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Indennità di discontinuità 2026: requisiti, importo e domanda per i lavoratori dello spettacolo

Il 14 Ottobre 2026 da Cristina - 9 minuti di lettura
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Indennità di discontinuità: musicista con la chitarra seduto sul palco di un teatro vuoto

L’indennità di discontinuità è il sostegno economico dell’INPS per i lavoratori dello spettacolo che alternano periodi di lavoro e periodi di fermo: gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che rientrano nelle categorie previste (autonomi, a termine, intermittenti). Tra i requisiti servono un reddito IRPEF fino a 35.000 € (il limite in vigore dal 2026) e almeno 51 giornate di contributi nell’anno precedente. La finestra per le domande del 2026 si è chiusa il 30 aprile: la prossima scade il 30 aprile 2027, salvo modifiche della legge di Bilancio. In questa guida vediamo requisiti, quanto spetta, come si calcola e come fare domanda.

Cos’è l’indennità di discontinuità

L’indennità di discontinuità (che l’INPS chiama anche IDIS) esiste dal 1° gennaio 2024 ed è una misura strutturale, cioè non legata a un bonus di un solo anno. Serve a coprire, almeno in parte, i periodi di non lavoro tipici del settore dello spettacolo, dove i contratti durano spesso pochi giorni o poche settimane.

A differenza della NASpI, non indennizza la perdita involontaria di un posto di lavoro: guarda all’anno precedente e riconosce un importo per una parte delle giornate in cui non hai lavorato. Per questo puoi chiederla anche se al momento della domanda stai lavorando. Viene pagata in un’unica soluzione, una volta l’anno, dopo la chiusura delle domande.

È una delle tutele per chi ha un reddito discontinuo, insieme alla DIS-COLL per i collaboratori e all’ISCRO per gli autonomi con partita IVA iscritti alla Gestione separata. Le altre le trovi nella nostra sezione dedicata alla disoccupazione.

Importante
La domanda va presentata ogni anno entro il 30 aprile e riguarda l’anno precedente. Il termine è a pena di decadenza: se lo superi, per quell’anno l’indennità è persa. Per il 2026 la finestra è chiusa; la prossima scadenza è il 30 aprile 2027.

A chi spetta: le categorie di lavoratori dello spettacolo

L’indennità riguarda solo i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell’INPS. Puoi rientrare se sei:

  • un lavoratore autonomo dello spettacolo, compresi i collaboratori coordinati e continuativi;
  • un dipendente a tempo determinato che svolge attività artistica o tecnica direttamente legata alla produzione e alla realizzazione dello spettacolo;
  • un dipendente a tempo determinato con altre mansioni, ma solo di queste categorie: operatori di cabina dei cinema; impiegati amministrativi e tecnici alle dipendenze di enti e imprese che organizzano pubblici spettacoli (come i teatri), di radio, televisioni e imprese dell’audiovisivo, di imprese di produzione cinematografica, doppiaggio e sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio e autisti degli stessi datori di lavoro; impiegati e operai degli spettacoli viaggianti; dipendenti delle imprese di noleggio e distribuzione dei film;
  • un lavoratore intermittente (a chiamata), anche a tempo indeterminato, purché senza indennità di disponibilità.

Restano fuori i dipendenti a tempo indeterminato del settore (con l’eccezione degli intermittenti senza indennità di disponibilità) e chi ha già una pensione diretta, come vediamo tra i requisiti.

Requisiti per l’indennità di discontinuità nel 2026

Per ottenere l’indennità devi avere tutti questi requisiti al momento della domanda:

  • essere cittadino dell’Unione europea oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, con un permesso di soggiorno valido;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • avere avuto, nell’anno precedente, un reddito IRPEF non superiore a 35.000 € (il limite era di 30.000 € fino al 2025);
  • avere almeno 51 giornate di contributi accreditati al Fondo spettacolo nell’anno precedente;
  • avere avuto, nell’anno precedente, un reddito da lavoro proveniente in prevalenza dalle attività dello spettacolo;
  • non aver avuto nell’anno precedente un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nemmeno per pochi giorni (fanno eccezione gli intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità);
  • non essere titolare di una pensione diretta, compresa l’APE Sociale.

