La NASpI è l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori che perdono il proprio impiego per cause indipendenti dalla propria volontà o, in alcuni casi, per dimissioni giustificabili. In questa guida ti spieghiamo come si sospende la NASpI quando trovi un nuovo lavoro, chi deve comunicarlo all’INPS e chi no e cosa cambia tra contratto a tempo determinato e indeterminato. Vediamo poi cosa succede in caso di dimissioni volontarie o di mancato superamento del periodo di prova, e come si riattiva l’indennità alla fine del contratto.
NASpI: che cos’è?
La NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è l’indennità di disoccupazione dell’INPS per chi perde il lavoro per motivi indipendenti dalla propria volontà. È disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ne fissa requisiti, importo, durata e cause di sospensione o decadenza.
In particolare, la NASpI spetta ai lavoratori in seguito a:
- licenziamento involontario, quindi per cause non di propria volontà;
- dimissioni volontarie, ma solo in casi particolari: per giusta causa; durante il periodo tutelato di maternità e paternità, cioè dai 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio; e nei casi di risoluzione consensuale conclusa nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’articolo 7 della legge n. 604/1966.
La NASpI è quindi una forma di protezione a cui puoi avere diritto se perdi il tuo lavoro. Nel momento in cui trovi un nuovo impiego, l’INPS procederà a far decadere l’indennità o, in altri casi, a sospenderla.
Prima di tutto, c’è una differenza importante tra sospensione e decadenza:
- la decadenza è la perdita definitiva del diritto, che si verifica, per esempio, quando trovi un nuovo lavoro a tempo indeterminato e quindi non sei più disoccupato;
- la sospensione, invece, è l’interruzione temporanea della NASpI: se il nuovo contratto ha durata pari o inferiore a sei mesi, l’indennità viene messa in pausa per quel periodo e riprende in automatico alla fine del contratto, per il periodo residuo che ti spettava.
NASpI e nuovo lavoro: comunicare la sospensione?
Importante
La NASpI si blocca da sola? Se vieni assunto, il datore di lavoro invia all’INPS la comunicazione obbligatoria di assunzione e l’Istituto sospende la NASpI d’ufficio: per la sola sospensione non devi fare nulla. Attenzione però: se il reddito annuo previsto dal nuovo lavoro non supera 8.500 € e vuoi continuare a percepire la NASpI in misura ridotta, la comunicazione del reddito annuo previsto la devi fare tu, con il modello NASpI-Com, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se non la invii, decadi dalla prestazione (articolo 11 del d.lgs. n. 22/2015).
Di conseguenza, nella maggior parte dei casi l’INPS sospende in automatico la NASpI, senza che tu debba fare ulteriori notifiche. Al termine del contratto, e solo se si tratta di un rapporto di durata pari o inferiore a sei mesi, l’INPS ricomincia a corrispondere la NASpI per il periodo residuo.
Se invece il contratto dura più di sei mesi o è a tempo indeterminato, la regola generale è la decadenza: l’indennità si perde e per riaverla serve un nuovo evento di disoccupazione involontaria e una nuova domanda. Fa eccezione soltanto il caso del reddito basso comunicato in tempo, che vedremo più avanti.
Quando è necessario comunicare all’INPS?
In alcuni casi la comunicazione obbligatoria del datore di lavoro non arriva all’INPS, non arriva in tempo oppure non basta da sola. È il caso, per esempio, dell’assunzione presso un datore di lavoro estero, del contratto di somministrazione, del lavoro agricolo (dove vanno dichiarate anche le giornate effettivamente lavorate) e delle assunzioni presso amministrazioni pubbliche non privatizzate.
In tutte queste situazioni conviene inviare tu stesso il modello NASpI-Com, perché l’articolo 11 del d.lgs. n. 22/2015 fa decadere dalla NASpI chi inizia un’attività lavorativa senza le comunicazioni previste dall’articolo 9. Lo stesso vale ogni volta che vuoi continuare a percepire l’indennità in misura ridotta: quella comunicazione è sempre a tuo carico.
