regolamento di esecuzione del Codice della Strada, insieme all’articolo 188 del Codice della Strada e agli articoli 11 e 12 del DPR 24 luglio 1996, n. 503. Sono tre testi diversi, e vale la pena saperlo: i diritti di sosta e di circolazione non sono disciplinati da un’unica norma.
Il modello in vigore è il CUDE, sigla di Contrassegno unificato disabili europeo, che la norma chiama contrassegno di parcheggio per disabili. È di colore azzurro, conforme al modello europeo, ed è stato introdotto dal DPR 30 luglio 2012, n. 151, in vigore dal 15 settembre 2012. Se ti capita di sentir parlare ancora di tagliando arancione, sappi che quei contrassegni non sono più validi: il DPR 151/2012 aveva dato tre anni di tempo per sostituirli e quel periodo transitorio si è chiuso il 15 settembre 2015.
Due aspetti meritano un’attenzione particolare. Il primo: il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato a uno specifico veicolo, quindi puoi usarlo sull’auto di un familiare, su un taxi o su una vettura a noleggio, purché serva a trasportare te. Il secondo: quando lo usi deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia visibile ai controlli. Non vale una fotocopia, non vale una foto sullo smartphone.
Chi ha diritto al contrassegno disabili
Il requisito principale è scritto nell’articolo 381, comma 2, del DPR 495/1992: hanno diritto al contrassegno le persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Non è una condizione che decidi tu né il tuo medico di famiglia: serve un accertamento sanitario dell’ufficio medico-legale dell’ASL, come vediamo più avanti.
C’è poi una seconda categoria, e viene da una norma diversa. I non vedenti hanno diritto al contrassegno in forza dell’articolo 12, comma 3, del DPR 24 luglio 1996, n. 503, che estende a loro la disciplina del contrassegno. È un dettaglio tecnico, ma serve saperlo se allo sportello ti chiedono in base a quale norma stai presentando la domanda.
Importante
Avere il riconoscimento della
legge 104/1992 non dà automaticamente diritto al contrassegno. Sono due cose distinte: la legge 104 riconosce lo stato di handicap, il contrassegno richiede che sia stata accertata la
capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Se il tuo verbale non riporta quel requisito, puoi chiederne la verifica.
Vale lo stesso ragionamento per le altre prestazioni: il riconoscimento dell’invalidità civile, l’indennità di accompagnamento, l’indennità di frequenza o l’assegno ordinario di invalidità sono percorsi separati, ciascuno con la sua valutazione. Per il contrassegno conta un solo criterio: il modo in cui cammini.
Dove puoi parcheggiare e circolare con il contrassegno
Questa è la parte che nel 2024 è cambiata davvero, e molte informazioni in circolazione sono rimaste alla versione vecchia. Dal 14 dicembre 2024 la sosta sulle strisce blu è gratuita sempre, non soltanto quando gli stalli riservati risultano occupati.
Lo dice l’articolo 188, comma 3-bis, del Codice della Strada, riscritto dall’articolo 23 della legge 25 novembre 2024, n. 177: ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari di contrassegno, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento. La vecchia regola del “solo se gli stalli riservati sono occupati” non è più la regola nazionale.
Oltre a questo, con il contrassegno esposto puoi:
- sostare negli stalli riservati alle persone con disabilità, quelli con il simbolo sulla pavimentazione;
- circolare e sostare nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane nelle quali sia autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli per servizi di trasporto di pubblica utilità (articolo 11 del DPR 503/1996);
- percorrere le corsie preferenziali riservate, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi;
- contare su una dotazione minima di stalli: nei parcheggi deve essere riservato gratuitamente ai titolari di contrassegno almeno 1 posto ogni 50 posti disponibili, o frazione di 50.

Attenzione a una differenza che sfugge spesso: il diritto sulle strisce blu è oggi incondizionato, mentre l’accesso alle ZTL dipende da come è configurata quella singola zona. Se in una ZTL non è autorizzato l’ingresso a nessuna categoria di veicoli per servizi di pubblica utilità, il contrassegno da solo non apre quel varco.
Resta poi il tema delle telecamere, che merita un discorso a parte: entrare nelle ZTL di un Comune diverso dal proprio ha significato per anni una pratica in più, e la soluzione è la Piattaforma unica nazionale che vediamo più avanti in questa guida.
Come richiedere il contrassegno disabili passo dopo passo
La procedura è comunale, quindi la modulistica cambia da Comune a Comune, ma i passaggi sono sempre questi quattro.
- Accertamento sanitario. Serve la certificazione dell’ufficio medico-legale dell’ASL di residenza, che attesta la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (articolo 381, comma 3, DPR 495/1992).
- Domanda al sindaco. L’interessato presenta domanda al sindaco del comune di residenza, in carta libera, allegando la certificazione e un documento di identità.