Il reddito che conta è il reddito complessivo ai fini IRPEF, quello che risulta dalla dichiarazione dei redditi, e non solo quello che guadagni con lo spettacolo. Tra i requisiti non c’è l’ISEE. L’INPS controlla i dati di reddito incrociandoli con quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Come si contano le 51 giornate

Valgono i contributi accreditati al Fondo spettacolo, esclusi quelli dei rapporti a tempo indeterminato. Contano anche i contributi figurativi per la maternità obbligatoria e il congedo parentale indennizzati, ma solo per i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria durante l’astensione.

Non contano invece le giornate coperte nello stesso anno da indennità di discontinuità, NASpI o ALAS (l’indennità di disoccupazione per gli autonomi dello spettacolo). Puoi controllare le tue giornate nell’estratto conto contributivo del Fascicolo previdenziale.

Dal 2026 c’è una regola più favorevole per gli attori del cinema e dell’audiovisivo: il requisito contributivo è soddisfatto anche con almeno 15 giornate nell’anno precedente oppure con almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti.

Quanto spetta e per quanti giorni

In breve: i giorni indennizzati sono un terzo delle giornate di contributi e ogni giorno vale il 60% della retribuzione media giornaliera. Entrambi i conti si basano sull’anno precedente alla domanda.

I giorni pagati sono un terzo delle giornate di contributi accreditate al Fondo spettacolo nell’anno precedente. C’è però un tetto: le giornate di lavoro, quelle coperte da altri contributi o da altre indennità e quelle di indennità di discontinuità, sommate, non possono superare 312 giornate nell’anno. Non si pagano i giorni già coperti da malattia, maternità, infortunio, disoccupazione o cassa integrazione.

L’importo giornaliero è pari al 60% della tua retribuzione media giornaliera nello spettacolo: l’INPS prende i compensi imponibili dell’anno precedente e li divide per le giornate con contributi. L’importo giornaliero non può comunque superare il minimale giornaliero contributivo fissato ogni anno dall’INPS, e si usa quello dell’anno in cui hai lavorato: per l’indennità pagata nel 2026, relativa al lavoro del 2025, il tetto è di 57,32 € al giorno.

Voce Regola
Giorni indennizzati 1/3 delle giornate di contributi al Fondo spettacolo dell’anno precedente
Tetto annuo complessivo 312 giornate
Importo giornaliero 60% della retribuzione media giornaliera
Importo giornaliero massimo (lavoro 2025, pagato nel 2026) 57,32 €
Pagamento in un’unica soluzione

Un esempio con numeri semplici. Nell’anno precedente hai 100 giornate di contributi al Fondo spettacolo, 25 giornate di contributi in un’altra gestione e 25 giornate di NASpI. Il tetto non è un problema (312 meno 150 lascia spazio per 162 giornate), quindi le giornate indennizzabili sono 33, cioè un terzo di 100. Se i tuoi compensi imponibili nello spettacolo erano di 6.000 €, la retribuzione media è di 60 € al giorno e l’indennità giornaliera è di 36 € (il 60%). Il totale è di 1.188 € lordi, cioè 33 giornate per 36 €.

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Due cose da sapere sull’importo finale. L’indennità è tassata: concorre al reddito IRPEF ed è trattata come i compensi che sostituisce. L’INPS applica la ritenuta d’acconto; se la ricevi al posto di un reddito da lavoro autonomo, la ritenuta non viene fatta se nella domanda dichiari di essere in regime forfettario. Inoltre i fondi sono limitati: se le domande accolte superano le risorse dell’anno, l’INPS riduce in proporzione l’importo per tutti.