Attenzione
Per tutti gli altri lavoratori la comunicazione non è obbligatoria, ma resta comunque consigliata: evita ritardi nella notifica che possono tradursi in pagamenti sospesi e in mesi di attesa per il conguaglio.
Come comunicare all’INPS la sospensione della NASpI?
Quando sei beneficiario della NASpI, qualsiasi variazione va comunicata attraverso il servizio NASpI-Com, che si raggiunge dal portale dell’INPS.
Una volta effettuato l’accesso con le tue credenziali SPID, CIE o CNS, puoi comunicare all’INPS le nuove variazioni a livello lavorativo, come un nuovo impiego o un reddito diverso. Cliccando su “Invio comunicazioni” visualizzi le informazioni dell’ultima domanda NASpI presentata e inserisci la nuova informazione, scegliendo tra:
- attività lavorativa autonoma;
- attività lavorativa subordinata;
- espatrio;
- malattia;
- ricovero in ospedale;
- maternità;
- presentazione domanda di pensione.
In caso di nuova occupazione è anche necessario specificare il tipo di contratto e la data di inizio del nuovo rapporto di lavoro.
Come interrompere la NASpI online?
Molti cercano come “bloccare”, “disdire” o “interrompere” la NASpI: in realtà non esiste un pulsante per annullare l’indennità. Quello che si fa è comunicare all’INPS l’evento che la sospende o la fa decadere, cioè quasi sempre l’inizio di una nuova attività lavorativa.
Il percorso è sempre lo stesso: accedi al portale dell’INPS con SPID, CIE o CNS e cerca il servizio NASpI-Com: invio comunicazione. Da lì comunichi la nuova attività lavorativa, il reddito annuo previsto e le altre variazioni, poi verifichi che i dati inseriti siano corretti e invii la comunicazione. Se hai bisogno di assistenza, puoi rivolgerti anche a un patronato, che invia la comunicazione per tuo conto senza costi.
Come comunicare il reddito presunto ogni anno
Chi durante la NASpI svolge un’attività lavorativa (subordinata, parasubordinata, autonoma o occasionale) e percepisce l’indennità a cavallo di più anni solari deve inviare una nuova comunicazione del reddito presunto con il modello NASpI-Com entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al primo. Chi non svolge nessuna attività lavorativa non deve inviare nulla.
La mancata comunicazione del reddito per gli anni successivi al primo non fa decadere la prestazione, ma la sospende fino a quando l’INPS non riceve la nuova dichiarazione. È una differenza importante: il diritto non si perde, il pagamento si ferma.
Per inviarla, i passaggi sono questi:
- accedere al portale dell’INPS con SPID, CIE oppure con la carta dei servizi CNS;
- digitare la parola “NASpI” nella barra di ricerca del sito;
- selezionare la scheda “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”;
- entrare nel servizio e trasmettere la comunicazione dalla voce “NASpI-Com”.
Sospensione o riduzione NASpI per lavoro a tempo determinato

Se trovi un nuovo lavoro con un contratto a tempo determinato, la NASpI viene soltanto sospesa in modo provvisorio e riparte alla fine del contratto. La condizione che conta è una sola: la durata pari o inferiore a sei mesi.
Il reddito, invece, non decide se scatta la sospensione: decide se puoi evitarla. Se il reddito annuo previsto supera 8.500 €, la sospensione è l’unica strada. Se invece il reddito previsto non supera 8.500 €, puoi scegliere: lasciare che la prestazione venga sospesa, oppure continuare a percepirla in misura ridotta comunicando all’INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni.
Se percepisci la NASpI e inizi un lavoro a tempo determinato, l’indennità ricomincia a essere erogata una volta concluso il contratto, per il periodo residuo. In questo caso non occorre presentare una nuova domanda.
