Lavoro

Rientro dei cervelli 2023: requisiti e come richiederlo

Il 25 Agosto 2026 da Cristina - 8 minuti di lettura

Rientro dei cervelli 2023

Per incentivare i giovani lavoratori a rientrare, o trasferirsi, in Italia dopo aver trascorso un periodo all’estero, esiste un regime agevolato. Si tratta del regime del Rientro dei cervelli, una tassazione agevolata del 10% o del 30% del proprio reddito di lavoro. Il Mio Bonus ti offre una guida dettagliata sul Rientro dei cervelli, andando a spiegare chi ne ha diritto, qual è la durata, come beneficiarne e quali sono le particolarità di questa agevolazione nel 2023.

Rientro dei cervelli 2023: cos’è e quali sono i requisiti?

Il Rientro dei cervelli è un regime agevolato per quei lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo minimo trascorso all’estero.

Detto anche “regime degli impatriati”, dà a coloro che trasferiscono la residenza in Italia la possibilità di tassare solo il 30% o il 10% del reddito complessivo prodotto.

In particolare, per poter beneficiare della tassazione ridotta occorre possedere i seguenti requisiti:

  • il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • il lavoratore si impegna a tenere la residenza fiscale in Italia per almeno i due anni successivi il rimpatrio;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta in prevalenza nel territorio italiano.
Che cosa si intende per “residenza fiscale”?
La residenza fiscale si acquisisce quando il soggetto risiede nel territorio per più di 183 giorni all’anno ed è iscritto all’Anagrafe della popolazione residente. Pertanto, per il Rientro dei cervelli è necessario che il contribuente abbia trascorso un periodo di almeno 183 giorni di due anni solari consecutivi.

Questo regime è stato introdotto con il Decreto Internazionalizzazione del 2015 e perfezionato con il Decreto Crescita del 2019. Negli anni successivi, è stato confermato, introducendo delle piccole modifiche inerenti l’ampliamento della platea di beneficiari e l’estensione del periodo di fruizione.

Inoltre, l’obiettivo del Rientro dei cervelli è quello di promuovere lo sviluppo economico, culturale e scientifico del nostro Paese. E lo fa sostenendo con incentivi fiscali coloro che rientrano nel territorio, ma anche chi, pur non essendo italiano, trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e vi esercita un’attività lavorativa.

Come funziona e quanto dura il Rientro dei cervelli?

Il regime del Rientro dei cervelli consiste in una tassazione del 30% o del 10%, rivolta a coloro che prestano attività lavorativa in Italia e percepiscono redditi:

  • da lavoro dipendente e assimilato;
  • da lavoro autonomo;
  • di impresa.
Attenzione
Sono esclusi dalla tassazione agevolata i redditi di società di persone commerciali e ottenuti per trasparenza da ciascun socio, sulla base della quota di partecipazione.

In linea generale, la durata del beneficio è di 5 anni, con delle eccezioni e con la possibilità di estendere l’agevolazione, come vedremo più avanti.

Tassazione al 30%

Lo scenario più classico del Rientro dei cervelli è la riduzione della base imponibile del 70%. In questo modo, il reddito di lavoro concorre alla formazione di reddito imponibile solo per il 30% del totale percepito.

Questa riduzione ha inizio nel periodo d’imposta in cui il contribuente torna ad essere fiscalmente residente in Italia. E si estende nei 4 periodi d’imposta successivi, per un totale di 5 anni.

Esempio di tassazione al 30%
Ipotizziamo che un cittadino percepisce un reddito di 40.000 euro per i primi 5 anni dal suo rientro in Italia. Di questi 40.000 euro viene tassato solo il 30%, ovvero 12.000 euro. Il rimanente 70%, cioè 28.000 euro, è esentasse.

Tassazione al 10%

È prevista una riduzione superiore, pari al 90% dell’imponibile, per coloro che rientrano in una regione del Sud Italia. Perciò, in questo caso, viene tassato solo il 10% dei redditi da lavoro percepiti, sia dipendente che autonomo.

Regioni d’Italia che prevedono una tassazione al 10%
  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia
  • Esempio di tassazione al 10%
    Ipotizziamo che un cittadino rientra in Sicilia e percepisce un reddito di 40.000 euro per i primi 5 anni. Di questi 40.000 euro viene tassato solo il 10%, ovvero 4.000 euro. Il rimanente 90%, cioè 36.000 euro, è esentasse.