Per le giornate pagate ricevi anche i contributi figurativi, che contano per la pensione. Sull’indennità non è previsto invece l’assegno per il nucleo familiare.

Come fare domanda e scadenze

La domanda si presenta in via telematica (sito INPS, patronato o Contact Center), ogni anno, da gennaio al 30 aprile, e riguarda l’anno precedente. Per il 2026 il servizio è stato aperto dal 19 gennaio al 30 aprile 2026 per l’anno 2025: questa finestra è chiusa. La prossima riguarderà il lavoro svolto nel 2026 e scadrà il 30 aprile 2027, salvo modifiche della prossima legge di Bilancio.

Per presentare la domanda in autonomia, sul sito dell’INPS:

  1. vai su “Sostegni, Sussidi e Indennità”, poi “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”;
  2. nella sezione “Strumenti” clicca su “Vedi tutti” e apri il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
  3. entra con SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
  4. scegli “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo” e compila la domanda con le dichiarazioni sui requisiti.

Se non hai un’identità digitale puoi rivolgerti a un patronato, che può inviare la domanda per te. In alternativa puoi chiamare il Contact Center INPS al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) o allo 06 164164 da cellulare (a pagamento secondo la tariffa del tuo gestore).

Attenzione
Nella domanda dichiari i requisiti sotto la tua responsabilità. L’INPS paga sulla base di quanto dichiarato e dei dati che ha, ma può fare controlli anche dopo: se un requisito manca, può chiedere la restituzione delle somme, oltre alle sanzioni previste.

Quando arriva il pagamento

L’INPS inizia a esaminare le domande da maggio, dopo la chiusura del servizio, e deve concluderne la valutazione entro il 30 settembre di ogni anno. L’indennità viene pagata in un’unica soluzione, con la modalità di pagamento che hai indicato nella domanda. Per le domande del 2026 la valutazione doveva chiudersi entro il 30 settembre 2026: se non hai ancora notizie, controlla lo stato della pratica nella tua area personale.

Puoi seguire lo stato della pratica nella stessa sezione del sito in cui hai fatto domanda: lì trovi le ricevute, i provvedimenti e lo stato dei pagamenti, e puoi aggiornare le modalità di pagamento se serve.

Le prestazioni che non si cumulano

Per le stesse giornate dell’anno di riferimento, l’indennità di discontinuità non si cumula con:

Se nell’anno precedente prendevi l’assegno ordinario di invalidità, nella domanda puoi scegliere l’indennità di discontinuità al suo posto: l’assegno resta sospeso per tutto il periodo coperto dall’indennità.

L’indennità non ti impedisce di chiedere la NASpI se perdi un lavoro dipendente senza averlo deciso tu: in quel caso la domanda di NASpI va fatta entro 68 giorni dalla fine del contratto, come sempre. Se hai una carica elettiva, puoi avere l’indennità solo se il compenso è un semplice gettone di presenza.

Se la domanda viene respinta

Se l’INPS respinge la domanda hai due strade:

  • la richiesta di riesame, dal dettaglio della domanda con il tasto “Chiedi riesame”, entro 30 giorni da quando hai avuto notizia del rifiuto (il termine non è perentorio), spiegando i motivi e allegando i documenti utili;
  • il ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni, online o tramite patronato.

Altri aiuti per chi lavora nello spettacolo

Con un lavoro discontinuo può valere la pena guardare anche ad altre misure:

  • la NASpI, se un contratto da dipendente finisce senza tua scelta;
  • l’ISCRO, se sei un autonomo con partita IVA iscritto alla Gestione separata INPS (ha requisiti propri di reddito e di anzianità);
  • la guida per chi lavora come lavoratore autonomo, con gli aiuti e gli obblighi principali.

Se hai un ISEE basso, controlla se la tua famiglia rientra nei requisiti dell’Assegno di Inclusione.

Altre domande frequenti

Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.

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