Per continuare a percepire la NASpI ridotta invece che sospesa, devono verificarsi tre condizioni:
- comunichi all’INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, con il modello NASpI-Com;
- il nuovo datore di lavoro (o l’utilizzatore, in caso di somministrazione) è diverso da quello per cui lavoravi quando è cessato il rapporto che ti ha dato diritto alla NASpI;
- fra le due aziende non ci sono rapporti di collegamento o di controllo, né assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Attenzione
Se non fai la comunicazione, con un contratto pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione, mentre con un contratto più lungo o a tempo indeterminato scatta la decadenza. È il caso in cui si perde davvero l’indennità: quella comunicazione è la parte che dipende solo da te.
A quanto ammonta la NASpI nel 2026?
L’importo della NASpI è stabilito per legge e viene aggiornato ogni anno in base alle fluttuazioni dell’indice ISTAT, tramite una specifica circolare dell’INPS. Per il 2026 la NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni (retribuzione imponibile ai fini previdenziali divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33), quando questa non supera 1.456,72 €. Oltre tale soglia si aggiunge il 25% della differenza. In ogni caso la NASpI non può superare 1.584,70 € lordi al mese. Per capire passo dopo passo come si arriva a questa cifra, vedi la guida alla NASpI e al calcolo dell’importo.
È importante notare che la NASpI subisce una riduzione del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Il modo in cui la NASpI viene ridotta è il seguente:
Riduzione NASpI
|
Referenza dell' età |
Riduzione |
Dopo quanto viene applicata la riduzione |
Per cessazione involontaria che successa a: |
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Nessuna |
3% |
Dopo 3 mesi |
Fino al 31 Dicembre 2021 |
|
Under 55 |
3% |
Dopo 5 mesi |
Dal 1 Gennaio 2022 |
|
Over 55 |
3% |
Dopo 7 mesi |
dal 1 Gennaio 2022 |
La tabella indica la riduzione come “dopo 5 mesi” e “dopo 7 mesi”: è lo stesso concetto espresso in modo diverso, perché il taglio scatta il primo giorno del sesto mese (cioè quando i primi cinque sono conclusi) e il primo giorno dell’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni.
Importante
Chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda subisce la riduzione del 3% più tardi: non dal sesto mese, ma dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione. È una differenza che vale due mensilità piene e riguarda gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
NASpI: cosa succede quando si trova un lavoro a tempo indeterminato?
Se percepisci la NASpI e firmi un contratto a tempo indeterminato, di regola l’indennità non viene più versata e si verifica la decadenza: non appena il nuovo datore di lavoro invia all’INPS la comunicazione di assunzione, l’Istituto chiude la prestazione. L’unica eccezione è quella del reddito basso: se il reddito annuo previsto non supera 8.500 € e lo comunichi all’INPS entro 30 giorni, la NASpI prosegue in misura ridotta fino alla sua scadenza naturale.
La decadenza scatta anche quando il nuovo lavoro a tempo indeterminato prevede un periodo di prova. Se però è il datore di lavoro a recedere durante la prova, la cessazione è involontaria e puoi presentare domanda per una nuova NASpI.
Attenzione
Attenzione a una regola introdotta dal 1° gennaio 2025: chi si è dimesso volontariamente da un rapporto a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti deve poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione maturate dopo quelle dimissioni per avere diritto alla nuova prestazione. Restano escluse da questo requisito le dimissioni per giusta causa, la risoluzione consensuale in sede protetta e le dimissioni nel periodo tutelato di maternità e paternità.
Discorso diverso se sei tu a non accettare di proseguire il lavoro una volta superato il periodo di prova. In quel caso non si tratta di licenziamento ma di dimissioni volontarie e, salvo le ipotesi tutelate viste sopra, non hai diritto all’indennità di disoccupazione.
Contratto a chiamata e NASpI
Il contratto di lavoro intermittente è un contratto, a tempo determinato o indeterminato, con cui un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzare la sua prestazione in modo discontinuo.
