Stai per metterti in proprio dopo aver perso il lavoro? Rispondi a poche domande e scopri quali misure di sostegno puoi richiedere.
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La NASpI anticipata ti permette di incassare in anticipo l’indennità di disoccupazione che ti resta da percepire e di usarla come capitale per avviare la tua attività. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026, però, non arriva più tutta insieme: l’INPS la paga in due rate. Qui trovi requisiti, importi aggiornati, tempi della domanda e obblighi di restituzione, insieme al quadro delle altre misure di sostegno per chi ha perso il lavoro.
Che cos’è la NASpI anticipata e a cosa serve
La NASpI anticipata è la liquidazione anticipata dell’importo complessivo della NASpI che ti spetta e che non ti è ancora stato erogato. Invece di ricevere l’indennità mese dopo mese, la incassi in via anticipata e la usi come capitale iniziale per la tua attività. È disciplinata dall’articolo 8 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che non a caso porta la rubrica «Incentivo all’autoimprenditorialità».
La logica della misura è semplice: lo Stato ti sta già riconoscendo un sostegno al reddito perché hai perso il lavoro in modo involontario, e ti offre la possibilità di trasformare quel sostegno in un investimento. Chi decide di aprire una partita IVA o un’impresa individuale ha bisogno di liquidità nei primi mesi, quando i costi ci sono già e i ricavi ancora no. L’anticipo serve esattamente a coprire quella fase.
Attenzione a un punto che genera molta confusione: l’anticipo non è un bonus in più. Non ricevi un contributo aggiuntivo rispetto alla NASpI ordinaria, ma le stesse mensilità residue, pagate in anticipo e con modalità diverse. Se scegli l’anticipo, dunque, rinunci ai versamenti mensili che avresti continuato a ricevere: è una scelta di tempistica, non un aumento dell’importo.
L’anticipo si calcola solo sulle mensilità che non hai ancora incassato. Più aspetti a chiederlo, meno capitale ti resta: se hai già percepito otto mesi di NASpI su dodici, potrai anticipare soltanto i quattro rimanenti.
Cosa cambia dal 2026: il pagamento in due rate
Fino al 31 dicembre 2025 la NASpI anticipata veniva erogata in unica soluzione: un solo bonifico con tutto l’importo residuo. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) è intervenuta con l’articolo 1, comma 176, cancellando ogni riferimento al pagamento unico e inserendo nell’articolo 8 un nuovo comma 3-bis dedicato alle rate.
Dal 1° gennaio 2026 il pagamento avviene quindi in due rate: la prima pari al 70% dell’intero importo, la seconda pari al restante 30%. L’INPS ha dato attuazione alla nuova regola con il Messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026, precisando che le nuove modalità riguardano le domande presentate dal 1° gennaio 2026: per stabilire quale disciplina si applica al tuo caso conta la data in cui presenti la domanda di anticipazione, non quella in cui avvii l’attività.
| Rata |
Quota |
Quando viene erogata |
| Prima rata |
70% dell’importo totale |
Alla liquidazione della domanda di anticipazione |
| Seconda rata |
30% restante |
Al termine della durata teorica della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione |
Sui tempi della seconda rata valgono entrambi i limiti, e conta quello che scade prima. La durata teorica è il periodo per cui la NASpI ti sarebbe spettata, calcolato secondo l’articolo 5. Se quel periodo si chiude oltre i sei mesi dalla domanda di anticipazione, il restante 30% arriva al sesto mese. Se invece si chiude prima, per esempio perché ti restavano quattro mensilità, la seconda rata arriva alla fine di quelle quattro mensilità, quindi prima e non dopo sei mesi.
Il cambiamento ha un effetto molto concreto sui tuoi piani di spesa. Se contavi di usare l’intero importo per l’acquisto iniziale di attrezzature o per il primo affitto del locale, dal 2026 devi ragionare su due momenti diversi: il 70% subito e il resto più avanti. Vale la pena costruire il piano finanziario dei primi mesi tenendo conto di questa scansione, invece di dare per scontata la disponibilità immediata di tutto il capitale.
