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Si parla di dimissioni per giusta causa quando il lavoratore lascia il posto perché il comportamento del datore di lavoro rende impossibile proseguire il rapporto, ad esempio quando lo stipendio non viene pagato oppure quando il lavoratore subisce molestie e vessazioni sul luogo di lavoro. Riguardano i lavoratori dipendenti e rientrano, insieme alle dimissioni rese nel periodo tutelato di maternità e paternità e alla risoluzione consensuale davanti all’Ispettorato del lavoro, nei pochi casi di dimissioni che possono aprire la strada alla NASpI, l’indennità di disoccupazione INPS. Non basta però indicare la giusta causa nel modulo telematico: serve un fatto grave e documentabile, l’INPS chiede di allegare i documenti che mostrano la volontà di far valere le proprie ragioni contro l’azienda e, se un giudice dovesse escludere la giusta causa, l’indennità già incassata va restituita.
Cosa sono le dimissioni per giusta causa e cosa dice la legge
Le dimissioni per giusta causa sono disciplinate dall’articolo 2119 del Codice civile, che consente a ciascuna delle parti di recedere senza preavviso, nei contratti a tempo indeterminato, quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. In pratica: non stai lasciando il posto per una scelta personale, ma perché il datore di lavoro ha tenuto un comportamento talmente grave da rendere insostenibile continuare a lavorare per lui.
La differenza rispetto alle dimissioni volontarie ordinarie è sostanziale e si vede subito in busta paga. Chi si dimette volontariamente deve rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato e, di regola, non accede all’indennità di disoccupazione. Chi invece si dimette per giusta causa può interrompere immediatamente il rapporto, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico dell’azienda e può presentare domanda di disoccupazione all’INPS, che valuta il caso concreto sulla base dei motivi dichiarati e dei documenti allegati.
C’è però un punto che genera moltissime incomprensioni: la giusta causa non è una casella da spuntare. Non basta scrivere “mi dimetto per giusta causa” nel modulo telematico per ottenere automaticamente la tutela. Serve un fatto oggettivo, grave e dimostrabile, e serve documentarlo con documenti, date e comunicazioni scritte. L’INPS può chiedere le prove e, in caso di contestazione da parte dell’azienda, la parola finale spetta al giudice del lavoro. Per questo la raccolta delle prove viene prima dell’invio del modulo, mai dopo.
Nessun preavviso a tuo carico e, con i requisiti contributivi e le prove in mano, la possibilità di chiedere la disoccupazione.
Esempi e motivi riconosciuti come giusta causa
La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno individuato negli anni una serie di ipotesi tipiche di giusta causa. Non si tratta di un elenco chiuso, perché la valutazione è sempre ancorata al caso concreto, ma conoscere gli esempi più frequenti aiuta a capire se la tua situazione può rientrarvi. Il denominatore comune è sempre lo stesso: un inadempimento grave del datore di lavoro che colpisce la dignità, la sicurezza o il diritto alla retribuzione di chi lavora.
Il caso più diffuso in assoluto è il mancato pagamento della retribuzione. Non basta un ritardo isolato di qualche giorno: deve trattarsi di un ritardo reiterato e significativo, tale da compromettere il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. Molto rilevante è anche l’omesso versamento dei contributi previdenziali, perché incide sulla futura pensione e sulla stessa copertura contro la disoccupazione: chi arriva all’età pensionabile con una carriera contributiva piena di buchi rischia di dover ricorrere a prestazioni assistenziali come l’assegno sociale, con requisiti molto più stringenti.
Ecco le ipotesi più comunemente riconosciute nella prassi:
- Mancato o ritardato pagamento dello stipendio in modo sistematico e prolungato
- Omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all’INPS
- Mobbing, vessazioni, condotte persecutorie o isolamento professionale
- Molestie sessuali o comportamenti lesivi della dignità della persona
- Demansionamento, cioè assegnazione stabile a mansioni inferiori al livello contrattuale
- Trasferimento illegittimo ad altra sede senza comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive
- Violazione delle norme di sicurezza che espone il dipendente a un rischio concreto
- Modifica peggiorativa e unilaterale delle condizioni di lavoro concordate
Attenzione a non confondere le dimissioni per giusta causa con il licenziamento, che è l’atto con cui è l’azienda a interrompere il rapporto e segue regole e costi tutti suoi, a partire dal ticket di licenziamento che il datore versa all’INPS. Qui il rapporto lo chiudi tu, ma per una causa che non hai creato.