    Ampliamento dell’agevolazione

    Nell’ambito del Rientro dei cervelli è prevista anche la possibilità di ampliare i benefici per altri 5 periodi d’imposta. Nello specifico, questa estensione è valida nei seguenti casi:

    • lavoratori con almeno un figlio minorenne a carico;
    • lavoratori che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare in Italia, subito dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
    Importante
    Nel periodo di prolungamento, la tassazione è pari al 50% dei redditi percepiti. Invece, si riduce al 10% nel caso di lavoratori con almeno 3 figli minorenni a carico.

    L’ampliamento dell’incentivo è stato introdotto, per la prima volta, con la Legge di Bilancio 2021. Tuttavia, il beneficio della proroga è stato esteso anche a coloro che:

    • hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020;
    • al 31 dicembre 2019 erano beneficiari del regime Rientro dei cervelli.

    Inoltre, possono beneficiare del Rientro dei cervelli anche i cittadini italiani che, pur vivendo all’estero, non si sono iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Tuttavia, la condizione per poter beneficiare dell’agevolazione è che, nei due anni precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

    Agevolazione per il rientro di docenti e ricercatori

    L’art. 5 del Decreto Crescita del 2019 ha esteso il regime Rientro dei cervelli anche ai docenti e ai ricercatori in Italia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotto al loro rientro nel territorio italiano.

    Nel caso di docenti e ricercatori, la riduzione è sempre del 90%, per cui le imposte dovute sono solo per il 10% dei redditi percepiti.

    rientro dei cervelli per docenti e ricercatoriQuali sono i requisiti?

    Possono beneficiare dell’agevolazione ridotta i docenti e i ricercatori in possesso dei seguenti requisiti:

    • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
    • essere stati residenti all’estero non in maniera occasionale;
    • aver svolto attività di ricerca o di docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni consecutivi;
    • essere docenti o ricercatori in Italia;
    • rientrare e acquisire la residenza fiscale in Italia.

    Durata ed estensione del beneficio

    Per i docenti e i ricercatori, la durata dell’agevolazione Rientro dei cervelli è di 6 periodi d’imposta. Tuttavia, essa può essere estesa in presenza di determinate casistiche:

    • 8 anni, se il beneficiario ha un figlio minorenne a carico oppure è diventato proprietario di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia;
    • 11 anni, per i beneficiari con due figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
    • 13 anni, per i beneficiari con tre o più figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.

    Bonus rientro cervelli 2023: come ottenerlo?

    Rientro dei cervelli come ottenerloPer accedere all’incentivo Rientro dei cervelli, le modalità variano a seconda della tipologia di lavoro, se di tipo dipendente o autonomo.

    Con reddito di lavoro dipendente

    I contribuenti che percepiscono reddito di lavoro dipendente, per richiedere il Rientro dei cervelli devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Quest’ultima deve contenere:

    • generalità del richiedente (nome, cognome e data di nascita);
    • codice fiscale del richiedente;
    • data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia;
    • autodichiarazione in cui si afferma di possedere i requisiti previsti dal regime;
    • attuale residenza in Italia;
    • autodichiarazione in cui ci si impegna a comunicare ogni variazione di residenza prima della fine del periodo minimo dell’incentivo;
    • autodichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche dei seguenti incentivi fiscali: “regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia” (articolo 44 del Dl n. 78/2010), “incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia” (legge n. 238/2010) e “regime opzionale per i neo residenti” (articolo 24-bis del Tuir).
    Importante
    Il datore di lavoro applicherà il beneficio fiscale a partire dalla paga successiva alla richiesta. Qualora non potesse applicare l’agevolazione, il contribuente potrà beneficiarne direttamente in fase di dichiarazione dei redditi.

    Con reddito di lavoro autonomo

    I lavoratori che percepiscono redditi di lavoro autonomo possono accedere al regime Rientro dei cervelli direttamente nella dichiarazione dei redditi.

    Un’altra opzione che hanno è quella di fruizione del beneficio in sede di applicazione della ritenuta d’acconto sui guadagni percepiti, da parte del committente. In questo caso, però, devono presentare una richiesta scritta con le seguenti informazioni:

    • generalità del richiedente (nome, cognome e data di nascita);
    • codice fiscale del richiedente;
    • data di rientro in Italia;
    • autodichiarazione in cui si afferma di possedere i requisiti previsti dal regime;
    • attuale residenza in Italia;
    • autodichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche dei seguenti incentivi fiscali: “regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia” (articolo 44 del Dl n. 78/2010), “incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia” (legge n. 238/2010) e “regime opzionale per i neo residenti” (articolo 24-bis del Tuir).
    Attenzione
    Nel secondo caso, il committente applica la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto.