- Istruttoria del Comune. L’ufficio verifica la documentazione e il Comune autorizza il rilascio sulla base dell’accertamento sanitario del primo punto: l’unico accertamento previsto è quello, non è prevista una seconda valutazione medica.
- Ritiro e firma. A quel punto ritiri materialmente il contrassegno, che va firmato dal titolare e riporta la fotografia: è personale a tutti gli effetti.
Non sempre devi fare una visita in più. L’articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 stabilisce che i verbali delle commissioni mediche integrate riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari per il contrassegno, e che quel verbale può sostituire l’attestazione medico-legale. Se il tuo verbale contiene già quel riconoscimento, lo presenti in copia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ti risparmi un appuntamento. Controlla il verbale prima di prenotare qualsiasi visita.
Se stai ancora affrontando il primo riconoscimento, il punto di partenza è un altro: trovi il percorso completo nella guida alla domanda di invalidità civile, dal certificato introduttivo del medico fino alla visita della commissione.
Quanto dura il contrassegno e come si rinnova
L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo è molto più semplice del primo rilascio: avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Non serve tornare dalla commissione.
Esiste poi il contrassegno temporaneo, per chi ha una invalidità a tempo determinato. In quel caso la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità, e la durata del contrassegno è quella. La norma non fissa alcun tetto massimo: chi trova scritto in giro “massimo due anni” sta leggendo una regola che nel testo vigente non c’è. Trascorso il periodo, si può ottenere un nuovo contrassegno temporaneo con un’ulteriore certificazione dell’ufficio medico-legale dell’ASL.
| Caratteristica |
Contrassegno ordinario |
Contrassegno temporaneo |
| Durata |
5 anni |
Il periodo indicato nel certificato medico, senza tetto massimo di legge |
| Certificazione per il primo rilascio |
Ufficio medico-legale dell’ASL |
Ufficio medico-legale dell’ASL, con il periodo di durata |
| Come si rinnova |
Certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni |
Nuova certificazione dell’ufficio medico-legale dell’ASL |
| Esenzione dall’imposta di bollo |
Sì, se l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti |
No |
Conviene muoversi con qualche settimana di anticipo rispetto alla scadenza: il contrassegno scaduto non vale, e una sosta che il giorno prima era legittima il giorno dopo diventa sanzionabile.
Quanto costa il contrassegno disabili
“Gratuito” è una parola che qui va usata con prudenza, perché due cose diverse si confondono spesso. L’esenzione prevista dalla legge riguarda solo l’imposta di bollo e solo quando l’invalidità comporta capacità motorie ridotte o impedite in modo permanente; i diritti di segreteria, invece, dipendono dal Comune.
Il contrassegno è esente dall’imposta di bollo quando l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti: lo prevede l’articolo 13-bis della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Per il contrassegno temporaneo l’esenzione non si applica, perché la norma parla espressamente di capacità motorie permanenti.
Nessuna norma statale prevede invece che il rilascio sia in ogni caso gratuito: i diritti di segreteria dipendono dal singolo Comune, che può non chiedere nulla oppure applicare una piccola somma. È l’unica voce che può cambiare da un Comune all’altro, quindi verificala sul sito del tuo prima di presentare la domanda.
Attenzione
Le informazioni di questa guida riguardano la disciplina nazionale. Regolamenti comunali e ordinanze locali possono aggiungere condizioni, moduli e modalità di consegna diverse. In caso di dubbio fa fede quanto stabilito dal tuo Comune di residenza e dalla normativa vigente.
Piattaforma unica nazionale CUDE: le ZTL degli altri Comuni
Uno dei problemi storici del contrassegno era proprio questo: valeva in tutta Italia, ma per entrare nella ZTL di un Comune diverso dal tuo dovevi comunicare in anticipo la targa a quell’ufficio, città per città. Un viaggio con due tappe poteva voler dire due pratiche.
La soluzione è la Piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE, prevista dall’articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e attuata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 5 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021. È operativa dal 23 maggio 2022.
Funziona così: il titolare chiede all’ufficio comunale l’attribuzione di un codice univoco, indicando il numero di targa di uno o più veicoli, fino a un massimo di due. Il codice si gestisce poi online con SPID, CIE o CNS dal Portale dell’Automobilista oppure dall’app IO, senza tornare allo sportello ogni volta che cambi auto.
Importante
L’adesione alla Piattaforma è volontaria, e riguarda i Comuni. Prima deve aderire il Comune, poi il cittadino può chiedere il codice univoco. Se il Comune nel quale devi entrare non ha aderito, la Piattaforma non vale in quel Comune e resta necessaria la vecchia comunicazione della targa. Verifica l’elenco dei Comuni aderenti prima di partire.
Stallo di sosta riservato sotto casa: quando si può chiedere
È la domanda che arriva subito dopo: posso avere un posto auto riservato solo per me vicino a casa? Si può chiedere, ma non è un diritto automatico e le condizioni sono più strette di quanto si immagini.