Anche il mancato riconoscimento di mansioni superiori svolte stabilmente da tempo può pesare come inadempimento grave, se lo documenti con ordini di servizio, email aziendali o testimonianze di colleghi.
Motivi personali e familiari: quando valgono e quando no
Una delle domande più ricorrenti riguarda le dimissioni per giusta causa per motivi personali. Qui serve chiarezza, perché è il punto in cui si concentrano le delusioni più frequenti. Nella normativa italiana i motivi personali o familiari in senso stretto (il trasferimento del partner, la distanza dal luogo di lavoro, l’esigenza di assistere un parente, un cambio di progetto di vita) non integrano di per sé la giusta causa, semplicemente perché non dipendono da un comportamento illegittimo dell’azienda. Chi indica quella motivazione nel modulo telematico, nella maggior parte dei casi, ottiene una cessazione registrata come volontaria.
Esiste però un’eccezione importante, e va letta con precisione perché è qui che si concentra l’errore più costoso. L’articolo 55 del Decreto legislativo 151/2001 stabilisce che le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro, altrimenti non producono effetto. Quella convalida, però, riguarda la validità delle dimissioni, non il diritto alla disoccupazione.
Il perimetro della NASpI è infatti più stretto: secondo la prassi INPS puoi avere diritto all’indennità, fermi restando i requisiti contributivi, solo per le dimissioni rese nel periodo tutelato di maternità e paternità, cioè da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del bambino, e, per il padre, solo se ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Chi si dimette tra il primo e il terzo anno del figlio deve quindi passare dalla convalida dell’Ispettorato, ma non ha per questo diritto alla NASpI. Se stai pensando di dimetterti dopo la nascita di un figlio, verifica prima come si incastrano i congedi leggendo la guida sulla maternità obbligatoria.
Un secondo caso da conoscere è quello delle dimissioni per fatto concludente: l’assenza ingiustificata prolungata oltre il termine fissato dal contratto collettivo, o superiore a 15 giorni se il contratto non dice nulla, può far considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore, con conseguente perdita della tutela di disoccupazione. L’effetto non è automatico e più avanti trovi come puoi contestarlo, ma resta l’esatto opposto della giusta causa e va evitato in ogni modo: non si abbandona il posto, si formalizza la procedura.
Attenzione
Indicare “motivi personali” nel modulo telematico quando la vera ragione è un inadempimento del datore ti fa perdere la possibilità di chiedere la disoccupazione: la motivazione va dichiarata come giusta causa e documentata fin da subito.
Dimissioni per giusta causa e NASpI: quando spetta la disoccupazione
È la questione centrale per chi sta valutando questa strada. Le dimissioni per giusta causa rientrano tra le ipotesi di disoccupazione involontaria riconosciute dall’INPS, quindi puoi avere diritto all’indennità, ma solo a tre condizioni: che tu possieda i requisiti contributivi previsti per la prestazione, che la giusta causa venga ritenuta fondata e che tu riesca a documentarla. Insieme alla giusta causa, apre la strada alla NASpI anche la risoluzione consensuale, ma soltanto quando avviene nell’ambito della procedura di conciliazione davanti all’Ispettorato del lavoro prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966, oppure quando segue il rifiuto di un trasferimento a una sede distante oltre 50 chilometri dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici. Una conciliazione generica davanti al sindacato non basta.
Il requisito generale riguarda lo stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Anche la durata dipende dalla contribuzione: l’indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Non c’è oggi un tetto di legge espresso in mesi, ma è il calcolo stesso a limitare la durata: metà di un quadriennio significa un massimo di circa 24 mesi, e con un solo anno di contributi si arriva a sei mesi.
