
Il Conto Termico 3.0 è l’incentivo statale che ti restituisce una parte di quello che spendi quando sostituisci l’impianto di riscaldamento con una pompa di calore, una stufa o una caldaia a biomassa, un impianto solare termico o un allaccio al teleriscaldamento. È diverso da tutti gli altri bonus per la casa: qui non c’è una detrazione da recuperare in dieci anni nella dichiarazione dei redditi, c’è un bonifico che il GSE ti versa sul conto. Dal 25 dicembre 2025 sono in vigore le nuove regole e per chi ristruttura casa cambiano parecchie cose, compresa la soglia sotto la quale ti pagano tutto in una volta sola.
Che cos’è il Conto Termico 3.0 e da dove nasce
Il Conto Termico è il meccanismo con cui lo Stato incentiva gli interventi di piccole dimensioni per aumentare l’efficienza energetica degli edifici e per produrre energia termica da fonti rinnovabili. La versione attuale, che tutti chiamano Conto Termico 3.0, è disciplinata dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025.
Il decreto è in vigore dal 25 dicembre 2025, cioè dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non abroga il vecchio Conto Termico 2.0: lo aggiorna. Il decreto ministeriale del 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi solo ai casi transitori, cioè a chi ha concluso i lavori entro il 25 dicembre 2025 e presenta la domanda con le vecchie regole entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
A gestire tutto è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), la società pubblica che eroga materialmente il contributo. La dotazione è di 900 milioni di euro all’anno. Il decreto prevedeva in origine 400 milioni di euro per la Pubblica Amministrazione e 500 milioni di euro per i soggetti privati (di cui 150 milioni di euro riservati alle imprese), ma per il 2026 il decreto direttoriale MASE n. 72 del 10 aprile 2026 ha rimodulato il riparto in 450 milioni di euro alla Pubblica Amministrazione e 450 milioni di euro ai soggetti privati.
Non esiste un bando con una data di apertura. Il Conto Termico funziona a sportello: si presenta la domanda quando i lavori sono finiti, e le richieste si accettano finché il budget annuo della tua categoria non si esaurisce. Quando il limite di spesa della tua categoria viene raggiunto, il GSE continua ad accettare domande ancora per 60 giorni e poi chiude lo sportello per quell’anno. Sono giorni che non hanno nulla a che vedere con i termini della tua pratica.
Chi può richiedere il Conto Termico 3.0
Possono accedere quattro categorie di soggetti: le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti a esse assimilati, gli Enti del Terzo Settore, le imprese (con regole dedicate) e i soggetti privati. In quest’ultima categoria rientrano le persone fisiche e i condomìni, cioè quasi tutti i lettori di questa guida.
Per chiedere l’incentivo devi avere la disponibilità dell’immobile: puoi essere proprietario oppure titolare di un altro diritto reale o personale di godimento, quindi anche usufruttuario o inquilino con il consenso del proprietario. I privati possono inoltre accedere attraverso la comunità energetica rinnovabile o il gruppo di autoconsumo di cui fanno parte, che in quel caso agisce come soggetto responsabile della pratica.
C’è però un limite che conviene conoscere subito, perché è il punto in cui la maggior parte delle informazioni che girano è sbagliata. Sulla tua abitazione puoi chiedere soltanto gli interventi sugli impianti. Cappotto termico, sostituzione degli infissi, schermature solari, illuminazione e building automation restano accessibili ai privati solo su immobili dell’ambito terziario, non sulla casa in cui vivi. Per quegli interventi sul residenziale la strada resta quella delle detrazioni, come il bonus ristrutturazioni o l’ecobonus.
Importante
La prenotazione dell’incentivo prima dei lavori non è aperta ai privati: è riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore. Persone fisiche e condomìni possono usare solo l’accesso diretto, cioè presentare la domanda a lavori conclusi.
Quali interventi puoi chiedere sulla tua abitazione
Gli interventi accessibili a un privato sulla propria casa sono quelli del Titolo III del decreto, tutti concentrati sull’impianto di riscaldamento e sull’acqua calda sanitaria. Sono sette e vale la pena leggerli con calma, perché la sigla che il GSE assegna a ciascuno tornerà in tutta la pratica.