Con il contratto a chiamata la NASpI non si perde, ma il trattamento cambia a seconda del tipo di contratto:
- con obbligo di risposta alla chiamata (quindi con indennità di disponibilità): se il rapporto ha durata pari o inferiore a sei mesi, la NASpI è sospesa per tutta la durata del rapporto. In alternativa, se il reddito previsto (indennità di disponibilità compresa) non supera 8.500 € annui lordi e lo comunichi all’INPS entro 30 giorni, la NASpI continua a essere pagata in misura ridotta;
- senza obbligo di risposta alla chiamata: la sospensione opera solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, quindi per i giorni in cui non lavori l’indennità continua a essere erogata.
Importante
Nel calcolo del reddito annuo previsto va inclusa anche l’indennità di disponibilità che ti aspetti di ottenere con il contratto a chiamata. È la voce che più spesso viene dimenticata e che fa sforare la soglia degli 8.500 €.
Se invece svolgi prestazioni saltuarie e vuoi capire fino a che punto puoi lavorare senza perdere l’indennità, ne parliamo nella guida su come non perdere la NASpI con i lavori occasionali.
NASpI e nuovo lavoro autonomo
Esiste un’altra casistica che permette di continuare a percepire la NASpI e lavorare: quella di chi avvia un nuovo lavoro autonomo, un’impresa individuale o una collaborazione parasubordinata, magari aprendo una partita IVA.
Se dal nuovo lavoro autonomo prevedi un reddito non superiore a 5.500 € annui, la NASpI non si perde: viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo che va dalla data di inizio dell’attività alla fine del periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione viene poi ricalcolata d’ufficio con la dichiarazione dei redditi.
Attenzione a non confondere le due cose: la legge non dice che la NASpI diventa pari all’80% del reddito, dice che alla NASpI si sottrae l’80% del reddito previsto. Sono due importi molto diversi.
Il lavoratore deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività (o entro un mese dalla domanda di NASpI, se l’attività era già in corso), dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L’autodichiarazione entro il 31 marzo dell’anno successivo riguarda invece solo chi è esentato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi: per tutti gli altri il conguaglio avviene d’ufficio con la dichiarazione dei redditi. Chi è tenuto all’autodichiarazione e non la presenta deve restituire tutta la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività.
Anticipo della NASpI: dal 2026 arriva in due rate
Chi decide di avviare un’attività autonoma mentre percepisce la NASpI può chiedere la liquidazione anticipata, cioè l’anticipo della NASpI: tutta la somma della disoccupazione che gli spetta e che non ha ancora percepito. La domanda va presentata all’INPS in via telematica, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oppure dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa.
Importante
Dal 1° gennaio 2026 l’anticipo della NASpI non si riceve più in un’unica soluzione: viene erogato in due rate. La prima è pari al
70% dell’intero importo; la seconda, pari al restante
30%, viene corrisposta al termine della durata teorica della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla domanda di anticipazione, previa verifica che il lavoratore non si sia rioccupato con un rapporto di lavoro subordinato e non sia titolare di pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidità). Trovi il dettaglio nella guida alla
NASpI anticipata.
Se inizi un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dall’anticipo, devi restituire per intero l’anticipazione ricevuta. Ci sono però due eccezioni: non si restituisce nulla se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa di cui hai sottoscritto una quota di capitale sociale; e la restituzione è limitata alla parte corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato quando non hai potuto proseguire l’attività d’impresa per una causa sopravvenuta a te non imputabile.
NASpI e dimissioni volontarie
Può accadere che, durante la percezione dell’indennità, tu accetti un nuovo lavoro a tempo determinato e poi decida di dimetterti da quel nuovo impiego. In caso di dimissioni volontarie da un lavoro a tempo determinato hai comunque diritto a riprendere la tua NASpI, ma solo al termine del contratto stipulato in precedenza.