Prima di pagare la seconda rata l’INPS effettua due verifiche: che tu non ti sia rioccupato con un rapporto di lavoro subordinato e che tu non sia diventato titolare di una pensione diretta. Le conseguenze dei due casi, però, sono molto diverse. Se diventi titolare di una pensione diretta, la seconda rata semplicemente non ti viene erogata; fa eccezione l’assegno ordinario di invalidità, per il quale devi scegliere tra le due prestazioni, e se scegli l’anticipo della NASpI la seconda rata ti viene pagata e l’assegno resta sospeso.
Importante
Se torni a un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dall’anticipo, la conseguenza è più pesante: devi restituire l’anticipazione ottenuta e, se la rioccupazione arriva prima del secondo pagamento, la seconda rata non ti viene nemmeno erogata. Non è dovuta alcuna restituzione se il rapporto è instaurato con la cooperativa della quale hai sottoscritto la quota di capitale sociale, e la Corte Costituzionale ha riconosciuto casi in cui la restituzione è ridotta: trovi il dettaglio più avanti.
Chi può richiedere la NASpI anticipata: i requisiti
Il primo requisito è quello più ovvio, ma va detto: devi essere già beneficiario della NASpI. L’anticipo non è una prestazione autonoma, ma una modalità di erogazione di un’indennità che ti è già stata riconosciuta. Se non hai ancora presentato la domanda di NASpI, comincia da lì: quella domanda va inoltrata entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 6 del Decreto legislativo 22/2015, pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per accedere alla NASpI servono lo stato di disoccupazione involontaria (tipicamente un licenziamento) e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti non è più richiesto: è stato superato per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Se invece nei dodici mesi precedenti ti sei dimesso volontariamente da un contratto a tempo indeterminato, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 devono risultare almeno 13 settimane di contribuzione maturate dopo quelle dimissioni.
Il secondo requisito riguarda cosa fai con l’anticipo. L’articolo 8 elenca le situazioni ammesse:
- Avvio di un’attività di lavoro autonomo.
- Avvio di un’impresa individuale.
- Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico prevede una prestazione di attività lavorativa.
- Sviluppo a tempo pieno di un’attività autonoma già avviata durante il rapporto di lavoro dipendente poi cessato, secondo la Circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015.
- Costituzione o partecipazione a una società, nei casi indicati dalla Circolare INPS n. 174 del 23 novembre 2017: società unipersonali, società di persone e società di capitali, purché tu vi svolga attività lavorativa.
Chi resta escluso dall’anticipo
Non tutte le forme di lavoro autonomo e parasubordinato danno accesso alla misura, ed è proprio qui che si concentrano gli equivoci più frequenti. La collaborazione coordinata e continuativa (il classico co.co.co.) è espressamente esclusa dalla Circolare INPS n. 94 del 2015, che all’epoca citava anche il lavoro a progetto, poi superato dalla riforma dello stesso anno. Chi collabora in questa forma ha semmai una tutela dedicata contro la disoccupazione, la DIS-COLL, che segue regole proprie.
È escluso anche il socio di mero capitale, cioè chi investe in una società senza prestarvi attività lavorativa. La ratio è coerente con il nome della misura: si chiama incentivo all’autoimprenditorialità perché finanzia chi lavora nella propria impresa, non chi ne finanzia soltanto l’avvio. Un apporto puramente finanziario, quindi, resta fuori dal perimetro della norma.
Attenzione
La valutazione della singola posizione spetta all’
INPS, che verifica la natura effettiva dell’attività dichiarata e non solo la sua denominazione formale. Se il tuo caso è di confine (per esempio una collaborazione che si trasforma in attività autonoma), chiedi conferma prima di presentare la domanda.
