🏠 In cosa consiste il Sismabonus?
Il Sismabonus 2023 consiste in una serie di agevolazioni fiscali, che vanno dal 50% all’85 a seconda dei lavori realizzati. In alcuni casi, l'agevolazione sale fino al 110% (si parla di SuperSismabonus).
Tra i Bonus edilizi, ce n’è uno dedicato agli interventi di messa in sicurezza degli edifici situati in zone a rischio sismico. Si tratta del Sismabonus, che consiste in una detrazione fiscale sulle spese sostenute per la realizzazione di questi interventi. Il Mio bonus ti offre una guida completa e aggiornata sul Sismabonus. Ti spieghiamo tutte le detrazioni disponibili a seconda dell’intervento realizzato e della tipologia di abitazione. Inoltre, ti raccontiamo tutte le novità sull’agevolazione disponibile fino al 2024.
Indice
La detrazione, variabile dal 50 al 110% a seconda dell’intervento e della tipologia di immobile, è agevolabile su una spesa massima di 96.000 euro.
In quanto agevolazione fiscale, consente di ottenere una detrazione IRPEF o IRES a seconda del soggetto richiedente. Infatti, il Sismabonus può essere richiesto sia dalle persone fisiche che dalle società.
La Legge di Bilancio ha previsto anche per quest’anno la proroga del Sismabonus. Per comprendere meglio il suo funzionamento, occorre fare una distinzione tra l’applicazione delle diverse aliquote.
Infatti, il Sismabonus ordinario prevede una detrazione minima del 50%, che può aumentare fino all’80% se diminuiscono le classi di rischio sismico e fino all’85% se i lavori vengono effettuati in un condominio.
Il Sismabonus resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Oltre al Bonus sismico ordinario, esiste anche il SuperSismabonus, la cui agevolazione fiscale può arrivare fino al 110%. Inoltre, la sua scadenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, ma le aliquote scenderanno progressivamente:
In Italia, il rischio sismico è elevato. A questo proposito, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003 ha diviso il territorio italiano in quattro zone sismiche:
| Zone sismiche | Rischio | Regioni |
| Zona 1 | Alto | Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania e Sicilia |
| Zona 2 | Medio | Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata |
| Zona 3 | Basso | Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte |
| Zona 4 | Molto basso | Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta |
Tuttavia, vi sono delle Regioni che rientrano in più zone, a seconda del Comune che si prende in considerazione. Per una visione dettagliata della zona sismica dei vari Comuni italiani, vi rimandiamo alla tabella presente in questo link.
I soggetti che possono beneficiare del Sismabonus sono i seguenti:
Oltre ai soggetti appena elencati, hanno diritto alla detrazione anche i seguenti soggetti, purché partecipino nelle spese (intestatari di bonifici/fatture):
Il sismabonus riguarda tutti gli immobili in cui si realizzano interventi mirati al miglioramento sismico. Sono quindi inclusi sia quelli di tipo abitativo che quelli adibiti ad attività produttive.
Il Sismabonus consiste in una detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 (con proroga fino al 2025 per il SuperSismabonus).
La detrazione viene calcolata su un importo massimo di 96.000 euro e viene ripartita in 5 quote annuali uguali.
Quando si eseguono interventi di miglioramento antisismico, è possibile ottenere una detrazione fiscale che varia a seconda di diversi fattori:
Il Sismabonus diventa più vantaggioso se gli interventi riguardano l’intero condominio:
Una tipologia speciale del Sismabonus è rappresentata dal SuperSismabonus, una combinazione tra il Sismabonus e il Superbonus. Questa agevolazione speciale viene applicata soltanto agli edifici e ai condomini.
Fino al 2022 si parlava di SuperSismabonus 110%, in quanto la detrazione fiscale prevista dal Superbonus era la massima (110%). Dal 2023, invece, l’aliquota è scesa al 90%.