Il filo conduttore è sempre lo stesso: si sostituisce un impianto che c’è già con uno più efficiente o alimentato da fonti rinnovabili. Non conta quindi il valore estetico dei lavori né la riqualificazione dell’edificio nel suo complesso, ma il risultato energetico dell’impianto nuovo. È anche il motivo per cui il GSE chiede sempre le foto del generatore rimosso: senza la prova di cosa c’era prima, la pratica non sta in piedi.
| Sigla |
Intervento |
| III.A |
Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con pompe di calore elettriche o a gas (aerotermiche, geotermiche o idrotermiche) |
| III.B |
Sostituzione con sistemi ibridi factory made o bivalenti, oppure pompa di calore in configurazione “add on” |
| III.C |
Sostituzione con generatore a biomassa: caldaie, stufe e termocamini a pellet, termocamini e stufe a legna |
| III.D |
Installazione di impianti solari termici per acqua calda sanitaria o a integrazione del riscaldamento, anche con solar cooling |
| III.E |
Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore |
| III.F |
Sostituzione dell’impianto con allaccio al teleriscaldamento efficiente |
| III.G |
Sostituzione con microcogenerazione alimentata da fonti rinnovabili |
Due tecnologie sono nuove rispetto al Conto Termico 2.0: l’allaccio al teleriscaldamento e la microcogenerazione rinnovabile. Sparisce invece una voce a cui molti erano abituati: le caldaie a condensazione a gas non sono più incentivate e restano solo in via transitoria per alcuni interventi delle Pubbliche Amministrazioni. Conviene tenerlo a mente prima di scegliere l’impianto nuovo. Per il quadro d’insieme puoi consultare l’elenco dei bonus non prorogati. Se stai valutando quella strada, il confronto va fatto con il bonus caldaia e non con il Conto Termico. Chi sta valutando anche l’autoproduzione elettrica trova il quadro delle agevolazioni nella guida al bonus fotovoltaico.
Attenzione anche a un dettaglio della biomassa che fa cadere molte pratiche: la sostituzione è incentivata solo se il generatore che togli è alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. Fa eccezione un caso solo. Se oggi hai una caldaia a metano o a GPL, puoi comunque passare alla biomassa, ma soltanto con una caldaia di classe ambientale 5 stelle o superiore ed emissioni di polveri non superiori a 1 mg/Nm³. In quel caso una stufa o un termocamino a pellet non dà diritto al contributo.
Quanto ti rimborsa il Conto Termico 3.0
Quanto spetta dipende dall’intervento. Per pompe di calore, sistemi ibridi, biomassa e solare termico l’incentivo non è una percentuale della fattura: il GSE lo calcola con un algoritmo basato sull’energia termica che l’impianto produce in un anno, che tiene conto della potenza dell’apparecchio, dell’efficienza dichiarata (SCOP o SPER), della superficie solare e della zona climatica del comune, moltiplicata per coefficienti in euro per kWh termico fissati nell’Allegato 2 del decreto.
Il tetto invece è netto e vale per tutti: l’incentivo non può in nessun caso superare il 65% della spesa sostenuta. Nelle taglie piccole, quelle tipiche di un appartamento, il risultato dell’algoritmo resta spesso ben al di sotto di quel massimo, quindi diffida di chi ti promette “il 65% garantito” prima ancora di aver visto la scheda tecnica dell’impianto.
| Intervento |
Quanto spetta |
| Pompe di calore, ibridi, biomassa, solare termico |
Calcolo in base all’energia termica prodotta, con tetto del 65% della spesa |
| Scaldacqua a pompa di calore |
40% della spesa, fino a 500 € (classe A entro 150 litri), 700 € (classe A+ entro 150 litri), 1.100 € (classe A oltre 150 litri) o 1.500 € (classe A+ oltre 150 litri) |
| Allaccio al teleriscaldamento |
65% della spesa, fino a 6.500 € entro 50 kW, 15.000 € tra 50 e 150 kW, 30.000 € oltre 150 kW |
| Microcogenerazione rinnovabile |
65% della spesa, costo massimo ammissibile di 5.000 € per kW e incentivo massimo di 100.000 € |
Esiste anche una maggiorazione del 10% per i componenti prodotti nell’Unione Europea, ma riguarda solo gli interventi del Titolo II, quelli di efficienza energetica sull’involucro. Sugli impianti che può chiedere un privato per la propria abitazione non si applica. Allo stesso modo, per gli edifici colpiti da calamità naturali il decreto non prevede un incentivo più alto: prevede solo semplificazioni procedurali.