Quanto spetta: come si calcola l’importo dell’anticipo
L’importo dell’anticipo è la somma delle mensilità di NASpI non ancora percepite. Per sapere quanto puoi incassare devi quindi partire da due dati: quanto vale la tua NASpI mensile e quante mensilità ti restano. Il calcolo della mensilità segue l’articolo 4 del Decreto legislativo 22/2015 e si basa sulla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni.
La tua retribuzione media mensile si ottiene dividendo la retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni per le settimane di contribuzione (che puoi consultare nel tuo fascicolo previdenziale) e moltiplicando il risultato per il coefficiente 4,33. Su questa base l’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile se questa è pari o inferiore alla soglia di legge. Se invece la supera, si sommano il 75% della soglia e il 25% della differenza, sempre entro il tetto massimo mensile.
| Voce |
Valore 2026 |
Riferimento |
| Retribuzione di riferimento (soglia) |
1.456,72 € |
INPS, Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 |
| Importo massimo mensile della NASpI |
1.584,70 € |
INPS, Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 |
| Percentuale base di calcolo |
75% della retribuzione media mensile |
art. 4, comma 2, D.lgs. 22/2015 |
| Quota aggiuntiva sopra la soglia |
25% della differenza |
art. 4, comma 2, D.lgs. 22/2015 |
| Riduzione mensile progressiva |
3% al mese dal sesto mese, dall’ottavo mese con almeno 55 anni |
art. 4, comma 3, D.lgs. 22/2015 |
| Durata |
Metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni |
art. 5, D.lgs. 22/2015 |
Sulla durata serve una precisazione. L’articolo 5 non fissa un tetto in mesi: stabilisce soltanto che la NASpI spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. I 24 mesi di cui si parla spesso sono il risultato di quel calcolo, perché quattro anni pieni di contributi corrispondono a 208 settimane e la loro metà è 104. Chi ha una carriera contributiva più breve avrà una durata proporzionalmente minore, e di conseguenza un anticipo più basso.
Incide sull’importo anche la riduzione progressiva: la NASpI si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione, e dal primo giorno dell’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda. La riduzione si applica alle mensilità residue e perciò abbassa anche la somma che ti viene anticipata.
Come fare domanda passo dopo passo
La domanda di anticipazione si presenta all’INPS in via telematica ed è distinta dalla domanda di NASpI ordinaria. Se vuoi procedere da solo dal portale, ti serve un’identità digitale attiva: lo SPID, in alternativa la CIE o la CNS. Chi non ne dispone può comunque presentare la domanda attraverso i canali assistiti, che trovi più avanti.
Il percorso è lineare, ma i tempi sono la parte delicata: hai solo 30 giorni dall’inizio dell’attività per chiedere l’anticipo, un termine di cui trovi il dettaglio nella sezione dedicata, e quei giorni corrono in parallelo agli adempimenti di apertura. Meglio quindi preparare la documentazione prima ancora di avviare formalmente l’impresa. Ecco i passaggi in ordine:
- Presenta la domanda di NASpI, se non l’hai ancora inoltrata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Avvia l’attività: apertura della partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese oppure sottoscrizione della quota di cooperativa.
- Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS e cerca il servizio di anticipazione, descritto nella scheda ufficiale dell’Istituto.
- Compila la domanda indicando tipo di attività, data di inizio e dati identificativi dell’impresa o della cooperativa.
- Allega la documentazione che dimostra l’avvio dell’attività o la sottoscrizione della quota.
- Conserva la ricevuta di protocollo e monitora lo stato della pratica dal tuo fascicolo previdenziale del cittadino.
Se preferisci non procedere da solo, puoi presentare la domanda anche tramite il Contact center dell’INPS oppure rivolgendoti a un patronato o a un intermediario dell’Istituto. Con un termine di decadenza così stretto, farsi assistere riduce il rischio di un errore formale a cui poi è difficile rimediare.
Entro quando presentare la domanda: il termine di 30 giorni
Il termine è previsto a pena di decadenza dall’articolo 8, comma 3, ed è di 30 giorni. Il conteggio parte dalla data di inizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, oppure dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa. Superato quel termine, il diritto all’anticipo si perde e restano solo le mensilità ordinarie.
