Lavoro

Contratto di solidarietà: cos’è, come funziona e chi paga

Il 25 Agosto 2026 da Cristina - 6 minuti di lettura

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Contratto di solidarietà 2023

Per tutelare i lavoratori ed evitare i licenziamenti nei momenti di crisi aziendale, lo Stato prevede la stipulazione di contratti di solidarietà. Si tratta di una tipologia di contratto che prevede la riduzione o la sospensione delle ore lavorative, in cambio di una retribuzione a carico dell’INPS. Il Mio Bonus ti offre una guida completa e aggiornata sul contratto di solidarietà: in cosa consiste, come funziona, come si accumulano le ferie e come si calcola.

Che cos’è il contratto di solidarietà?

Il contratto di solidarietà consiste in uno strumento di integrazione salariale quando un’azienda in crisi è costretta a ridurre o sospendere l’orario di lavoro, ma vuole evitare il licenziamento dei suoi dipendenti.

Stipulato in accordo con i sindacati, il contratto di solidarietà è un contributo INPS che copre parte della retribuzione persa a causa della riduzione del lavoro. Infatti, in quanto misura di tutela all’occupazione, prevede un’integrazione salariale dell’80% della retribuzione durante le ore non lavorate.

I contratti di solidarietà sono stati istituiti dal Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726. Negli anni, questo strumento ha subìto diverse modifiche e aggiornamenti, fino ad arrivare alla sua forma attuale.

Durata del contratto di solidarietà

La durata dei contratti di solidarietà non può superare i 24 mesi (anche continuativi) in un quinquennio mobile per ogni dipendente, ovvero in un lasso temporale di 5 anni. Questo periodo può essere prorogato per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori siti nelle zone del sud Italia).

Oltre ai contratti di solidarietà, anche la cassa integrazione rappresenta uno strumento di integrazione salariale. Tuttavia, ciò che li differenzia, è che la cassa integrazione spetta anche in caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale. Il contratto di solidarietà, invece, si applica solo per le crisi aziendali.

Tipologie di contratto di solidarietà

Esistono due tipologie di contratti di solidarietà, ovvero:

  • contratti di solidarietà difensivi, stipulati durante crisi aziendali con lo scopo di evitare la riduzione del personale;
  • contratti di espansione, volti a favorire nuove assunzioni, riducendo le ore dei dipendenti già assunti senza, però, licenziarli.

Contratto di solidarietà: a chi spetta?

Contratto di solidarietà a chi spettaPossono ricorrere all’impiego dei contratti di solidarietà le aziende che:

  • presentano i requisiti per la CIGS (Cassa di Integrazione Straordinaria);
  • hanno impiegato una media di più di 15 dipendenti durante i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Sono, invece, escluse dai contratti di solidarietà le aziende:

  • sottoposte a procedure concorsuali;
  • in fase di fine lavoro (anche nell’edilizia);
  • con contratti a termine di natura stagionale.

Tutto il personale dell’azienda può beneficiare del contratto di solidarietà, ad eccezione delle seguenti categorie:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • dipendenti con un’anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato.

Quanto si percepisce con il contratto di solidarietà?

Il contratto di solidarietà viene pagato interamente dall’INPS, ma solitamente è l’impresa che lo anticipa in busta paga. Solo in alcuni casi, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Istituto.

L’importo del contratto di solidarietà è pari all’80% della retribuzione che spetterebbe al lavoratore nelle ore di sospensione lavorativa.

Esempio di calcolo della retribuzione con contratto di solidarietà
Ipotizziamo che un dipendente lavori 40 ore alla settimana e guadagni 1.600 euro al mese. Se l’azienda riduce il suo orario a part-time (20 ore) e stipula un contratto di solidarietà, lo stipendio si calcola come segue: 1.600 / 2 = 800 euro per il lavoro part-time, a carico dell’impresa. Degli altri 800 euro, si riceverà l’80% a carico dell’INPS, ovvero 640 euro. Quindi la retribuzione totale in busta paga sarà di 800 + 640 = 1.440 euro mensili.

Contratto di solidarietà: come funziona?

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Contratto di solidarietà ferie malattia maternitàPer evitare di licenziare i suoi dipendenti, un’azienda in crisi può ricorrere ai contratti di solidarietà e ridurre così l’orario di lavoro. In questo modo, l’azienda risparmierà parte degli stipendi, in quanto una parte di questi (l’80% dell’orario ridotto) sarà a carico dell’INPS.

In questo senso, le aziende possono agire riducendo l’orario lavorativo o sospendendolo del tutto. Nello specifico:

  • la riduzione dell’orario può essere giornaliera, settimanale o mensile
  • la sospensione “zero ore” prevede il rimborso dell’80% della busta paga del lavoratore. Durante questo periodo, però, l’interessato non può accedere ad altre indennità a sostegno del reddito.