Attenzione
Non è quindi possibile anticipare l’erogazione della NASpI in caso di cessazione anticipata per dimissioni volontarie. La NASpI riprenderà solo dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto a termine: per il calcolo del periodo di sospensione conta la durata di calendario del rapporto, non le giornate effettivamente lavorate.
Come riattivare la NASpI dopo la sospensione?
L’indennità NASpI viene sospesa quando inizi un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi. Una volta concluso quel rapporto, la NASpI sospesa riprende ad essere erogata in automatico per il periodo residuo che ti spettava al momento della sospensione: non occorre presentare una nuova domanda e non è necessario che tu resti senza lavoro.
Negli altri casi (contratto a termine superiore ai sei mesi oppure contratto a tempo indeterminato) la NASpI decade, a meno che il reddito annuo previsto non superi 8.500 € e tu lo comunichi entro 30 giorni. Dopo la decadenza l’indennità riprende soltanto se vieni licenziato di nuovo, previa presentazione di una nuova domanda e nel rispetto dei requisiti contributivi.
Se interrompo la NASpI posso riprenderla?
Sì, ma solo entro limiti precisi, e conviene conoscerli prima di firmare. La sospensione della NASpI non può superare complessivamente sei mesi: se ti rioccupi con contratti che si susseguono senza interruzione, ciascuno non superiore a sei mesi ma la cui somma supera il semestre, scatta la decadenza. Allo stesso modo, se un contratto inizialmente inferiore ai sei mesi viene prorogato oltre il semestre, la decadenza decorre dalla data della proroga.
Finché resti dentro il semestre, invece, la ripresa è automatica e il periodo residuo non si perde: la NASpI riparte da dove si era fermata, con lo stesso décalage che avevi maturato.
NASpI sospesa in attesa di istruttoria: cosa significa?
Molti leggono nel fascicolo INPS la dicitura “sospesa in attesa di istruttoria” e temono di aver perso il diritto. È un’altra cosa: qui la prestazione non è sospesa perché hai trovato lavoro, ma perché l’Istituto sta verificando la pratica, per esempio dopo una comunicazione di reddito o un’assunzione da controllare.
Cosa succede se la NASpI non viene riattivata? Se l’indennità non riprende in automatico dopo la fine del lavoro, accedi alla tua area personale di MyINPS e verifica lo stato dei pagamenti. Nella stessa area trovi anche il fascicolo previdenziale del cittadino, dove sono tracciate le comunicazioni ricevute dall’Istituto. Se la posizione resta ferma, invia una nuova comunicazione NASpI-Com con i dati corretti oppure rivolgiti a un patronato: nella maggior parte dei casi si tratta di una comunicazione mancante o incompleta, non di una decadenza.
Se invece la NASpI è finita davvero e sei ancora senza lavoro, puoi valutare le altre misure di sostegno al reddito: dall’Assegno di Inclusione al Supporto per la formazione e il lavoro, fino alla DIS-COLL per i collaboratori.
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2026. Guida rivista e verificata alla luce del d.lgs. n. 22/2015 e delle circolari INPS. Aggiornati gli importi della NASpI, la regola del décalage per chi ha compiuto 55 anni, la soglia dei sei mesi, gli obblighi di comunicazione con il NASpI-Com, il calcolo della riduzione nel lavoro autonomo, il requisito contributivo introdotto dal 2025 dopo le dimissioni volontarie e le nuove modalità di erogazione dell’anticipo. Aggiunte le sezioni sulla ripresa dopo la sospensione e sulla NASpI sospesa in attesa di istruttoria.
Buonasera, io sono percettrice di naspi, ho chiesto la sospensione perché ho accettato un contratto MOG di tre mesi a 10 ore alla settimana, l’agenzia che mi ha assunto vuole rinnovarmi il contratto di altri due mesi. La mia domanda è: per non perdere la naspi tra un contratto e l’altro deve passare del tempo oppure oppure il rinnovo può essere istantaneo? Grazie per l’attenzione
Buonasera signora Cairoli,
Grazie per la domanda, che riguarda un aspetto piuttosto tecnico della gestione della sospensione NASpI in caso di rinnovo del contratto.