C’è però una precisazione importante sul punto di partenza. Se l’attività autonoma era già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente poi cessato, i 30 giorni decorrono dalla data di presentazione della domanda di NASpI, secondo la Circolare INPS n. 94 del 2015. Negli altri casi occorre individuare con esattezza il giorno in cui l’attività si considera iniziata, e qui la risposta cambia a seconda di cosa apri.
Se avvii un’impresa (ditta individuale o società), l’INPS considera come inizio dell’attività la data di invio della Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese, come precisa la Circolare INPS n. 174 del 2017. Quella comunicazione, però, riguarda soltanto la nascita dell’impresa. Chi svolge un’attività professionale non soggetta a iscrizione al Registro delle Imprese, e apre quindi la sola partita IVA, non la presenta: per questa ipotesi l’INPS non ha pubblicato una definizione specifica di inizio dell’attività, quale che sia la gestione previdenziale di appartenenza.
Importante
I 30 giorni sono a pena di decadenza: scaduti, il diritto all’anticipo non si recupera. Se avvii un’impresa, decorrono dall’invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese. Se invece apri soltanto la partita IVA senza iscriverti al Registro delle Imprese, fatti confermare la data di decorrenza dall’INPS o da un patronato prima di muoverti.
Cosa non ti spetta se scegli la liquidazione anticipata
Optare per l’anticipo comporta la rinuncia ad alcuni benefici collegati all’erogazione mensile, ed è meglio saperlo prima di decidere. L’articolo 8, comma 2, è esplicito: l’erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’assegno per il nucleo familiare.
La contribuzione figurativa è la voce che pesa di più nel lungo periodo. Durante la NASpI ordinaria l’INPS ti accredita contributi utili ai fini pensionistici anche se non stai lavorando: con l’anticipo, sui mesi liquidati in via anticipata quei contributi non vengono accreditati. Se sei vicino alla pensione o hai una carriera contributiva discontinua, è un elemento da valutare con attenzione, mettendolo a confronto con il vantaggio di avere subito il 70% del capitale.
Attenzione
Sul fronte familiare, il testo dell’articolo 8 continua a citare l’assegno per il nucleo familiare. Per i nuclei con figli, però, quella prestazione è stata assorbita dall’
Assegno Unico Universale: se la tua situazione familiare rientra in questo caso, verifica con l’INPS quali prestazioni restano effettivamente collegate alla NASpI.
Quando devi restituire l’anticipo
L’obbligo di restituzione è la parte della misura da conoscere fin dall’inizio, perché incide su una scelta che potresti trovarti a fare a mesi di distanza. L’articolo 8, comma 4, prevede che chi torna a un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dall’anticipo sia tenuto a restituire l’anticipazione ottenuta.
Esiste però un’eccezione espressa: se il rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con la cooperativa della quale hai sottoscritto una quota di capitale sociale, la restituzione non è dovuta. È una previsione coerente con la finalità della norma, che considera quel rapporto la naturale prosecuzione del progetto per cui l’anticipo era stato erogato.
Va poi ricordata una pronuncia che ha ammorbidito la regola. Con la sentenza n. 90 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 nella parte in cui non limita l’obbligo di restituzione alla misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire l’attività di impresa per una causa sopravvenuta a lui non imputabile. In quei casi, dunque, la restituzione può essere proporzionale e non integrale.
Il rischio, in concreto, dipende da cosa fai durante il periodo coperto dall’anticipo: un rapporto subordinato fa scattare la restituzione, la prosecuzione dell’attività autonoma no. Con la NASpI mensile il meccanismo è un altro, perché non si restituisce nulla di quanto già percepito: a seconda del contratto e della sua durata l’indennità può essere ridotta o sospesa, e ci sono comportamenti che fanno perdere il diritto all’indennità, come non comunicare un lavoro occasionale. Se stai ancora scegliendo tra le due strade, questa differenza di trattamento va messa sul piatto.
