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Bonus garage: come funziona la detrazione box auto

Il 25 Agosto 2026 da Cristina - 7 minuti di lettura

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Bonus garage 2023

Per chi desidera acquistare un nuovo box auto, costruirne uno vicino casa o ristrutturare il proprio può beneficiare di un’interessante detrazione fiscale sulla spesa sostenuta. Si tratta del Bonus garage, o Bonus box auto, una detrazione pari al 50% fino a 96.000 euro di spesa. Il Mio Bonus ti spiega come funziona il Bonus garage, in quali casi può essere ottenuto e quali sono i requisiti.

Che cos’è il Bonus garage?

Il Bonus garage (o Bonus box auto) consiste in una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di un garage.

Nello specifico, l’agevolazione fiscale riguarda le seguenti tipologie di pertinenze:

  • box auto interrati;
  • box auto fuori terra;
  • garage;
  • posti auto scoperti;
  • posti auto coperti.

Non si tratta di un’agevolazione nuova, ma è importante ricordarla perché dà accesso a un’importante rimborso fiscale per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2024.

Bonus box auto: a chi spetta?

Bonus box auto a chi spettaIn linea generale, il Bonus garage spetta a tutti coloro che hanno intenzione di acquistare, costruire o ristrutturare un box auto. In questo senso, infatti, possono usufruire della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro.

Infatti, questa agevolazione spetta a:

  • cittadini privati che costruiscono o acquistano un box auto di pertinenza all’immobile;
  • condomini che acquistano o eseguono lavori di costruzione di box auto.

Nello specifico, ne possono usufruire:

  • il proprietario o il titolare del diritto reale dell’unità immobiliare;
  • il familiare convivente, se ha sostenuto la spesa in questione (documentandolo in fattura).

Se la spesa è stata sostenuta sia dal proprietario che dal coniuge convivente, nella fattura bisogna riportare la percentuale di spesa sostenuta da ciascuno dei contribuenti, in modo da poterne fruire in fase di dichiarazione dei redditi.

Oltre a quanto detto finora, il requisito principale per ottenere la detrazione box auto è il vincolo di pertinenzialità. Questo significa che il box auto in questione deve essere in prossimità dell’abitazione principale, anche se distante, e indicato nel contratto.

Differenza tra pertinenza e pertinenzialità
Con il termine “pertinenza” si intende una costruzione collegata fisicamente e strutturalmente all’immobile. La “pertinenzialità” indica un vincolo ma non necessariamente di contiguità fisica.

Come funziona il Bonus garage?

Come funziona il Bonus garageIl Bonus garage o box auto si presenta sotto forma di detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.

Da qui ne deriva, infatti, che la somma massima che si può ottenere con il bonus è di 48.000 euro, ovvero il 50% di 96.000 euro.

Nello specifico, l’agevolazione spetta soltanto se gli interventi vengono eseguiti su qualsiasi tipo di posto auto di pertinenza del contribuente, ma solo in caso di:

  • ristrutturazione di un box auto già esistente;
  • costruzione di box auto con vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare;
  • acquisto di box auto già esistente e pertinenziale all’abitazione.

Bonus per ristrutturazione del box auto

Se il cittadino possiede già un box auto ma vuole eseguire dei lavori di ristrutturazione al suo interno, ci sono dei requisiti specifici da seguire per beneficiare della detrazione fiscale.

Nello specifico, i lavori che danno diritto al Bonus garage sono gli stessi relativi al Bonus ristrutturazione. Si tratta, infatti, di lavori di manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione e/o riparazione di elementi con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti.

Pertanto, sono ammessi lavori su parti strutturali o la sostituzione della serranda con una blindata, se prima non era presente. Quest’ultima tipologia di lavoro rappresenta un intervento migliorativo, quindi agevolato dal bonus.

Attenzione
Invece, non sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura delle pareti o la sostituzione della serranda con una nuova con le medesime caratteristiche.

Bonus per costruzione di un box auto nuovo

Oltre al Bonus ristrutturazione, è possibile ottenere la detrazione fiscale del 50% anche in caso di costruzione ex novo di un box auto. Anche in questo scenario è necessario che sussista il vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa.