Inoltre, il SuperSismabonus presenta il vantaggio di non dover effettuare lavori che prevedano il miglioramento delle classi di rischio sismico dell’edificio. Pertanto, si può ottenere l’aliquota maggiore senza il “salto di classe”.
| Detrazione fiscale | Tipologia di immobile | Miglioramento classe di rischio |
| 50% | Unità immobiliare | Non è previsto il miglioramento della classe di rischio sismica |
| 70% | Unità immobiliare | Miglioramento di una classe di rischio |
| 75% | Condomini | Miglioramento di una classe di rischio |
| 80% | Unità immobiliare | Miglioramento di due classi di rischio |
| 85% | Condomini | Miglioramento di due classi di rischio |
| 110% (70% nel 2024 e 65% nel 2025) | Condomini | Non è previsto il miglioramento della classe di rischio sismica |
Gli interventi ammessi nel Sismabonus sono i seguenti:
Il Superbonus può essere utilizzato anche per interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico.
Con scadenza fissata al 31 dicembre 2025, il Superbonus rappresenta un’alternativa molto interessante per chi deve eseguire lavori di ristrutturazione nel proprio immobile e/o condominio. Inizialmente la detrazione era pari al 110%: una cifra che ha attirato l’attenzione di molti cittadini. Dal 2023, però, l’aliquota è scesa al 90%.
Tuttavia, esiste ancora una casistica che permette ad alcuni cittadini di beneficiare del Superbonus 110%. Questa versione rafforzata, in particolare, si rivolge a quegli immobili siti nelle aree colpite da eventi sismici dopo il 2008.
Di conseguenza, non è sufficiente che l’imobile si trovi in una delle zone colpite dal terremoto a partire dal 1º gennaio 2009, ma ci deve essere un nesso di causalità tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, mediante scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F.
Inoltre, la detrazione fiscale al 110% è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal terremoto. Infatti, se si vuole beneficiare del Superbonus 110%, occorre inviare via PEC una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000, in cui si rinuncia a tali contributi per ottenere l’agevolazione fiscale.
Si può accedere al Sismabonus attraverso la detrazione fiscale, da dividere in 5 rate annuali di pari importo, in fase di dichiarazione dei redditi.
Per beneficiare della detrazione, è fondamentale che il pagamento dei lavori venga fatto mediante bonifico bancario o postale parlante. Al loro interno, devono essere inclusi i seguenti dati:
Dopo la notizia giunta il 16 febbraio 2023 circa lo stop dello sconto in fattura e la cessione del credito, l’unica opzione disponibile è quella della detrazione fiscale.
La cessione del credito e lo sconto immediato in fattura sono possibili solo se gli accordi con le imprese edilizie sono stati stipulati prima del 16 febbraio 2023 e la CILA risulta presentata prima di tale data.
Per i lavori realizzati a livello condominiale, è anche necessario che sia stata approvata la delibera per la realizzazione dei lavori al 16 febbraio. Inoltre, se i lavori comportano la demolizione e la ricostruzione, allora occorre che al 16 febbraio sia stato richiesto anche il permesso di costruire.
In caso di ispezione, è necessario mostrare:
Dal 2022, per tutti i Bonus Casa è obbligatorio il Visto di conformità. Si tratta di un documento redatto da un commercialista o da un ufficio competente, che conferma il rispetto da parte del richiedente dei requisiti necessari per l’agevolazione.
Esistono due casistiche in cui il Visto di conformità non è richiesto:
Il Sismabonus 2023 consiste in una serie di agevolazioni fiscali, che vanno dal 50% all’85 a seconda dei lavori realizzati. In alcuni casi, l'agevolazione sale fino al 110% (si parla di SuperSismabonus).
Il Sismabonus ordinario è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Invece, il SuperSismabonus resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, ma la sua aliquota scenderà fino al 65%.
Sono ammessi nel Sismabonus: lavori di miglioramento e di adeguamento sismico; interventi sulle coperture orizzontali; interventi sulle strutture verticali; prestazioni professionali necessarie per lo svolgimento dei lavori; acquisto dei materiali; perizie, sopralluoghi e altri documenti necessari; imposte da bollo e IVA.