Ferie

Durante il contratto di solidarietà le ferie vengono maturate e possono essere usufruite durante questo periodo.

Invece, le ferie sono a carico dell’azienda se vengono:

  • maturate prima della stipulazione del contratto di solidarietà;
  • godute dopo il termine del contratto di solidarietà.

Tredicesima e quattordicesima

Anche la tredicesima e la quattordicesima vengono regolarmente maturate durante il contratto di solidarietà. Il calcolo di queste due mensilità viene fatto in due quote:

  • la prima quota per il lavoro effettivamente svolto, quindi a carico del datore di lavoro;
  • la seconda quota per le ore non lavorate e per le quali si beneficia del contributo dell’INPS.

Malattia

Durante il contratto di solidarietà, l’indennità di malattia è prevista come da regolare contratto. In questo caso, però, bisogna distinguere due casistiche a seconda della modalità di riduzione del lavoro:

  • in caso di riduzione orizzontale dell’orario lavorativo, il lavoratore in malattia riceve sia l’integrazione salariale (per le ore di riduzione non lavorate) che l’indennità di malattia per le ore in cui era prevista la prestazione lavorativa;
  • in caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro, se la malattia si verifica durante una giornata di sospensione, allora il lavoratore riceve l’integrazione salariale dell’INPS. Se, invece, la malattia si verifica durante l’attività lavorativa, allora riceve solo la prestazione di malattia.

Maternità e congedo parentale

In caso di gravidanza, la lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatorio. In questo caso, il contributo previsto dalla maternità obbligatoria ha la priorità sull’integrazione salariale del contratto di solidarietà.

Il congedo parentale, essendo facoltativo, è previsto solo per i periodi effettivi di attività lavorativa. Per i periodi di sospensione dal lavoro, invece, viene erogato il trattamento di integrazione salariale dell’INPS.

Contratto di solidarietà: come richiederlo?

Contratto di solidarietà come richiederloQuando un’azienda è in crisi, può iniziare la procedura di stipula di uno o più contratti di solidarietà con i suoi dipendenti. Pertanto, è un’operazione che deve realizzare il datore di lavoro, mentre i lavoratori non devono fare nulla.

Per prima cosa, il datore di lavoro deve rivolgersi ai sindacati aziendali, comunicando loro:

  • la causa di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
  • la durata;
  • il numero di dipendenti interessati da questa decisione.

Dopo un’analisi della situazione di crisi aziendale, si procede con l’attivazione dei contratti di solidarietà. Il datore di lavoro deve inviare il Modello CIGS/SOLID-1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allegando i contratti di solidarietà stipulati.

Una volta emanato il Decreto di concessione del trattamento, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all’INPS competente del territorio. Quest’ultimo autorizzerà l’azienda ad inserire a conguaglio la somma erogata ai lavoratori inerente l’integrazione salariale.

Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.


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La sua richiesta
  • Simone Alessandri

    Sono in contratto di solidarietà, ma i giorni che l’azienda mi chiede di lavorare per motivi familiari non posso essere presente.
    Non ho ferie e permessi.
    Posso chiedere aspettativa non retribuita per quelle ore?

    • Andrea

      Buongiorno signor Alessandri,

      La possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita esiste in linea generale nel nostro ordinamento, indipendentemente dal fatto di essere in contratto di solidarietà. In particolare, la Legge 53/2000 (art. 4) prevede il diritto a richiedere un’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari, da concordare con il datore di lavoro.

      Tenga presente però che:

      1. Il CCNL applicato conta. Le modalità concrete (durata massima, documentazione richiesta, tempistiche di preavviso) dipendono dal contratto collettivo applicato alla Sua azienda, che può prevedere condizioni più favorevoli o procedure specifiche.
      2. Serve l’accordo con l’azienda. Anche quando il diritto è previsto dalla legge o dal CCNL, la richiesta va formalizzata e concordata con il datore di lavoro, che valuterà la compatibilità con le esigenze organizzative.
      3. Non è automaticamente legata al contratto di solidarietà. Il contratto di solidarietà regola la riduzione/sospensione dell’orario con integrazione INPS, ma non incide direttamente sul diritto all’aspettativa, che segue le regole generali del rapporto di lavoro.

      Le consiglio di verificare il testo del CCNL applicato al Suo contratto e di rivolgersi all’ufficio del personale o a un patronato/consulente del lavoro per formalizzare correttamente la richiesta nel Suo caso specifico.

      Un saluto

  • Vito.S.

    Salve, io jo un contrattp part-time a 24 ore settimanali, l’azienda ha poi firmato un accordo sia con i sindacati che con noi riducendo il nostro orario da 24 a 16 ore nel periodo dal 1novembre al 31 marzo. Mi chiedevo se era possibile attivare gli enti bilaterali pagate regolarmente per le ore mancanti senza annullare l’accordo sindacale firmato. Grazie

    • Andrea

      Buongiorno signor Vito,

      la ringrazio per la domanda, che riguarda un aspetto piuttosto tecnico e specifico del suo caso.