Infatti, non si ottiene la detrazione IRPEF se il posto auto che viene costruito è scollegato all’unità immobiliare.deve, quindi, risultare dalla concessione edilizia l’esistenza del vincolo di pertinenzialità.

Bonus per acquisto di un box auto nuovo

È possibile ottenere il Bonus garage anche per l’acquisto di un posto auto pertinenziale già costruito da un’impresa costruttrice.

In questo caso, è fondamentale che l’acquisto avvenga direttamente dall’impresa costruttrice e non da un altro soggetto terzo che ne detiene la proprietà.

Importante
Acquistando in contemporanea casa e box auto, la detrazione si ottiene soltanto sulle spese specificatamente sostenute per la realizzazione del posto auto pertinenziale. Questi costi devono essere documentati e non devono includere i costi di acquisto del box auto, non ammessi alla detrazione.

Bonus garage: come richiederlo?

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Bonus garage come richiederloPer ottenere il Bonus garage non occorre presentare alcuna domanda, in quanto si fruisce dell’agevolazione sotto forma di detrazione fiscale. Questo significa che, in fase di dichiarazione dei redditi, bisogna specificare le spese realizzate per poter ricevere il rimborso spettante.

Nello specifico, la dichiarazione dei redditi può essere presentata in uno dei seguenti modi:

  • online, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate e scegliendo il 730 precompilato (o il modello redditi PF precompilato);
  • tramite un consulente fiscale, come un commercialista;
  • rivolgendosi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

Bonus box auto con sconto in fattura? L’approvazione del decreto legge 11 del 17 febbraio 2023 ha eliminato la possibilità di ottenere il Bonus garage per mezzo dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Al giorno d’oggi, infatti, l’unica opzione per ottenere il 50% della spesa è attraverso la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Metodi di pagamento ammessi

Affinché il contribuente possa ottenere il Bonus box auto, è necessario che tutti i pagamenti vengano effettuati con metodi di pagamento tracciabili, ovvero tramite bonifici postali o bancari.

Inoltre, nel bonifico devono essere riportate le seguenti informazioni:

  • codice fiscale del beneficiario del bonus;
  • codice fiscale o Partita IVA del costruttore;
  • numero e data della fattura;
  • causale del versamento che faccia riferimento alla norma in questione: articolo 16-bis del Dpr 917/1986.
Attenzione
Non sono accettati pagamenti con assegno, carte di credito, carte ricaricabili, bancomat o contanti.

Come compilare il modello 730/2024

Le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione del box auto devono essere indicate nel modello utilizzato per la dichiarazione dei redditi. Essi possono essere il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche (ex modello Unico).

Nel modello 730, la spesa va indicata nel quadro E, nei righi da E41 a E43.

Documenti necessari

È fondamentale essere in possesso e conservare i documenti che attestino la spesa sostenuta, a seconda della tipologia di intervento realizzato.

In caso di richiesta del Bonus garage per acquisto del box auto, i documenti sono i seguenti:

  • atto di acquisto o preliminare di vendita, nel quale risulti la pertinenzialità del garage;
  • dichiarazione scritta della ditta costruttrice riportante i costi di realizzazione del posto auto;
  • bonifico bancario o postale intestato al beneficiario del bonus, che attesti i pagamenti effettuati.

Invece, se si vuole beneficiare della detrazione per la costruzione del box auto, bisogna essere in possesso dei seguenti documenti:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione
  • bonifico bancario o postale intestato al beneficiario del bonus, che attesti i pagamenti effettuati.
Altre domande frequenti

Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.


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La sua richiesta
  • Gianluigi Castelnuovo

    Nell’anno 2024 mia moglie , proprietaria di un appartamento dato in comodato d’uso gratuito alla figlia e regolarmente registrato, decide di trasformare un locale magazzino esistente nella casa (non in comodato) in autorimessa passando da C2 a C6, ovviamente sostenendo tutte le spese di recupero sia murarie,idroelettriche con l’aggiunta di una serranda non prima esistente. Al 14 marzo 2025 mia moglie cede in donazione con atto notarile alla figlia tutta la proprieta’ovviamente come sua prima casa. Domanda: ha diritto la moglie al recupero del 50% (o del 36%) delle spese sostenute? Grazie

    • Andrea

      Buongiorno signor Castelnuovo,

      Il diritto alla detrazione per il Bonus garage (o per i lavori di recupero edilizio, se si tratta di un intervento sul fabbricato) spetta a chi ha sostenuto la spesa e possedeva, al momento del pagamento, un titolo idoneo sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, diritto reale di godimento o, in alcuni casi, la qualifica di detentore con contratto di comodato regolarmente registrato). Nel suo caso, se sua moglie era proprietaria dell’immobile al momento in cui ha sostenuto le spese di ristrutturazione (2024), in linea di principio ha titolo per fruire della detrazione relativa a quelle spese.