Le detrazioni spettano nelle seguenti misure: 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore; 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
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Nel condominio dove abito nel 2024 sono stati fatti lavori con superbonusSisma bonus.L’amministratore ha rilasciato certificazone per detrazione al 70%. Per cortesia, potete indicarmi in quale sezione del quadro E, in quale riga del 730 e con quali indicazioni nelle caselle debbo inserirlo.Grazie.
Buongiorno signor Bigo,
Le spese per interventi antisismici condominiali con detrazione del 70% vanno indicate nel Quadro E del modello 730, nella sezione dedicata alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e Sismabonus (Sezione III A/III B a seconda del tipo di rigo previsto nell’anno di riferimento).
In generale, per gli interventi condominiali occorre riportare:
Non essendo possibile indicarle con certezza il numero esatto della riga e i codici da utilizzare, poiché variano leggermente in base alle istruzioni ministeriali dell’anno d’imposta e alla tipologia specifica di intervento certificato dall’amministratore, le consiglio di verificare i dati precisi consultando le istruzioni ufficiali del modello 730 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, oppure rivolgendosi a un CAF o a un commercialista, che potranno inserire correttamente i dati partendo dalla certificazione già in suo possesso. In alternativa, può contattare l’INPS o l’Agenzia delle Entrate ai numeri 803164 (da rete fissa, gratuito) o 06164164 (da cellulare) per una verifica puntuale.
Un saluto
Mi moglie Borsari Innocemza è proprietaria di una casa a Bondeno FE colpita dal terremoto 2012, ora è in fase di ristrutturazione i lavori sono già finanziati e ottenuto anche il Sismabonus. La mia domanda è: se il lavori non vengono ultimati entro Dicembre 2025 cosa succede?
Buongiorno signor Castagnoli,
per il Sismabonus, come per gli altri bonus edilizi, ciò che conta ai fini della detrazione non è la data di ultimazione dei lavori, bensì la data in cui vengono effettivamente sostenute le spese (principio di cassa, tramite bonifico parlante). Questo significa che, in linea generale, il fatto che il cantiere non venga completato entro dicembre 2025 non fa perdere automaticamente il beneficio già maturato per i pagamenti effettuati fino a quella data.
Il punto da verificare con attenzione riguarda invece i pagamenti che dovessero essere effettuati dopo il 2025: se nel frattempo cambiano le percentuali o le regole dell’agevolazione (come spesso avviene con le proroghe annuali delle leggi di bilancio), le spese sostenute nel nuovo anno potrebbero rientrare in una disciplina diversa da quella applicata finora, anche se relative allo stesso intervento e allo stesso titolo abilitativo.
Le consiglio quindi di:
Può approfondire il funzionamento generale dell’agevolazione nella nostra guida sul Sismabonus.
Un saluto
Detrazioni da 50 a 85% sismabonus seconda casa 2025.
Buongiorno signor Fuccilo,
conferma corretta: il Sismabonus prevede detrazioni variabili, generalmente comprese tra il 50% e l’85%, calcolate in base alla tipologia di intervento realizzato e, soprattutto, al miglioramento della classe di rischio sismico ottenuto (maggiore è il salto di classe, più alta è la percentuale di detrazione).
Un aspetto importante da tenere presente è che, a differenza di altre agevolazioni edilizie come l’Ecobonus, il Sismabonus si applica con le stesse percentuali sia alla prima abitazione sia alla seconda casa, sempre nel rispetto del tetto di spesa massimo agevolabile e dei requisiti tecnici richiesti per l’intervento.
Per verificare nel dettaglio la percentuale specifica applicabile al suo caso e le eventuali novità confermate per il 2025, le consiglio di consultare la guida completa sul Sismabonus presente nel nostro sito, oppure di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate o a un tecnico/CAF di fiducia per una valutazione puntuale sull’immobile.
Un saluto
Nell’anno in corso sto usufruendo, almeno credo, del Sismabonus 85% detraibile in 10 anni (Demolizione e Ricostruzione nelle Marche, zona cratere sisma), per un condominio di due unità immobiliari.