    Rientro dei cervelli: come effettuare la proroga del quinquennio?

    Per accedere alla proroga dei 5 anni ulteriori, il lavoratore deve effettuare un pagamento, pari al:

    • 10% dei redditi di lavoro autonomo o dipendente, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’estensione, se il soggetto rientra in una delle seguenti situazioni:
      • ha almeno un figlio minore a carico;
      • è diventato proprietario di un immobile di tipo residenziale in Italia, dopo il trasferimento, nei 12 mesi precedenti allo stesso oppure entro 18 mesi dalla data di richiesta della proroga;
    • 5% dei redditi di lavoro autonomo o dipendente, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’estensione, se il soggetto presenta entrambe le seguenti condizioni:
      • ha almeno 3 figli minorenni a carico,
      • è diventato proprietario di un immobile di tipo residenziale in Italia, dopo il trasferimento, nei 12 mesi precedenti allo stesso oppure entro 18 mesi dalla data di richiesta della proroga.
    Altre domande frequenti

    Esperta di bonus e agevolazioni e con esperienza nel mondo della comunicazione. Cristina fa parte del team Il Mio Bonus da ottobre 2022 ed è a vostra disposizione se avete dubbi, domande o curiosità sul tema.


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    La sua richiesta
    • Sofia Palumbo

      Salve Cristina,

      Sono Sofia, residente in italia dal primo dicembre 2023. Sono stata all’estero per più di 2 esercizi precedenti al mio trasferimento in Italia nel dicembre del 2023, assunta a marzo 2024 a Milano e volevo sapere se il mio caso rientra nella categoria di persone a cui si applica il regime fiscale del rientro dei cervelli prevista nel 2023, dato che non rientrerei nei requisiti della nuova legge del 2024.

      Grazie per l’aiuto

      • Andrea

        Buongiorno signora Palumbo,

        Il suo caso richiede un’attenzione particolare perché la normativa sul regime degli impatriati è cambiata a partire dal 2024 (con il D.Lgs. 209/2023) e la disciplina applicabile dipende in modo puntuale dalla data di trasferimento della residenza fiscale in Italia, non dalla data di assunzione.

        In generale, il criterio di riferimento è il momento in cui si acquisisce la residenza fiscale in Italia (iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente e permanenza per più di 183 giorni nell’anno), più che la data di inizio del rapporto di lavoro. Poiché lei indica di essere residente in Italia dal dicembre 2023, il suo caso potrebbe rientrare nel regime transitorio previsto per chi ha trasferito la residenza prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ma si tratta di una valutazione che dipende da elementi specifici (data esatta di iscrizione anagrafica, eventuali requisiti di iscrizione all’AIRE nel periodo precedente, tipologia contrattuale) che non possiamo verificare con certezza da qui.

        Le consigliamo di rivolgersi a un commercialista o direttamente all’Agenzia delle Entrate per una verifica puntuale della sua situazione, portando la documentazione relativa alla data di trasferimento della residenza e all’eventuale iscrizione all’AIRE negli anni precedenti: solo con questi elementi è possibile stabilire con certezza se si applica la disciplina 2023 o quella riformata dal 2024.

        Un saluto

    • delio tanas

      Buongiorno, volevo gentilmente chiederle come richiedere il bonus per i rimpatriati relativo alla legge del 2023 in quanto sono rientrato in Italia in tale anno (ed ho iniziato a percepirlo dal 2023) e da qualche giorno ho cambiato datore di lavoro (che è il mio secondo datore dal mio rientro). Purtoppo online non trovo più il modello di richiesta relativo alla legge in vigore nel 2023.
      Grazie
      Buona giornata

      • Andrea

        Buongiorno signor Tanas,

        Il regime agevolato del Rientro dei cervelli non prevede un vero e proprio “modello ufficiale” da scaricare: l’agevolazione, quando viene applicata direttamente in busta paga dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta), si basa su una dichiarazione scritta che il lavoratore presenta al datore di lavoro, in cui attesta il possesso dei requisiti di legge (rientro dall’estero, residenza fiscale trasferita in Italia, impegno a mantenerla per almeno due anni, ecc.).