      Il punto delicato riguarda cosa succede quando l’immobile viene poi donato, come nel suo caso, prima che tutte le quote annuali di detrazione siano state utilizzate. Per le detrazioni legate a interventi edilizi, la regola generale prevede che, in caso di cessione dell’immobile (anche per donazione), le quote residue di detrazione non ancora fruite si trasferiscano al nuovo proprietario, salvo che nell’atto di donazione sia stabilito espressamente il contrario, cioè che il donante (sua moglie) mantenga il diritto alle rate residue.

      Le consiglio quindi di verificare con attenzione cosa è stato specificato nell’atto notarile del 14 marzo 2025 riguardo alle detrazioni fiscali in corso, perché da questo dipende se sua moglie potrà continuare a portare in detrazione le rate residue oppure se il diritto passerà alla figlia. Per un riscontro certo sul suo caso specifico, che coinvolge anche il cambio di destinazione d’uso da C2 a C6, le suggerisco di rivolgersi a un CAF o a un commercialista, oppure di contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate, che potrà valutare la documentazione e la formulazione esatta dell’atto notarile.

      Un saluto

  • Antonio De lux

    Ciao, è possibile richiedere il bonus acquistando contestualmente casa e box auto nella stessa palazzina in fase di costruzione? Grazie

    • Andrea

      Buongiorno signor De Lux,

      in linea generale, il Bonus garage può essere richiesto anche quando l’acquisto dell’abitazione e del box auto avvengono contestualmente, all’interno dello stesso fabbricato in costruzione. L’elemento decisivo, infatti, non è il momento dell’acquisto ma la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il box e l’unità abitativa.

      1. Vincolo di pertinenzialità. Il garage deve risultare, anche nell’atto notarile, come pertinenza dell’abitazione (ad esempio tramite indicazione catastale e riferimento esplicito nel rogito).
      2. Documentazione della spesa. È necessario che il costo del box auto sia individuabile in modo distinto rispetto a quello dell’abitazione, così da poter dimostrare l’importo su cui calcolare la detrazione.
      3. Requisiti generali della detrazione. Devono inoltre essere rispettate le altre condizioni previste per il Bonus garage, come i termini temporali per i lavori/spese ammessi.

      Poiché la valutazione dipende dai dettagli specifici dell’atto di acquisto e della documentazione fiscale, le consiglio di verificare la situazione con un commercialista o direttamente tramite i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, oppure contattando l’INPS ai numeri 803164 (gratuito) o 06164164 per informazioni generali collegate alle agevolazioni.

      Un saluto

  • Filippo Battaglia

    Buongiorno Cristina, mi è capitata un’occasione interessante un quanto, in prossimità dell’edificio di residenza, un’impresa ha acquistato un grande fondo interrato precedentemente destinato ad autofficina e lo sta trasformando in box e posti auto, oltre che cantine. Sarei interessato all’acquisto sia di un box che di una cantina, possibilmente usufruendo del bonus ristrutturazione, ma non mi è chiaro se in questo caso specifico mi è possibile usufruirne, in quanto il box (e la cantina) non sono realizzati ex novo, ma nascono a seguito di ristrutturazione di parte di immobile esistente con cambio di destinazione d’uso e frazionamento. Anche i commercialisti (sia il mio che quello che segue il costruttore) sono convinti che non si possa sfruttare il bonus per il suddetto motivo, appellandosi anche ad una risposta fornita dall’AdE ad interpello su un caso similare (Risposta n. 6 del 19 settembre 2018). Io non sono molto convinto di questa interpretazione così restrittiva, perché in ambito urbano, già fortemente urbanizzato, lo strumento sarebbe di fatto inapplicabile…Mi saprebbe chiarire come stanno le cose e su quali basi normative? Grazie

    • Andrea

      Buongiorno signor Battaglia,

      la ringrazio per il quesito, che tocca un aspetto piuttosto tecnico della normativa. Le rispondo con le dovute cautele, perché la valutazione del suo caso specifico dipende da elementi progettuali e catastali che solo un professionista può esaminare nel dettaglio.