L’importo si calcola sulla retribuzione media imponibile del periodo di riferimento. Quando la retribuzione mensile supera la soglia di riferimento, pari a 1.456,72 € per il 2026 secondo la circolare INPS numero 4 del 28 gennaio 2026, si applica la percentuale base più una quota aggiuntiva: il meccanismo di calcolo, passaggio per passaggio, è spiegato nella guida alla NASpI. L’indennità non può comunque superare il tetto massimo mensile, fissato dalla stessa circolare in 1.584,70 € per il 2026. Entrambi i valori vengono rivalutati ogni anno a gennaio, quindi ricontrollali sul sito dell’istituto prima di fare i conti. Infine l’assegno si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione; la riduzione slitta al primo giorno dell’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
Importante
La domanda va presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni. Il conteggio non parte sempre dall’ultimo giorno di lavoro: se al momento della cessazione sei in maternità, malattia, infortunio o preavviso, decorre dalla fine di quel periodo. Oltre il termine il diritto si perde, anche con una giusta causa pienamente fondata.
Dal 1° gennaio 2025 esiste poi un requisito aggiuntivo, che si somma a quello generale e non lo sostituisce: chi si è già dimesso volontariamente da un rapporto a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti deve far valere altre 13 settimane di contribuzione maturate dopo quella cessazione. Qui, però, la buona notizia è che la legge esclude espressamente da questo requisito aggiuntivo le dimissioni per giusta causa, quelle rese nel periodo tutelato di maternità e paternità e la risoluzione consensuale ex articolo 7 della legge 604/1966. Se la tua uscita rientra in uno di questi casi devi soddisfare soltanto il requisito generale.
Il passaggio più delicato resta la prova della giusta causa. L’INPS, con la circolare numero 163 del 20 ottobre 2003 tuttora richiamata dalla prassi, chiede di allegare alla domanda una documentazione da cui risulti almeno la volontà di difendersi in giudizio: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza o sentenze. E soprattutto avverte che il riconoscimento è provvisorio: se l’esito della lite dovesse escludere la giusta causa, l’istituto recupera quanto pagato. Chi incassa l’indennità e poi perde la causa deve quindi restituire le somme, ed è la ragione per cui la diffida scritta da un legale vale molto più di un racconto verbale allo sportello.
Una volta accolta la domanda, l’INPS liquida il primo pagamento dopo l’istruttoria, e l’attesa reale è spesso più lunga di quanto si immagini: i tempi e le cause dei ritardi sono spiegati nella guida su quando arrivano i soldi della disoccupazione. Se invece stai pensando di aprire una partita IVA, l’indennità residua può essere chiesta tutta insieme come NASpI anticipata in unica soluzione: la domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, a pena di decadenza, e, se torni a lavorare come dipendente prima della scadenza del periodo riconosciuto, l’anticipo va restituito.
Come presentare le dimissioni per giusta causa passo dopo passo
La procedura è telematica e obbligatoria per quasi tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato: l’articolo 26 del Decreto legislativo 151/2015 prevede che le dimissioni siano rese, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, e dal 12 marzo 2016 si inviano dal portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con SPID o CIE. Le dimissioni consegnate solo su carta, a mano o via email, sono quindi inefficaci: il rapporto resta formalmente aperto e rischi di ritrovarti senza stipendio e senza tutela.
Le eccezioni, però, esistono: alcune riguardano interi settori, altre singole situazioni. La procedura telematica non si applica al lavoro domestico, ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, al recesso durante il periodo di prova, ai rapporti di lavoro marittimo, alle dimissioni e risoluzioni consensuali firmate in sede protetta (le sedi conciliative previste dal Codice civile o le Commissioni di certificazione) e alle dimissioni in gravidanza o entro i tre anni di vita del bambino, che seguono la strada della convalida davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro. Se rientri in una di queste categorie, verifica la procedura corretta prima di compilare qualsiasi modulo online.