L’articolo 381, comma 5, del DPR 495/1992 prevede che il Comune possa, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito uno spazio di sosta, ma solo quando ricorrono particolari condizioni di invalidità. L’agevolazione può essere concessa se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile, nelle zone ad alta densità di traffico e dietro specifica richiesta del titolare del contrassegno.
Un dettaglio che vale la pena conoscere: sul cartello non compare la targa, ma gli estremi del contrassegno di chi è autorizzato a usarlo. Lo stallo è legato alla persona, non all’automobile. Le informazioni che trovi ancora in giro sul “posto riservato con la targa” descrivono la versione del 1992 della norma, superata.
Se il tema è l’accessibilità dell’abitazione in senso più ampio, può interessarti anche il bonus barriere architettoniche, che riguarda gli interventi sull’edificio e non la sosta.
Il contrassegno disabili all’estero
Il CUDE è riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione europea grazie alla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, che ha fissato il modello comunitario uniforme proprio per rendere il contrassegno leggibile ovunque.
Attenzione però a un equivoco frequente: il riconoscimento non significa stessi diritti ovunque. Le agevolazioni di cui puoi godere sono quelle previste dalle regole del Paese in cui ti trovi, non quelle italiane. La sosta gratuita sulle strisce blu, per fare l’esempio più concreto, è una regola del Codice della Strada italiano: all’estero vale quello che stabilisce la normativa locale. Prima di un viaggio conviene sempre una verifica rapida sulle regole del Paese di destinazione.
Uso improprio e sanzioni: cosa si rischia
Il contrassegno serve a chi lo ha ottenuto, e la legge è piuttosto netta con chi lo usa per altro. Usarlo senza il titolare a bordo, usarne uno falso o intestato a una persona deceduta è uso improprio, perché la norma parla di veicoli al servizio della persona con disabilità.
| Comportamento |
Norma |
Sanzione |
| Usare le strutture riservate senza autorizzazione o farne uso improprio |
Articolo 188, comma 4, Codice della Strada |
Da 168 € a 672 € |
| Averne diritto ma non rispettare condizioni e limiti dell’autorizzazione |
Articolo 188, comma 5, Codice della Strada |
Da 87 € a 344 € |
| Parcheggiare in uno stallo riservato senza averne diritto (auto) |
Articolo 158, comma 4-bis, Codice della Strada |
Da 330 € a 990 €, più la rimozione del veicolo |
| Parcheggiare in uno stallo riservato senza averne diritto (ciclomotori e motoveicoli a due ruote) |
Articolo 158, comma 4-bis, Codice della Strada |
Da 165 € a 660 €, più la rimozione del veicolo |
Due precisazioni utili. La prima: l’articolo 188 non prevede la decurtazione di punti dalla patente né la rimozione del veicolo. La rimozione è prevista, invece, per chi occupa uno stallo riservato senza averne diritto, in base all’articolo 159, comma 1, lettera b), del Codice della Strada.
La seconda riguarda gli importi: sono confermati anche per il 2026, perché l’aggiornamento biennale delle sanzioni del Codice della Strada è stato sospeso fino a tutto il 2026 dall’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. È una informazione che vale la pena tenere a mente: dal 2027 le cifre potranno cambiare.
Furto, smarrimento e tempi di rilascio
In caso di furto o smarrimento, la procedura per ottenere il duplicato non è fissata da una norma nazionale: la stabilisce il singolo Comune, che di regola chiede la denuncia alle autorità. Verifica sul sito del tuo Comune quale modulo serve.
Se hai aderito alla Piattaforma CUDE c’è un passaggio in più che puoi fare da solo: segnalare che il codice univoco non è più da ritenersi valido, come previsto dall’articolo 6 del decreto del 5 luglio 2021. È il modo per evitare che un contrassegno smarrito continui ad aprire varchi a tuo nome.
Sui tempi, meglio essere chiari: la norma sul contrassegno non fissa un termine di rilascio. L’articolo 381 del DPR 495/1992 non indica quanto tempo ha il Comune per consegnarlo. Il termine lo stabilisce il regolamento di ciascun Comune, ed è lì che va verificato. Molti Comuni lo rilasciano allo sportello o nel giro di poche settimane, ma non è un termine di legge.
Altre agevolazioni per chi ha problemi di mobilità
Il contrassegno è solo un tassello. Quando la difficoltà di deambulazione viene riconosciuta, di solito esistono altre misure a cui potresti avere diritto, e quasi nessuna parte in automatico: vanno richieste una per una.
Molte di queste misure guardano anche alla situazione economica del nucleo: se non l’hai ancora aggiornato, parti dall’ISEE, perché è il documento da cui dipendono soglie e graduatorie di buona parte delle agevolazioni.