      Il quadro normativo generale del Bonus box auto (detrazione del 50% ex art. 16-bis del TUIR, richiamando la Legge 449/1997) prevede come requisito di base la pertinenzialità del box o della cantina rispetto a un’unità abitativa e, per l’acquisto “chiavi in mano” da costruttore, che si tratti di realizzazione ex novo del posto auto/box, con onere a carico dell’acquirente documentato tramite fattura del costruttore che indichi i costi di costruzione.

      La questione che lei solleva – se un cambio di destinazione d’uso con frazionamento di un immobile preesistente (ex autofficina) possa equivalere, ai fini del bonus, a una “realizzazione” del box – è oggetto di interpretazioni specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, proprio come la risposta a interpello che lei cita. Non essendo una regola generale scritta in modo esplicito nella norma, ma il frutto di un caso concreto sottoposto all’Agenzia, non possiamo affermare con certezza se sia applicabile o meno al suo caso, che presenta peculiarità proprie (tipologia di intervento edilizio, tempistiche, soggetti coinvolti).

      Le consiglio quindi di:

      1. Presentare un interpello specifico. Se la questione riguarda un importo rilevante, può valere la pena presentare un’istanza di interpello personale all’Agenzia delle Entrate, per avere una risposta vincolante sul suo caso concreto, anziché basarsi solo su un precedente relativo a una fattispecie simile ma non identica.
      2. Verificare con l’Agenzia delle Entrate. In alternativa, può richiedere un parere tramite i canali di assistenza dell’Agenzia (CAF, sportelli territoriali) prima di procedere all’acquisto, per avere conferma scritta sull’applicabilità del bonus.
      3. Considerare la posizione dei commercialisti. Se sia il suo professionista sia quello del costruttore convergono sulla stessa interpretazione restrittiva basata su un precedente ufficiale dell’AdE, è un elemento di cautela da tenere in seria considerazione, pur comprendendo le sue perplessità sul piano logico-sistematico.

      Mi rendo conto che questo non risolve il dubbio in modo definitivo, ma su una materia così specifica e con importi potenzialmente rilevanti, una conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul suo caso concreto resta la strada più sicura.

      Un saluto

  • Luca

    Buongiorno,
    volevo chiedere se potrò usufruire della detrazione sui costi di costruzione del secondo garage, che sto andando ad acquistare da un costruttore, che metterò come pertinenza dell’abitazione principale, avendo utilizzato nel precedende anno tutto il bonus casa (con cessione del credito del sisma bonus) per acquisto pirma casa e primo garage da altro costrutture. Grazie e buon lavoro

    • Andrea

      Buongiorno signor Luca,

      la ringrazio per la domanda, che tocca un aspetto piuttosto specifico. Il Bonus garage prevede in linea generale la detrazione IRPEF del 50% sulle spese per l’acquisto o la costruzione di un box auto o posto auto che sia pertinenza di un’unità immobiliare abitativa: non è quindi legato all’aver già acquistato una “prima casa” o un “primo garage”, ma al vincolo di pertinenzialità con l’abitazione.

      Detto questo, il suo caso presenta alcuni elementi che richiedono una verifica puntuale e che non posso confermarle con certezza in questa sede:

      1. Cumulo con altri bonus. Aver già utilizzato il Bonus casa e il Sismabonus (con cessione del credito) per il primo garage e la prima casa non esclude automaticamente il diritto al Bonus garage sul secondo box, ma va valutato se e come le due agevolazioni si combinano nel suo caso concreto, anche in relazione ai massimali di spesa.
      2. Requisiti formali. È necessario che anche questo secondo garage sia formalmente vincolato come pertinenza dell’abitazione principale, con atto di acquisto e documentazione idonei.