Le sarei molto grato, se volesse cortesemente spiegarmi, se, questo incentivo, continuerà, ed in che modo, nell’anno 2025.
Ringrazio in anticipo e saluto cordialmente,
Alessandro Ruffini
Buongiorno signor Ruffini,
la ringrazio per la domanda, che tocca un aspetto molto sentito da chi sta portando avanti interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone del cratere sismico delle Marche.
Le confermo che il Sismabonus non è una misura “spot” legata a un solo anno d’imposta: una volta che l’intervento rientra nei requisiti previsti (tipologia di lavori, zona sismica, percentuale di detrazione applicabile al momento in cui sono state sostenute le spese), la detrazione spettante continua a essere fruita nelle quote annuali già determinate, indipendentemente dalle eventuali modifiche che la normativa introduce per i nuovi interventi avviati negli anni successivi. In altre parole, le rate di detrazione relative alle spese già sostenute nell’anno in corso non dovrebbero essere influenzate da eventuali novità normative previste per il 2025.
Detto questo, per i lavori che invece proseguiranno o verranno avviati nel 2025, le percentuali e le condizioni specifiche (comprese eventuali particolarità riservate alle zone del cratere sismico) dipendono dalle disposizioni della Legge di Bilancio e dai provvedimenti attuativi che vengono pubblicati di norma a fine anno. Per questo non posso indicarLe con certezza cifre o scadenze definitive per il 2025: Le consiglio di verificare gli aggiornamenti sulla nostra guida Sismabonus: come funziona e proroga, che viene costantemente aggiornata, e di confrontarsi con il suo commercialista o con l’Agenzia delle Entrate per una verifica puntuale sul suo caso specifico, in particolare trattandosi di un condominio in zona cratere che potrebbe rientrare in regimi agevolativi particolari.
Cordiali saluti.
Un saluto
Buonasera, ho acquistato una casa nel 2022 e con il superbonus l’ho ristrutturata. Per altri lavori non rientranti nel superbonus (rifacimento bagni, pavimenti, allarme ecc..) ho usufruito del bonus casa 50%, per quest’ultimo ho sostenuto una spesa
complessiva di 80mila circa. Adesso ho un deposito facente parte dello stesso immobile che dovrei ristrutturare perché pericolante ed il tecnico mi dice che posso utilizzare il sismabonus. Mi chiedo se per questo intervento c è un massimale di spesa a parte o se il massimale è sempre quello del bonus casa di cui ho già in gran parte
usufruito. Grazie.
Buonasera signora La Barbera,
Il Sismabonus è un’agevolazione distinta dal bonus ristrutturazioni (bonus casa 50%) ed è collegata a un intervento specifico, quello di adeguamento o miglioramento antisismico. Come indicato nella nostra guida, per il Sismabonus la spesa massima agevolabile è di 96.000 euro, un plafond proprio e separato rispetto a quello utilizzato per gli altri lavori (bagni, pavimenti, allarme) rientranti nel bonus casa 50%.
In generale, i vari bonus edilizi hanno ciascuno un proprio tetto di spesa, calcolato per unità immobiliare, riferito alla tipologia di intervento agevolato: quindi l’importo già speso per il bonus casa 50% non riduce il plafond disponibile per il Sismabonus, trattandosi di interventi diversi.
Detto questo, per il suo caso specifico (immobile già oggetto di più interventi negli anni) le consiglio di far verificare la situazione al tecnico e al CAF o commercialista che seguono la pratica, così da avere conferma scritta sulla corretta applicazione del beneficio in base alla documentazione dei lavori già eseguiti.
Un saluto
Buongiorno,
considerato che il Sismabonus prevede interventi di riduzione del rischio sismico su edifici abitativi o produttivi già esistenti e non su edifici nuovi o ampliamenti, la mia ristrutturazione di due pertinenze (c2 ed c6) dell’abitazione che verranno a costituire ” una nuova unità abitativa con cambio di destinazione d’uso ” potrà ritenersi agevolabile in presenza di interventi che riducano il rischio sismico (probabilmente almeno di una classe di rischiosità) ?