Se ti trovi nella condizione descritta dalla Corte Costituzionale (attività interrotta per una causa che non dipende da te), non dare per scontato di dover restituire tutto: è una situazione in cui puoi avere diritto a una restituzione ridotta.
NASpI anticipata e partita IVA: cosa valutare prima
La combinazione tra anticipo della NASpI e apertura della partita IVA è una delle più frequenti, ma richiede qualche verifica preliminare. La prima riguarda la sostenibilità del progetto: l’anticipo ti dà un capitale una tantum, non un reddito ricorrente, e con il pagamento in due rate introdotto nel 2026 la disponibilità è ulteriormente scaglionata nel tempo.
La seconda verifica riguarda i contributi previdenziali, il cui importo dipende dalla gestione in cui rientri. Chi esercita un’attività professionale non coperta da una cassa di categoria si iscrive alla Gestione Separata INPS e versa i contributi in percentuale sul reddito, senza un minimo annuo da versare in ogni caso: per il 2026 l’aliquota per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, è del 26,07% secondo la Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Chi avvia invece un’attività artigiana o commerciale si iscrive alle gestioni dedicate, dove è previsto un contributo minimo fisso annuo da versare a prescindere dal fatturato: è una differenza che pesa parecchio sul bilancio dei primi mesi.
Se in futuro i redditi da lavoro autonomo dovessero calare, esiste una tutela dedicata, l’ISCRO, che però non è una rete di protezione disponibile da subito. Puoi richiederla solo se sei iscritto alla Gestione Separata e se alla data della domanda hai la partita IVA attiva da almeno tre anni. Servono poi due condizioni di reddito: nell’anno precedente alla domanda devi aver dichiarato un reddito da lavoro autonomo non superiore alla soglia fissata dalla legge in 12.000 € (importo rivalutato ogni anno sull’indice ISTAT: per l’anno in corso vale quello pubblicato dall’INPS) e inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni ancora precedenti. Infine devi essere in regola con i contributi previdenziali. La misura è poi incompatibile con la NASpI, quindi non puoi cumularla con l’indennità né chiederla mentre la stai ancora percependo. In concreto, chi apre adesso una partita IVA con iscrizione alla Gestione Separata non potrà contarci prima di tre anni; chi si iscrive invece alle gestioni artigiani e commercianti resta fuori dalla misura.
La terza verifica riguarda le alternative. Se il tuo progetto non è ancora maturo, potrebbe avere più senso continuare a percepire la NASpI mensile mantenendo la contribuzione figurativa, seguire un percorso di formazione come quelli del programma GOL e rinviare l’apertura. Ricorda però che l’anticipo si calcola sulle mensilità residue: rinviare riduce il capitale disponibile, per cui vale la pena fissare fin da subito la data entro cui deciderai.
Le altre misure per chi si mette in proprio
L’anticipo raramente basta da solo a finanziare un’attività, ed è utile inserirlo in un quadro più ampio. Se apri un’impresa, i contributi a fondo perduto sono la prima famiglia di strumenti da valutare: sono somme che, a differenza di un finanziamento, non vanno restituite e che coprono una quota delle spese ammissibili. Molti di questi strumenti sono gestiti da Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa. Alcuni si rivolgono a una platea ampia, altri sono riservati a categorie specifiche, come gli incentivi per l’imprenditoria femminile.
Se invece la tua situazione economica è fragile, prima di impegnare il capitale in un’impresa è meglio verificare le misure di sostegno al reddito ancora attive. L’Assegno di Inclusione si rivolge ai nuclei familiari che rispettano requisiti di composizione e di reddito, mentre il Supporto per la formazione e il lavoro accompagna chi partecipa a percorsi di attivazione. Le regole di cumulo con un’attività autonoma cambiano da misura a misura, quindi la verifica va fatta caso per caso e preferibilmente prima di aprire la partita IVA.