      Le consiglio quindi di far verificare la sua situazione specifica a un commercialista o CAF di fiducia, oppure di contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate, così da avere una risposta certa sulla compatibilità tra le agevolazioni già fruite e il nuovo acquisto.

      Un saluto

  • Stefano Sulis

    Buongiorno, ho letto l’articolo, molto chiaro e utile, avrei però bisogno di un info.
    villa singola con box di proprietà privata persona fisica.
    la villa sarà oggetto del bonus ristr. 2025.
    il box verrà totalmente demolito e ricostruito rimanendo nella stessa posizione
    i miei clienti potranno usufruire del bonus garage 2025 con limite di spesa a 96000?
    la detrazione rimane distinta e separata dal bonus casa?
    grazie mille

    • Andrea

      Buongiorno signor Sulis,

      la ringrazio per l’apprezzamento e per la domanda, che tocca un caso piuttosto specifico. Le fornisco alcune indicazioni di carattere generale, con l’invito a farle verificare da un tecnico o da un CAF/commercialista per il caso concreto dei suoi clienti, perché entrano in gioco valutazioni tecniche non standardizzabili.

      1. Due agevolazioni distinte. Il Bonus ristrutturazioni (sulla villa) e il Bonus garage (sul box) sono due detrazioni con presupposti e massimali di spesa propri e distinti. In linea di principio non sono in conflitto tra loro, ma non possono essere applicate alla medesima spesa: occorre imputare correttamente ciascuna spesa alla tipologia di intervento cui appartiene.
      2. Attenzione all’inquadramento dell’intervento sul box. Il punto delicato è proprio questo: una demolizione totale e ricostruzione, anche se realizzata nella stessa collocazione, deve essere qualificata correttamente (ristrutturazione con ricostruzione fedele, oppure nuova costruzione) sulla base del titolo edilizio rilasciato dal Comune. Da questa qualificazione dipende quale agevolazione sia effettivamente applicabile e con quali limiti: è quindi il tecnico incaricato della pratica edilizia a poter confermare come viene classificato l’intervento.
      3. Aliquote e massimali 2025. Per gli interventi effettuati nel 2025 la normativa (Legge di Bilancio) ha introdotto modifiche alle percentuali di detrazione a seconda che si tratti di abitazione principale o altri immobili: prima di quantificare l’importo detraibile per i suoi clienti, le consiglio di verificare le aliquote e i massimali attualmente in vigore direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite un CAF, così da avere la certezza del dato aggiornato al momento della spesa.

      In sintesi: il principio di detrazioni distinte è corretto, ma la fattibilità e l’importo esatto applicabile al box vanno confermati sulla base del titolo edilizio e delle aliquote 2025 in vigore, tramite un tecnico e i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

      Un saluto

  • GENNARO ESPOSITO

    Quale socio di una Cooperativa Edilizia, ho avuto l’assegnazione definitiva di un alloggio con box pertinenziale, acquistato con regolare rogito notarile in data 20/11/2024 riportante tale condizione e i vari pagamenti effettuati con bonifici postali per i quali è stata rilasciata unica fattura senza specificazione dei singoli prezzi per alloggio e pertinenza. Come devo fare per usufruire correttamente della detrazione 50% per box pertinenziale nella prossima dichiarazione dei redditi? Raccomandando ogni possibile sollecitudine e chiarezza, anticipo il senso della mia gratitudine.

    • Andrea

      Buongiorno signor Esposito,

      la ringrazio per il dettaglio con cui ha esposto la sua situazione. Nel caso del Bonus garage per l’acquisto di un box pertinenziale già realizzato da un’impresa costruttrice (o, come nel suo caso, da una Cooperativa Edilizia), un aspetto centrale da tenere presente è che la detrazione non si calcola sul prezzo pagato per il box, bensì sul costo effettivo di costruzione della pertinenza. Tale costo deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha realizzato l’immobile, distinta dal prezzo di vendita indicato nel rogito.

      Considerato che nel suo caso la fattura è unica e cumulativa (alloggio più box), le consiglio quindi di:

      1. Richiedere alla Cooperativa una dichiarazione specifica. Deve attestare, con riferimento al box pertinenziale assegnato, il costo di costruzione sostenuto per quella unità, distinto dal valore complessivo dell’operazione.
      2. Conservare tutta la documentazione. Rogito notarile, fattura, dichiarazione della Cooperativa e prove dei bonifici andranno tutti allegati/conservati per eventuali controlli.
      3. Rivolgersi a un CAF o a un commercialista. Sono le figure più indicate per verificare, sulla base della documentazione che riuscirà a ottenere dalla Cooperativa, il corretto importo detraibile da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi.