Prima di inviare il modulo, in ogni caso, conviene costruire la propria posizione. La lettera di contestazione indirizzata al datore di lavoro, meglio se inviata tramite PEC o raccomandata e con l’assistenza di un legale o di un sindacato, è il documento che dà data certa ai fatti e che verrà valutato insieme alla domanda di disoccupazione. È la differenza tra “me ne sono andato” e “ho chiesto formalmente all’azienda di rispettare gli obblighi e non l’ha fatto”.
I passaggi da seguire sono questi:
- Raccogli le prove: buste paga non pagate, estratto conto contributivo, email, messaggi, testimonianze, certificati medici
- Invia la contestazione formale al datore, indicando i fatti e chiedendo di sanare l’inadempimento entro un termine
- Compila le dimissioni telematiche sul portale del Ministero del Lavoro con SPID o CIE, indicando come motivazione la giusta causa
- Consegna la lettera di dimissioni con la spiegazione dettagliata dei motivi, allegando copia della contestazione
- Presenta la domanda di NASpI all’INPS entro i 68 giorni, allegando la documentazione della lite
- Assolvi ai due obblighi di condizionalità: firma il patto di servizio personalizzato al centro per l’impiego, entro 15 giorni dalla domanda, e sottoscrivi il patto di attivazione digitale sulla piattaforma SIISL, entro 15 giorni da quando inizi a percepire l’indennità
Se non hai dimestichezza con le procedure online, puoi delegare l’invio a un patronato, a un’organizzazione sindacale, a un consulente del lavoro o a una commissione di certificazione: sono i soggetti abilitati indicati dal Ministero del Lavoro. Ricorda inoltre che le dimissioni telematiche possono essere revocate entro 7 giorni dalla data di trasmissione, sempre dallo stesso portale: è una valvola di sicurezza utile se l’azienda, dopo la contestazione, decide di pagare quanto dovuto.
Conserva la ricevuta di trasmissione delle dimissioni telematiche con il suo codice identificativo.
Preavviso, indennità sostitutiva e busta paga di fine rapporto
Chi si dimette per giusta causa non è tenuto a rispettare il preavviso. Il rapporto si interrompe immediatamente e, nei contratti a tempo indeterminato, l’articolo 2119 del Codice civile riconosce al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso, cioè una somma pari alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato. È una delle differenze economiche più pesanti rispetto alle dimissioni ordinarie.
Un avvertimento pratico, però, è d’obbligo: quella somma la deve l’azienda, non l’INPS, e nella realtà è frequente che il datore la neghi proprio contestando la giusta causa. Non aspettarti che compaia da sola nel cedolino: quasi sempre va richiesta per iscritto e, se non arriva, fatta valere in sede legale insieme al resto dei crediti.
Nelle dimissioni volontarie accade invece l’esatto contrario: se non lavori il preavviso, è l’azienda a trattenere l’importo corrispondente dalle competenze finali. Su un preavviso di uno o due mesi la differenza può valere migliaia di euro, e va verificata riga per riga nel cedolino di fine rapporto, confrontandolo con il prospetto di liquidazione consegnato dal datore.
Alla cessazione ti spettano comunque tutte le competenze di fine rapporto: il TFR, le ferie e i permessi maturati e non goduti, i ratei di tredicesima e dell’eventuale quattordicesima. Controlla anche l’ultimo estratto conto contributivo, ma per il motivo giusto: se il datore di lavoro non ha versato i contributi, il diritto alla NASpI non si perde, anche se l’importo può risentirne. Vale il principio di automaticità delle prestazioni dell’articolo 2116 del Codice civile, e l’INPS considera utile anche la contribuzione dovuta ma non versata. Quello che può succedere è che una retribuzione mai dichiarata all’istituto non risulti e porti a un importo più basso: in quel caso segnala l’anomalia dall’estratto conto e chiedi la regolarizzazione, perché del danno risponde il datore di lavoro, non tu. Lo stesso vale per i periodi coperti da indennità di malattia, che entrano nel conteggio con regole proprie.