In linea generale, la sospensione della NASpI si applica ai contratti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: in questi casi l’indennità non decade, ma viene sospesa per il periodo di impiego e può essere richiesta la riattivazione al termine del contratto, se permangono i requisiti. Ogni variazione del rapporto di lavoro (compreso un eventuale rinnovo) andrebbe comunque comunicata tempestivamente all’INPS, perché è l’ente a valutare, caso per caso, se il rinnovo si configura come prosecuzione del rapporto sospeso oppure come nuovo evento da gestire separatamente.
Non essendo in grado di darle con certezza la regola esatta su eventuali intervalli minimi tra un contratto e l’altro (aspetto che può dipendere anche dalla tipologia contrattuale e dalle modalità con cui è stata comunicata la sospensione), le consiglio di verificare la sua situazione specifica contattando direttamente l’INPS al numero verde 803164 (da rete fissa) o 06164164 (da cellulare), oppure consultando il suo Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, dove può anche comunicare la variazione contrattuale in modo formale.
Un saluto
Salve, ho un contratto intermittente e nel mentre percepisco la Naspi. Sto dando le dimissioni, per un contratto di lavoro indeterminato. La naspi si blocca automaticamente o devo fare richiesta? E poi c’è il rischio che io debba ritornare i soldi percepiti dalla naspi, perché sto dando le dimissioni, per un nuovo contratto di lavoro?
Buongiorno signora Gentile,
Le rispondo con le informazioni generali che possiamo darle, ricordandole che per il suo caso specifico è sempre meglio avere una conferma diretta dall’INPS (numero verde 803164 o 06164164, oppure tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS).
Per essere certa delle tempistiche e delle modalità corrette di comunicazione nel suo caso specifico, le consiglio di contattare l’INPS prima di formalizzare le dimissioni, così da avere indicazioni precise e aggiornate. Può anche consultare il nostro approfondimento NASpI: sospensione e come comunicare se si trova lavoro per maggiori dettagli sulla procedura.
Un saluto
Ho sospeso la naspi per un contratto determinato di 5 mesi. Se dopo un mese mi dimetto e trovo subito un nuovo contratto lavorativo di 4 mesi, la naspi riprende in automatico? O perdo i mesi che mi restano? Grazie
Buongiorno signora Dolce,
Il suo caso riguarda due aspetti diversi della normativa NASpI, quindi le spiego il criterio generale così come indicato dall’INPS, così potrà orientarsi meglio.
Un saluto
Buongiorno. Durante il periodo di percepire la NASPI si può sospendere l’erogazione del ‘identità più volte se si trova lavoro a tempo determinato inferiore a 6 mesi o solo una volta !? Se è stata sospesa e ripresa per una volta pe un contratto determinato che non è andato al termine ma la NASPI è stato riattivato ,adesso dopo un altro contratto determinato di 5 mesi si deve riattivare la NASPI o si deve fare nuovamente la richesta di disoccupazione!?
Se si deve riattivare si riprende da dove si è fermata o si mette al calcolo anche i mesi lavorati con i contrati determinati !? Grazie!
Buongiorno signor Fanuta,
Le rispondo con i criteri generali validi per la sospensione e la riattivazione della NASpI, così come previsti dalla normativa INPS:
Detto questo, i termini esatti entro cui presentare la domanda di riattivazione e le eventuali eccezioni al suo caso specifico (avendo avuto già una sospensione e ripresa) dipendono dalla situazione contributiva e contrattuale concreta, che solo l’INPS può verificare consultando la sua posizione. Le consiglio quindi di verificare la sua situazione tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS oppure contattando il Contact Center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o 06164164 da cellulare, così da avere una conferma ufficiale e personalizzata sul suo caso.