      Non essendo un dato che possiamo attestare noi con certezza per il suo caso specifico (dipende dalla documentazione che la Cooperativa sarà in grado di fornirle), le suggerisco di confrontarsi direttamente con l’ufficio amministrativo della Cooperativa prima di procedere con il commercialista.

      Un saluto

  • Antonio Tabasso

    Sto per acquistare da una impresa un box pertinenziale, scelto tra venti ricavati dalla ristrutturazione di un garage. Il box dista dall’ abitazione di mia proprietà circa 100 metri. Alla fine della settimana prossima è stato fissato il preliminare di vendita per il quale mi è richiesto di dare un a/b per la caparra all’impresa e un a/b all’agenzia immobiliare per la provvigione. Poiché so che per ottenere i bonus i pagamenti devono essere fatti con bonifici parlanti a fronte di fattura, la mia domanda è se ci sono i requisiti perché io possa richiedere le detrazioni del 36% poiché il rogito si farà nel 2025 e , se si, cosa debbo fare e richiedere all’impresa. Grazie. In attesa di risposta invio distinti saluti. Antonio Tabasso. Cell 3339853313

    • Andrea

      Buongiorno signor Tabasso,

      la ringrazio per la domanda, che tocca un caso diverso da quello “classico” di chi realizza direttamente i lavori: lei sta infatti acquistando un box già costruito da un’impresa. In questa fattispecie le regole per la detrazione non coincidono del tutto con quelle della ristrutturazione fatta in proprio, e alcuni aspetti vanno verificati con attenzione prima del rogito.

      1. Base di calcolo della detrazione. Quando il box viene acquistato già realizzato, la detrazione non si calcola sull’intero prezzo pagato (né tantomeno sulla provvigione all’agenzia immobiliare, che non è agevolabile), ma sui soli costi di costruzione, che devono essere attestati dall’impresa cedente con apposita documentazione.
      2. Vincolo di pertinenzialità. È indispensabile che nell’atto notarile risulti espressamente il vincolo di pertinenzialità tra il box e la sua abitazione. La distanza di circa 100 metri non esclude automaticamente la pertinenzialità, ma è un elemento che deve essere valutato in concreto; le consiglio di farlo verificare con certezza al notaio incaricato del rogito, così da evitare contestazioni successive.
      3. Modalità di pagamento. Per l’acquisto di un immobile già costruito da un’impresa non è richiesto necessariamente il “bonifico parlante” previsto per i lavori commissionati direttamente dal contribuente; è comunque opportuno effettuare i pagamenti (sia l’acconto all’impresa sia, se rilevante ai fini fiscali, quanto versato all’agenzia) tramite bonifico bancario o assegno tracciabile, conservando con cura fatture, preliminare, atto definitivo e l’attestazione dei costi di costruzione rilasciata dall’impresa.
      4. Aliquota applicabile nel 2025. Le percentuali di detrazione per le spese sostenute nel 2025 sono cambiate rispetto agli anni precedenti e possono variare, ad esempio, a seconda che l’immobile sia adibito ad abitazione principale o meno. Poiché non conosciamo nel dettaglio la sua situazione specifica, le suggeriamo di far verificare l’aliquota effettivamente spettante da un CAF, un commercialista o direttamente presso l’Agenzia delle Entrate prima di procedere con il rogito.

      In sintesi: prima di firmare il preliminare, le consiglio di farsi rilasciare per iscritto dall’impresa l’impegno a fornire l’attestazione dei costi di costruzione e di far confermare dal notaio la corretta indicazione del vincolo pertinenziale nell’atto, così da tutelare fin da subito il suo diritto alla detrazione.

      Un saluto

  • Diego rabbiosi

    Buongiorno, diversi commercialisti hanno detto al mio geometra che non posso usufruire del bonus garage sulla casa di nuova costruzione perché il garage si trova sotto la casa ed è costruito in concomitanza con la stessa. É corretto? Grazie.