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Verifica i tuoi aiuti
Quando arrivano i soldi: rata unica e rate annuali
È la novità più concreta del Conto Termico 3.0 per una famiglia. Se l’incentivo totale è pari o inferiore a 15.000 €, il GSE lo versa in un’unica soluzione. Nel Conto Termico 2.0 la stessa soglia era di 5.000 €, quindi oggi molte più pratiche domestiche si chiudono con un solo bonifico invece che con un pagamento spalmato su più anni.
Sopra i 15.000 € l’incentivo viene erogato in rate annuali costanti, il cui numero dipende dalla tecnologia e dalla taglia dell’impianto.
| Intervento |
Numero di rate |
| Pompe di calore, ibridi e biomassa fino a 35 kW |
2 anni |
| Pompe di calore, ibridi e biomassa oltre 35 kW |
5 anni |
| Solare termico fino a 50 m² |
2 anni |
| Solare termico oltre 50 m² |
5 anni |
| Scaldacqua a pompa di calore |
2 anni |
| Teleriscaldamento e microcogenerazione |
5 anni |
Il pagamento arriva con bonifico bancario entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del bimestre in cui il GSE ha comunicato l’ammissione all’incentivo. Un dettaglio che fa piacere a chi teme sorprese fiscali: il contributo ha natura di contributo in conto impianti, quindi non subisce la ritenuta del 4% ed è fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Non compare tra i redditi da tassare nella dichiarazione dei redditi.
I requisiti dell’immobile e dell’impianto
Prima di ordinare qualsiasi cosa, verifica tre condizioni sull’immobile. Deve essere esistente e iscritto al catasto edilizio urbano alla data di presentazione della domanda, con esclusione della categoria F (immobili in costruzione), e deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento funzionante, esistente alla data di entrata in vigore del decreto. Una casa senza riscaldamento, o dotata del solo raffrescamento, non può accedere. La nuova costruzione non è mai finanziata.
Di regola l’intervento deve sostituire, in tutto o in parte, l’impianto già presente. Fanno eccezione tre casi previsti dalle regole applicative: la pompa di calore in configurazione “add on” (III.B), l’installazione di impianti solari termici (III.D) e la sostituzione funzionale della microcogenerazione (III.G). Gli apparecchi devono essere nuovi o ricondizionati e l’installatore deve avere i requisiti professionali dell’articolo 15 del decreto legislativo 28/2011.
Una buona notizia sulla burocrazia: diagnosi energetica e attestato di prestazione energetica non servono per gli interventi sugli impianti di una normale abitazione. Diventano obbligatori solo quando l’intervento riguarda interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale pari o superiore a 200 kW. Quando sono dovuti, per i privati sono incentivati al 50%.
Attenzione
Se scegli un apparecchio presente nel Catalogo degli apparecchi domestici del GSE, la pratica è semplificata: i dati tecnici sono precompilati e la conformità ai requisiti si considera già verificata. La procedura semplificata vale per generatori fino a 35 kW e impianti solari fino a 50 m². Il catalogo viene aggiornato periodicamente, quindi controlla che il modello scelto sia ancora presente prima dell’acquisto.
Come fare domanda al GSE passo dopo passo
La domanda si presenta solo online, tramite il Portaltermico dell’Area Clienti del GSE. Il primo passo è quindi la registrazione al portale, che richiede un’identità digitale: se non ce l’hai ancora, parti dallo SPID o dalla carta d’identità elettronica.
Il termine è la cosa da segnare in agenda: la richiesta va presentata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori e oltre quel termine è dichiarata inammissibile, senza possibilità di recupero. I 60 giorni di cui parlano molte pagine ancora online erano la regola del Conto Termico 2.0.