        Cambiando datore di lavoro, questa dichiarazione va di norma ripresentata al nuovo datore, poiché è lui a dover valutare se applicare la tassazione ridotta direttamente in busta paga. Le consiglio quindi di rivolgersi all’ufficio del personale o payroll della nuova azienda per capire come procedere nel suo caso specifico.

        In alternativa, se il nuovo datore di lavoro non dovesse applicare l’agevolazione in busta paga, è comunque possibile beneficiarne direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF), indicando i redditi agevolati nelle apposite sezioni.

        Poiché si tratta di una materia fiscale piuttosto delicata e i dettagli operativi possono variare in base alla situazione individuale, le suggerisco di verificare la procedura corretta anche con un commercialista o consultando le indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, così da non perdere il beneficio con il cambio di datore di lavoro.

        Un saluto

    • Alberto Bighignoli

      Buongiorno,
      io sono rientrato in Italia dopo 6 anni di lavoro in Cina (dove ero regolarmente iscritto all’AIRE e avevo la residenza fiscale) in data 8/12/ 2023.
      In data 13/01/2025 riprendo a lavorare come dipendente presso una azienda azienda italiana (diversa dalla mia precedente), luogo di lavoro Verona, qualifica di dirigente.
      Ad oggi percepisco il reddito di disoccupazione Naspi.

      Domanda: il fatto che io riprenda a lavorare a gennaio 2025, e cioè quasi 2 anni dopo il mio rientro, può invalidare la mia richiesta ? Converrebbe che io iniziassi il nuovo lavoro nel 2024 ?

      Grazie
      Alberto

      • Andrea

        Buongiorno signor Bighignoli,

        il punto centrale del regime del rientro dei cervelli non è la data in cui si inizia (o si riprende) un rapporto di lavoro in Italia, bensì il momento in cui si trasferisce la residenza fiscale nel nostro Paese. Nel suo caso, dunque, il riferimento resta l’8/12/2023, data in cui risulta essere tornato residente in Italia dopo il periodo trascorso all’estero con iscrizione AIRE.

        Detto questo, occorre tenere presente alcuni aspetti che nel suo caso specifico richiedono una verifica puntuale:

        1. Normativa applicabile. Chi ha trasferito la residenza in Italia entro il 2023 può ancora rientrare, con le opportune verifiche, nella disciplina previgente (Legge 147/2015 e successive modifiche), mentre per i trasferimenti dal 2024 si applica la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 209/2023, con requisiti e percentuali di abbattimento in parte diversi. Nel suo caso, essendo il trasferimento avvenuto nel 2023, è probabile che si applichi la disciplina previgente, ma è un aspetto da confermare con precisione.
        2. Periodo di inattività lavorativa (NASpI). Il fatto di aver percepito la NASpI tra il rientro e l’avvio del nuovo rapporto di lavoro non è di per sé, in linea generale, motivo di esclusione dal regime: quello che conta è che, una volta iniziata l’attività lavorativa in Italia, questa venga svolta prevalentemente sul territorio nazionale e che lei mantenga la residenza fiscale in Italia per il periodo minimo richiesto. Tuttavia la sua situazione presenta elementi particolari (cambio di datore di lavoro, qualifica dirigenziale, periodo di disoccupazione tra il rientro e la nuova assunzione) che vanno valutati nel dettaglio.
        3. Nessuna convenienza a “retrodatare”. Non avrebbe senso, né sarebbe corretto, ipotizzare di far iniziare fittiziamente il nuovo lavoro nel 2024: ciò che rileva ai fini del regime è la data reale di inizio dell’attività e la data reale di trasferimento della residenza, non una data scelta a posteriori.

        Considerata la complessità del suo caso (fase di transizione tra vecchia e nuova normativa, periodo di NASpI, cambio di datore di lavoro), le consiglio di far verificare la sua posizione da un commercialista o direttamente dall’Agenzia delle Entrate, così da avere una risposta certa e personalizzata prima di presentare la richiesta al nuovo datore di lavoro.