Un saluto
La domanda di disoccupazione si blocca automaticamente ad avvenuta assunzione o bisogna avvisare inps?
Buongiorno signor Casella,
la NASpI non si interrompe in automatico nel momento in cui si trova una nuova occupazione: è il lavoratore a dover comunicare all’INPS l’avvenuta assunzione, poiché l’Istituto non riceve questa informazione in tempo reale.
In generale il criterio è questo:
Per una verifica puntuale sul suo caso specifico, le consiglio comunque di contattare direttamente l’INPS tramite il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile), oppure di controllare la propria posizione nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS.
Un saluto
Percepisco la NASPI da gennaio 25.
Ho sottoscritto un contratto a tempo determinato della durata di 3 settimane (dal 24 marzo all’ 11 aprile). Sono intenzionato, per miei motivi personali a lavorarne solo 2 delle 3 previste.
Vorrei sapere se la NASPI riprende in automatico alla fine delle previste 3 settimane o come mi ha detto il CAF, decade completamente non avendo lavorato la 3° settimana.
Grazie
Buongiorno signor Colasanto,
come spiegato nell’articolo, è importante distinguere tra sospensione e decadenza della NASpI: nel primo caso il diritto rimane e la prestazione riprende automaticamente al termine del rapporto di lavoro, senza bisogno di presentare una nuova domanda; nel secondo caso, invece, il diritto alla prestazione si perde definitivamente.
In generale, quando si accetta un contratto a tempo determinato di durata limitata, la NASpI viene sospesa e riprende automaticamente alla naturale scadenza del contratto stesso. Se però il rapporto di lavoro non arriva alla sua conclusione naturale perché è il lavoratore a interromperlo volontariamente (dimissioni), senza che vi sia una giusta causa, questa interruzione viene di norma trattata dall’INPS come causa di decadenza della prestazione, e non semplice sospensione.
Detto questo, la valutazione dipende dalle circostanze specifiche del suo caso (durata residua del contratto, motivazioni delle dimissioni, ecc.), quindi le consigliamo di avere una conferma scritta e ufficiale direttamente dall’INPS, contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 da cellulare, oppure verificando la propria posizione tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS, prima di prendere una decisione definitiva.
Per approfondire i meccanismi di sospensione e ripresa della NASpI può consultare la nostra guida completa: NASpI: sospensione e come comunicare se si trova lavoro.
Un saluto
Se una persona già sta percependo la naspi e successivamente viene inquadrata con un contratto di 5 mesi ma per motivi personali non riesce più a lavorare pertanto vuole dimettersi continuerà a percepire la naspi
Buongiorna signora Anna,
nel suo caso è importante distinguere due situazioni diverse, come spiegato nell’articolo: la sospensione della NASpI (che si verifica automaticamente per i contratti di lavoro fino a 6 mesi, senza bisogno di comunicazioni particolari) e la decadenza, cioè la perdita definitiva del diritto.
Il contratto di 5 mesi che ha accettato rientra nei casi di sospensione automatica: durante lo svolgimento di questo lavoro la NASpI residua resta “congelata” e potrebbe tornare a essere erogata se il rapporto termina per cause indipendenti dalla sua volontà (per esempio alla scadenza naturale del contratto).
Il punto delicato riguarda invece le dimissioni volontarie nel corso di questo nuovo contratto: come regola generale, le dimissioni per motivi personali (diversi dalla giusta causa) non danno diritto a percepire la NASpI, e potrebbero incidere anche sul residuo sospeso della prestazione precedente, facendolo decadere anziché riattivarlo.
Poiché si tratta di una valutazione che dipende dalle circostanze specifiche delle sue dimissioni, le consigliamo di verificare la sua posizione contattando direttamente l’INPS (numero verde 803.164 da rete fissa o 06.164.164 da cellulare) oppure consultando il suo Fascicolo previdenziale del cittadino, prima di procedere.