      In linea generale, gli enti bilaterali di categoria possono erogare prestazioni integrative previste dai rispettivi regolamenti e dal CCNL applicato (ad esempio a sostegno del reddito in caso di riduzione dell’orario), e si tratta di trattamenti distinti rispetto all’integrazione salariale INPS legata al contratto di solidarietà. L’attivazione di una prestazione dell’ente bilaterale, di per sé, non comporta l’annullamento dell’accordo sindacale già sottoscritto: quest’ultimo resta la base giuridica della riduzione di orario, mentre l’eventuale intervento dell’ente bilaterale si aggiungerebbe come ulteriore forma di sostegno.

      Detto questo, la cumulabilità concreta tra le due prestazioni (integrazione INPS + prestazione dell’ente bilaterale) dipende dal regolamento specifico dell’ente bilaterale del suo settore e dalle clausole dell’accordo sindacale firmato, elementi che non possiamo verificare noi. Le consiglio quindi di:

      1. Contattare l’ente bilaterale di categoria. Chieda direttamente al suo sportello se la prestazione richiesta è compatibile con l’integrazione salariale del contratto di solidarietà già attivo.
      2. Rivolgersi al sindacato firmatario dell’accordo. Potrà confermarle se l’accordo prevede o esclude espressamente l’accesso a prestazioni ulteriori.
      3. Verificare con l’INPS. Tramite il numero 803164 (gratuito da rete fissa) o 06164164 (da cellulare) può avere conferma sulla gestione dell’integrazione salariale nel suo caso specifico.

      Un saluto

  • Maurizio Fenocchio

    Alla scadenza della CDS l’azienda può procedere al licenziamento individuale?

    • Andrea

      Buongiorno signor Fenocchio,

      la domanda che pone riguarda un aspetto delicato di diritto del lavoro, quindi le do le indicazioni generali che possiamo confermare con certezza, rimandandola per il caso concreto a fonti più autorevoli.

      1. Vincoli durante il contratto. Il contratto di solidarietà nasce proprio per evitare i licenziamenti nel periodo di crisi: durante la sua vigenza, l’accordo sindacale stipulato dall’azienda prevede solitamente un impegno a non procedere a licenziamenti per motivi economici legati alla stessa causale che ha portato alla riduzione di orario.
      2. Dopo la scadenza. Terminato il periodo di solidarietà, questo vincolo specifico normalmente decade, salvo che l’accordo aziendale/sindacale non preveda espressamente un periodo di ulteriore “non licenziabilità” successivo alla scadenza (clausola che va verificata caso per caso nel testo dell’accordo). In assenza di tale clausola, l’azienda torna in linea di principio nella facoltà di applicare le ordinarie procedure di licenziamento individuale, nel rispetto delle norme generali (giusta causa, giustificato motivo, eventuale procedura ex art. 7 Statuto dei Lavoratori, ecc.).

      Le consiglio quindi di verificare con attenzione il testo dell’accordo sindacale specifico applicato in azienda, e per la valutazione del suo caso personale di rivolgersi a un consulente del lavoro, a un legale o al sindacato di riferimento, oltre che ai canali INPS (803164 da rete fissa, 06164164 da mobile) per eventuali aspetti previdenziali collegati.

      Un saluto

  • Damian M.

    Salve , Sono un lavoratore metalmeccanico soggetto al contratto di solidarietà difensivo e mi piacerebbe sapere con esattezza la formula per calcolare le ferie e par maturati durante i periodi di solidarietà . Nel specifico caso ultimamente nell’azienda ci facciamo circa 2-3 giornate ( 16-24 ore) al mese di solidarietà a lavoratore . Con la formula esatta posso verificare se i conti delle ferie/par residue sono coretti da parte dell’azienda , vi ringrazio in anticipo

    • Andrea

      Buon pomeriggio,
      per comprendere la formula ipotizziamo che un dipendente lavori 40 ore alla settimana e guadagni 1.600 euro al mese. Se l’azienda riduce il suo orario a part-time (20 ore) e stipula un contratto di solidarietà, lo stipendio si calcola come segue: 1.600 / 2 = 800 euro per il lavoro part-time, a carico dell’impresa.
      Un saluto

  • Aldo Faiella

    Ho 59 anni e 4 mesi, più di 37di contributi versati, lavoro in azienda Tenaris Dalmine ho appuntamento per discutere prepensionamento con accompagnamento, a cosa devo puntare per ottenere il massimo di pensione con contratto di solidarietà?

    • Cristina

      Buongiorno,
      Il contratto di solidarietà non c’entra nulla con il pensionamento, ma è uno strumento usato dalle aziende in accordo con i sindacati per evitare i licenziamenti di massa, continuando a pagare la retribuzione ai suoi dipendenti e una parte è a carico dell’INPS.

      Un saluto!

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