        Un saluto

    • Arturo.varicelli

      Buongiorno
      Sono rientrato in Italia da settembre 2022 dopo 6 anni all’estero
      Ho iniziato ad avere il beneficio rientro cervelli da gennaio 2023 ed ho acquistato nel maggio 2022 una abitazione
      È la seconda in quanto già ne possedevo una
      Il beneficio sarà estendibile ai successivi 5 anni (quindi in totale 10 anni)?
      Grazie

      • Andrea

        Buongiorno,
        la durata del beneficio fiscale è di 5 anni.
        Un saluto

    • Cristian

      Buongiorno,
      É possibile beneficiare dell’agevolazione avendo spostato la residenza in Italia quest’anno dopo 10 anni all’estero e continuando a lavorare in telelavoro per un’azienda basata in svizzera?
      Grazie!

      • Andrea

        Buongiorno sig. Cristian,
        l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente potrà beneficiare del regime per lavoratori impatriati anche per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità “smart working”, a condizione che trasferirà la residenza fiscale in Italia.
        Un saluto

    • Ambra mazzeo

      Buongiorno ancora non mi è chiaro se il rientro può avvenire solo spostando la residenza e senza aver trovato ancora un lavoro dipendente o aperto una partita iva. Attualmente sono ancora dipendenti di un azienda estera e nn han ancora trasferito la residenza.grazie molte

      • Andrea

        Buon pomeriggio si.gra Ambra,
        per beneficiare della tassazione ridotta il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, si impegna a tenere la residenza fiscale in Italia per almeno i due anni successivi il rimpatrio e l’attività lavorativa deve essere svolta in prevalenza nel territorio italiano.
        Resto a sua disposizione per eventuali dubbi.
        Un saluto

    • Giuseppe Giordano

      Salve, sono rientrato a luglio 2023 e ho cominciato già a prendere l’agevolazione dal mese successivo ( avendo spostato la mia residenza anagrafica da maggio)

      In teoria potrei già usufruire del bonus o avrei dovuto aspettare i 184 giorni?

      Grazie in anticipo,

      Giuseppe

      • Andrea

        Buon pomeriggio,
        per il Rientro dei cervelli è necessario che il contribuente abbia trascorso un periodo di almeno 183 giorni di due anni solari consecutivi.
        Un saluto

    • Giordano Biancoli

      Se un ricercatore, iscritto all’AIRE e in regola con i requisiti, rientra in Italia e viene assunto da un’azienda italiana dal 4 dicembre 2023, ha diritto a ricevere l’agevolazione per i prossimi 5 anni ?

      Grazie per una sollecita risposta, dovendo decidere se accettare la proposta.

      • Cristina

        Buongiorno,
        Sì, se vengono soddisfatti gli altri requisiti elencati nell’articolo (tra cui aver trascorso almeno 2 anni consecutivi all’estero).

        Un saluto

    • Giuseppe Pucciarelli

      Buondi e complimenti per la chiarezza dell’articolo.

      Una domanda:
      Se si usufruisce dell’agevolazione rientro docenti, é possibile anche svolgere attivita’ lavorativa diversa dalla docenza durante l’agevolazione? In altre parole, in presenza di due lavori, uno da docente e uno da libero professionista, é possibile usufruire dell’agevolazione rientro docenti?

      Grazie mille e buon lavoro

      • Cristina

        Buongiorno Giuseppe,
        Da nessuna parte ho trovato limitazioni per quanto riguarda i due lavori, quindi penso sia possibile usufruire del Rientro dei cervelli per entrambi i lavori (forse per l’attività non da docente viene applicata la tassazione al 30% e non al 10%).

        Un saluto

    • Anonimo

      Buonasera, ho lavorato continuativamente all’estero da gennaio 2014 a gennaio 2019 (metà del mese).
      Sono rientrata in Italia a gennaio 2019 (fine mese) e non ho presentato la richiesta, poiché non ero iscritta all’Aire.
      So che dal 2020 l’iscrizione all’Aire non è più obbligatoria: vorrei gentilmente chiedere se c’è ancora qualche margine per presentare una domanda in forma retroattiva, se sono fuori tempo massimo o se, comunque, il mio caso non mi permette di avanzare richieste poiché, essendo il mio soggiorno di competenza ante 2020, l’iscrizione all’Aire sarebbe stata d’obbligo.

      In attesa, ringrazio.

      Cordiali saluti

      • Cristina

        Buongiorno,
        È una domanda complessa, perché solitamente questa legge non si applica in maniera retroattiva. Potresti contattare l’Agenzia delle Entrate per saperne di più.

        Un saluto

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