    • Andrea

      Buongiorno signor Rabbiosi,

      il criterio generale a cui fanno riferimento i commercialisti è corretto: il Bonus garage, essendo una detrazione legata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si applica quando la realizzazione del box auto costituisce un intervento autonomo (ad esempio la costruzione di una pertinenza su un immobile già esistente), e non quando il garage viene realizzato contestualmente a una nuova costruzione. In quest’ultimo caso, infatti, l’intera opera – abitazione e garage – viene generalmente inquadrata fiscalmente come “nuova costruzione” e non rientra tra gli interventi agevolabili con questa detrazione.

      Detto questo, la qualificazione dell’intervento (nuova costruzione vs. ristrutturazione/ampliamento) dipende da elementi tecnici specifici del progetto e dalla documentazione edilizia, che solo un professionista con visione completa della pratica (permesso di costruire, categorie catastali, tempistiche dei lavori) può valutare con certezza. Le consiglio quindi di far verificare la situazione al geometra insieme al commercialista, eventualmente anche interpellando direttamente l’Agenzia delle Entrate per una conferma ufficiale sul caso specifico, prima di procedere con la richiesta della detrazione.

      Un saluto

  • Veronica

    Buongiorno, io posso detrarre il 50% del garage cioè 14.400 euro se ho già usufruito dello sconto in fattura di 81.600 euro relativo ad ecobonus? Ho due atti separati e due fatture separate.

    Grazie mille

    • Andrea

      Buongiorno signora Veronica,

      in linea generale non c’è un divieto assoluto a cumulare il Bonus garage con altre agevolazioni fiscali (come l’Ecobonus fruito tramite sconto in fattura), purché si tratti di interventi e spese distinti, documentati separatamente (atti e fatture separate, come nel suo caso) e ciascuno resti entro i propri limiti di spesa e requisiti previsti dalla relativa normativa.

      Detto questo, il suo è un caso specifico che dipende da elementi che solo l’Agenzia delle Entrate o un commercialista/CAF possono verificare con certezza sui suoi documenti, ad esempio:

      1. Natura del box auto. Che si tratti effettivamente di una pertinenza acquistata o realizzata con vincolo di pertinenzialità all’abitazione, come richiesto dal Bonus garage.
      2. Correttezza formale della separazione. Che atto e fattura relativi al garage siano davvero autonomi e non riconducibili, ai fini fiscali, all’intervento agevolato con l’Ecobonus.
      3. Calcolo dell’importo detraibile. La verifica esatta della base di calcolo (il 50% si applica sulla spesa sostenuta per il garage, entro il tetto massimo previsto) va fatta sui documenti reali, non su una stima.

      Le consiglio quindi di far controllare la documentazione a un commercialista o CAF, oppure di rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate, per avere una conferma vincolante sul suo caso specifico prima di presentare la dichiarazione.

      Un saluto

  • Raffaele Dragoni

    Buona sera, sono intenzionato a sostituire il basculante del mio garage, con un sezionale, sono già in contatto con la ditta fornitrice ed installatrice, e vorrei sapere se posso usufruire del bonus in oggetto menzionato ed eventualmente cosa fare per ottenerlo
    Cordiali saluti
    Raffaele Dragoni

    • Andrea

      Buonasera signor Dragoni,

      la sostituzione della porta basculante con una sezionale rientra, in linea generale, tra gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sull’immobile esistente, e non tra i casi di acquisto, costruzione o ampliamento del box auto a cui è riferito nello specifico il Bonus garage descritto nell’articolo. Per questo tipo di lavori la detrazione applicabile è generalmente quella del Bonus Ristrutturazioni, che comunque prevede anch’essa un’aliquota del 50% entro i limiti di spesa stabiliti, ma con requisiti e adempimenti propri (tra cui il pagamento tramite bonifico parlante e la corretta documentazione dei lavori).

      Non potendole confermare con certezza in quale categoria ricada il suo intervento specifico né i requisiti puntuali da rispettare, le consiglio di verificare la fattibilità e le modalità di richiesta rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate o a un CAF/commercialista di fiducia, che potranno valutare la sua situazione concreta e indicarle la procedura corretta da seguire con la ditta installatrice.

      Un saluto

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