I crediti di lavoro non reclamati si prescrivono in cinque anni (articolo 2948 del Codice civile). Il punto delicato è stabilire da quando decorre quel termine: già nel 1966 la Corte costituzionale ha escluso che la prescrizione della retribuzione possa decorrere durante il rapporto di lavoro, e su come quel principio si applichi dopo le riforme la giurisprudenza è tornata più volte. In pratica: se hai arretrati da reclamare, fatti valutare il caso da un patronato o da un avvocato prima di lasciar passare il tempo.
Differenze tra dimissioni volontarie, giusta causa e licenziamento
Per capire davvero cosa cambia conviene mettere a confronto le principali modalità di cessazione del rapporto. Gli effetti si misurano su tre piani: chi paga il preavviso, se si apre o meno la strada alle prestazioni di disoccupazione e quali adempimenti formali sono richiesti. La tabella è uno schema di sintesi: il caso concreto va sempre letto alla luce del contratto collettivo applicato, della documentazione disponibile e delle indicazioni INPS in vigore al momento della domanda.
Vale la pena fissare un punto prima di leggerla: la voce che cambia tutto non è il motivo che hai in testa, ma quello che risulta scritto nel modulo telematico e nella comunicazione di cessazione che l’azienda invia. È quel dato, e non il tuo racconto, che l’INPS vede per primo quando apre la pratica.
| Modalità |
Preavviso |
Accesso alla disoccupazione |
Cosa serve |
| Dimissioni volontarie |
A carico del lavoratore |
Di norma escluso |
Dimissioni telematiche |
| Dimissioni per giusta causa |
Non dovuto, indennità a carico azienda |
Possibile con requisiti contributivi e prove |
Dimissioni telematiche, contestazione e prove della lite |
| Dimissioni nel periodo tutelato di maternità |
Non dovuto per legge |
Possibile entro il primo anno del bambino |
Convalida all’Ispettorato del lavoro |
| Risoluzione consensuale ex art. 7 legge 604/1966 |
Da accordo |
Possibile |
Accordo davanti all’Ispettorato del lavoro |
| Licenziamento |
A carico del datore |
Possibile con i requisiti |
Lettera di licenziamento |
Letta riga per riga, la tabella dice una cosa sola: il tipo di uscita pesa più degli anni di anzianità. La stessa persona, con gli stessi contributi, può ritrovarsi con due anni di indennità o con zero a seconda di come è stata formalizzata la cessazione. Ed è anche il motivo per cui conviene decidere prima di firmare qualsiasi accordo proposto dall’azienda.
Una precisazione sulla riga della maternità, perché i termini in gioco non coincidono. Chi si dimette nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, cioè dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, non è tenuto a dare il preavviso e ha diritto alle indennità che la legge e il contratto prevedono per il caso di licenziamento; per il padre lavoratore la stessa regola vale se ha fruito del congedo di paternità. L’obbligo di convalida davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro, invece, arriva fino ai tre anni del bambino. Sono tre finestre diverse e conviene tenerle separate: l’esonero dal preavviso copre il divieto di licenziamento, che parte dall’inizio della gravidanza e arriva all’anno del bambino; la NASpI si conta da 300 giorni prima della data presunta del parto e si chiude anch’essa al primo compleanno; la convalida delle dimissioni, invece, resta obbligatoria fino ai tre anni.
Documenti necessari e prove da conservare
Nelle dimissioni per giusta causa vince chi documenta. L’onere di dimostrare la gravità dell’inadempimento è a carico del lavoratore, sia nell’istruttoria davanti all’INPS sia in un eventuale giudizio. Per questo la raccolta del materiale andrebbe avviata settimane prima dell’invio del modulo telematico, quando ancora hai accesso alla posta aziendale, ai turni e ai documenti interni.
I documenti più utili sono le buste paga che evidenziano il mancato pagamento, l’estratto conto contributivo INPS per verificare i versamenti, gli ordini di servizio in caso di demansionamento o trasferimento, le comunicazioni scritte (email, PEC, messaggi aziendali), i certificati medici nelle situazioni di mobbing o stress lavoro-correlato e le eventuali segnalazioni presentate all’Ispettorato del lavoro. Conserva sempre copia della diffida legale e della relativa ricevuta di consegna: è il documento che l’INPS guarda per primo.