Dopo l’invio, il GSE conclude l’istruttoria entro 60 giorni dalla domanda, che diventano fino a 120 giorni per gli interventi più complessi, con comunicazione al richiedente. Se ti vengono chieste integrazioni il termine si sospende e hai 30 giorni per rispondere. Puoi seguire tutti i passaggi nell’area dedicata del sito del GSE. Sullo stesso sito il GSE pubblica il contatore della spesa già impegnata: conviene guardarlo prima di avviare i lavori, perché è lì che si vede quanto budget resta per la tua categoria.
Documenti necessari e il bonifico da non sbagliare
Sul Portaltermico devi caricare i dati dell’edificio e dell’impianto, la scheda domanda firmata con la scheda contratto, la copia di un documento d’identità in corso di validità, le fatture e le ricevute dei pagamenti, la documentazione fotografica dell’intervento (il generatore rimosso, quello installato e la targa dati) e la documentazione tecnica prevista per quella tipologia. Vanno invece conservati, perché il GSE può chiederli: il certificato di corretto smaltimento del vecchio generatore, la dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del DM 37/08 e il libretto d’impianto.
Il punto in cui si perde l’incentivo più spesso, però, non è un documento: è il bonifico. Non va usato il classico bonifico parlante delle detrazioni fiscali. Serve un bonifico ordinario con la causale che richiama il decreto, nella forma indicata dal GSE: riferimento al D.M. 7 agosto 2025, numero e anno della fattura, codice fiscale del soggetto responsabile e codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento.
Importante
Indicare nella ricevuta di pagamento riferimenti normativi che rimandano ad altri incentivi statali, come le detrazioni per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia, determina la decadenza dal diritto agli incentivi. È un errore che l’idraulico o l’impresa possono fare in buona fede: mettilo per iscritto prima di pagare.
Conto Termico e detrazioni fiscali: non si cumulano
Il decreto è esplicito: gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Tradotto: sulle stesse spese non puoi sommare il Conto Termico e una detrazione fiscale come il bonus ristrutturazione o l’ecobonus. Devi scegliere.
La scelta non è banale e dipende dalla tua capienza fiscale. Se paghi poche imposte, una detrazione da spalmare in dieci anni rischia di andare in parte persa, mentre il contributo del GSE arriva in contanti. Se invece hai capienza e stai facendo una ristrutturazione ampia, la detrazione può valere di più. Prima di decidere, guarda il quadro completo delle agevolazioni per la casa e le novità sui bonus edilizi: è da lì che si capisce quale delle due strade conviene nel tuo caso.
Per i privati il cumulo con altri incentivi statali è quindi escluso. Il cumulo fino al 100% della spesa vale solo per gli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione, come è avvenuto per le regole speciali del superbonus. Resta ammesso il cumulo con gli incentivi per l’energia condivisa delle comunità energetiche (DM 414/2023), nei limiti previsti da quella disciplina. In domanda dovrai comunque dichiarare gli altri incentivi pubblici ricevuti.
Quando si perde l’incentivo
Ottenere il contributo non chiude la partita. Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti durante tutto il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi: l’accertamento del mancato rispetto di queste condizioni rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e di recupero delle somme già erogate. Il GSE svolge verifiche a campione su almeno l’1% delle richieste ammesse, anche con sopralluoghi.
C’è poi un vincolo che sfugge a chi vuole intervenire per gradi: non sono incentivabili ulteriori interventi della stessa tipologia, compresi i potenziamenti di impianti, realizzati nello stesso edificio o nella stessa unità immobiliare per almeno un anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente intervento. Se pensi di sostituire prima la caldaia e poi di aggiungere un secondo generatore, mettilo in conto.
Infine una nota sui soggetti che si offrono di fare la pratica al posto tuo. In ambito residenziale una ESCO può essere soggetto responsabile solo per interventi superiori a 70 kW, o superiori a 20 metri quadri per il solare termico. Sotto quelle soglie il soggetto responsabile resta tu, e l’impresa può al massimo ricevere il contributo tramite un mandato irrevocabile all’incasso: è quello che spesso viene presentato come “sconto in fattura”. Leggi bene cosa firmi, perché la responsabilità della pratica e degli eventuali controlli resta tua.
Dati verificati all’8 settembre 2026 sul testo del D.M. 7 agosto 2025 e sulle Regole Applicative del GSE.