Un saluto
Se durante il mese di prova mi licenzio perché non riesco a fare quel lavoro posso tornare in Naspi sospesa dopo una settimana perché avevo trovato lavoro? grazie
Buongiorno signor Gregorio,
il caso delle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova è considerato dall’INPS come un’eccezione rispetto alla regola generale delle dimissioni volontarie: in linea di principio, chi si dimette durante il periodo di prova non perde il diritto alla NASpI, proprio perché il rapporto di lavoro non è ancora consolidato e la scelta di interrompere la prova viene equiparata, ai fini dell’indennità, a una causa non imputabile alla piena volontà del lavoratore.
Questo significa che, se la sua NASpI era stata sospesa per l’inizio del nuovo rapporto e lei si dimette entro il periodo di prova, potrebbe avere diritto a chiederne la riattivazione, senza necessità che siano trascorse le sei mensilità previste per i rapporti a tempo determinato.
Detto questo, la valutazione concreta dipende da elementi specifici della sua situazione (tipologia di contratto, durata del periodo di prova indicata, tempistiche di comunicazione all’INPS) che solo l’Istituto può verificare sul suo fascicolo. Le consiglio quindi di contattare il Contact Center INPS (803164 da rete fissa o 06164164 da cellulare) oppure di verificare la propria posizione tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino, così da avere conferma sulla riattivazione della sua NASpI sospesa.
Un saluto
Buonasera
Il 24 novembre 2025 ho fatto domanda per naspi
Poi il 9 gennaio ho iniziato a lavorare, ho comunicato all’imps tramite portale del nuovo lavoro
Il contratto viene rinnovato ogni mese con proroghe
La mia domanda è devo comunicare ogni volta la proroga all’imps!
Buonasera signora Russo,
Grazie per averci scritto. In generale, quando durante la fruizione della NASpI si trova un nuovo impiego, l’INPS deve essere informato tramite l’apposita comunicazione: se il contratto è a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, l’indennità viene sospesa (non decade), come spiegato nell’articolo che ha letto.
Per quanto riguarda le proroghe mensili del contratto, si tratta di variazioni della durata del rapporto di lavoro rispetto a quanto originariamente comunicato: è quindi opportuno tenerne traccia e segnalarle all’INPS, in modo che l’ente possa aggiornare correttamente il periodo di sospensione della NASpI ed evitare disallineamenti quando il rapporto terminerà e lei chiederà la riattivazione dell’indennità.
Non essendo un dato su cui possiamo darle una certezza assoluta valida per ogni caso specifico, le consigliamo di verificare la procedura esatta (se serve una nuova comunicazione ad ogni proroga o se è sufficiente indicare la nuova data di fine rapporto al termine) contattando direttamente l’INPS, tramite il Contact Center (803164 da rete fissa o 06164164 da cellulare) oppure consultando la sua posizione nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS.
Un saluto
Buongiorno, ieri mio padre ha ricevuto una cartella Inps per un recupero Naspi (periodo Gennaio 2015 – Settembre 2015) dato che in data 04/11/14 ha iniziato a lavorare in altra
Azienda. Lui ricorda di averlo comunicato, ma non saprei come provarlo in quanto non ho trovato alcun cartaceo… Nell’estratto conto contributivo è tutto corretto, naspi che termina il 03/11/14. L’azienda in cui lavorava da 16 anni era fallita e lui percepiva occasionalmente da Inps somme di liquidazione, quindi convinto di percepire quelle non ha mai controllato le diciture dell’estratto della banca che erano differenti (come ho potuto visionare io ora da un controllo…) Come comportarsi in questo caso?
Buongiorno signora Ambrogini,
capisco la sua preoccupazione: una richiesta di recupero NASpI a distanza di anni è sempre delicata, soprattutto quando manca la prova documentale della comunicazione di inizio lavoro.
Solo con la documentazione specifica alla mano si potrà capire se ci sono i margini per un ricorso o se sia più opportuno valutare una rateizzazione del debito.
Un saluto