Conta poi dove recuperi ogni documento e in che forma lo conservi, perché è proprio qui che un documento perde più facilmente valore probatorio. L’estratto conto contributivo si consulta sul sito dell’INPS, dal servizio di consultazione dell’estratto conto oppure dentro il Fascicolo previdenziale del cittadino, alla voce posizione assicurativa: quello ce l’hai sempre a disposizione. Le buste paga, invece, le rilascia l’azienda, quindi scaricale dal portale aziendale finché hai le credenziali attive. Le email di lavoro conviene salvarle in PDF con intestazione, mittente e data visibili, e le conversazioni di lavoro sulle app di messaggistica vanno esportate prima di perdere l’accesso agli account: un documento senza data certa vale molto meno di uno datato.
Attenzione
La valutazione della giusta causa non è automatica: l’INPS riconosce la prestazione in via provvisoria e la riesamina in base all’esito della lite. Se la giusta causa venisse esclusa, le somme già percepite vengono recuperate.
Quando si perde il diritto alla NASpI dopo le dimissioni
Anche partendo da una situazione fondata, ci sono errori che fanno saltare la tutela. Il primo è non presentare le dimissioni telematiche oppure presentarle indicando una motivazione generica: senza il riferimento esplicito alla giusta causa, la cessazione viene registrata come volontaria e la domanda di indennità di disoccupazione rischia seriamente di essere respinta. Il secondo è il ritardo nella domanda all’INPS: i 68 giorni sono un termine di decadenza, quindi non ammettono recuperi. Il terzo è la mancanza dei requisiti contributivi: la giusta causa apre la porta, ma senza le 13 settimane del requisito generale nel quadriennio l’indennità non spetta comunque.
Un capitolo a parte merita l’assenza ingiustificata. Se ti allontani dal posto invece di formalizzare le dimissioni, il rapporto può essere considerato risolto per tua volontà e la NASpI risulta preclusa. L’effetto, però, non è automatico: puoi dimostrare che l’assenza dipendeva da forza maggiore o da un fatto imputabile al datore di lavoro, e la normativa prevede che le dimissioni telematiche per giusta causa presentate successivamente possano prevalere sulla procedura per fatto concludente. Non è una sanatoria automatica, ma è una strada prevista: va percorsa subito e per iscritto.
Dopo l’accoglimento, la prestazione può inoltre essere ridotta, sospesa o revocata se non comunichi l’avvio di un nuovo rapporto di lavoro o di un’attività autonoma, se rifiuti senza giustificato motivo un’offerta di lavoro congrua o se non rispetti gli obblighi del patto di servizio. Se pensi di accettare collaborazioni saltuarie, leggi prima come non perdere la NASpI con lavori occasionali e verifica le regole sulla sospensione dell’indennità, perché i termini di comunicazione sono brevi.
Nel frattempo, se il reddito familiare cala bruscamente, conviene rifare subito il modello ISEE: è la chiave d’accesso a quasi tutte le prestazioni legate al reddito, e la guida su come si calcola l’ISEE spiega quali documenti servono. Con l’ISEE aggiornato si aprono misure come l’assegno unico per i figli a carico, gli aiuti per le spese scolastiche e, nelle situazioni di maggiore fragilità, l’assegno di inclusione. Per qualsiasi importo, soglia o termine la fonte da consultare resta l’INPS, insieme alle disposizioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale e alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Importante
Le dimissioni presentate solo in forma cartacea non producono effetti: il rapporto resta aperto e l’assenza dal lavoro può essere trattata come ingiustificata, con conseguenze disciplinari e perdita della disoccupazione.
Prima di compiere il passo, un confronto con un patronato, un sindacato o un avvocato giuslavorista è quasi sempre l’investimento più conveniente: una diffida scritta bene oggi vale molto più di un ricorso domani.
Dopo la fine di un contratto cambiano redditi e requisiti: scopri quali sostegni pubblici potresti richiedere.
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Sotto trovi le guide collegate, utili se stai già preparando la domanda di disoccupazione o se vuoi capire cosa succede nei mesi successivi.