Grazie
Buongiorno signor Peduzzi,
la ringraziamo per la domanda, che tocca un caso piuttosto specifico. Come lei stesso osserva, il Sismabonus è pensato per interventi su edifici già esistenti (o su singole unità immobiliari esistenti) e non per nuove costruzioni o ampliamenti volumetrici. Nel suo caso, trattandosi di una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di due pertinenze che darebbero origine a una nuova unità abitativa, la qualificazione dell’intervento (ristrutturazione di fabbricato esistente oppure, di fatto, nuova costruzione/ampliamento) è un elemento determinante per stabilire l’agevolabilità, e va valutata caso per caso in base ai dettagli tecnici e urbanistici del progetto (tipologia di opere, eventuale demolizione e ricostruzione, variazione di volumetria, ecc.).
Per questo tipo di valutazione le consigliamo di:
Non potendo darle una risposta certa su un caso così specifico senza rischiare di fornirle informazioni imprecise, le suggeriamo questi passaggi come punto di partenza più sicuro.
Un saluto
Buongiorno,
sto per avviare i lavori per la demolizione e ricostruzione di una casa con adeguamento sismico (1 unità immobiliare). Posso usufruire del sismabonus all’80% fino a 96.000€ per i lavori che verranno effettuati entro il 2024 oppure tutti i lavori compreso il collaudo devono essere conclusi entro il 2024?
Grazie
Buongiorno signor Palma,
per le detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi, Sismabonus compreso, vale in generale il criterio di cassa per le persone fisiche: ciò che rileva ai fini dell’aliquota applicabile è la data in cui il pagamento (bonifico parlante) viene effettivamente sostenuto, e non la data di fine lavori o di collaudo. In pratica, se i pagamenti relativi a una spesa vengono effettuati entro il 31 dicembre 2024, quella spesa può beneficiare dell’aliquota vigente in quell’anno, anche se l’intervento nel suo complesso (compreso il collaudo) si concluderà successivamente.
Detto questo, nel caso di demolizione e ricostruzione con adeguamento sismico, ci sono aspetti tecnici e documentali specifici (asseverazioni, classe di rischio, collaudo statico) che possono incidere sulla corretta fruizione dell’agevolazione. Le consigliamo quindi di far verificare la sua situazione concreta, con i tempi e gli importi previsti, a un tecnico abilitato e a un CAF/commercialista, oppure di rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate o all’INPS (numeri 803.164 / 06.164.164, tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino per le pratiche di competenza) per una conferma puntuale sul suo caso.
Per un quadro generale aggiornato sulle regole del Sismabonus può consultare la nostra guida: Sismabonus: come funziona e proroga fino al 2025.
Un saluto
Buongiorno,
ho acquistato un appartamento in costruzione (fine lavori 31 dicembre 2024) con bonus sismico(demolizione e costruzione nuova)
se il costruttore non finisce i lavori per il 31 dicembre ma solo agli inizii del 2025 potro’ ancora usufruire del bonus sismico?
grazie
cordiali saluti.
Buongiorno signor Maresca,
il Sismabonus, anche nella versione riservata a chi acquista un immobile antisismico realizzato tramite demolizione e ricostruzione (il cosiddetto “sismabonus acquisti”), non decade automaticamente solo perché il cantiere si conclude nei primi mesi del 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024: l’agevolazione, come spieghiamo nella nostra guida al Sismabonus, è stata prorogata anche per il 2025.
Ciò che conta in questi casi non è tanto la data esatta di fine lavori in sé, quanto:
Per questo motivo le consiglio di far verificare con precisione al notaio e al commercialista (o direttamente all’Agenzia delle Entrate) sia la tempistica della stipula sia l’aliquota di detrazione effettivamente spettante per il suo caso, in base all’anno in cui verrà formalizzato l’acquisto.
Un saluto
Buongiorno, chiedo cortesemente:
nel caso si usufruisca del sismabonus con miglioramento di due classi e detrazione fiscale al 80% per importo di 96.000 euro per unità abitativa, tale agevolazione esclude o consente anche l’agevolazione ordinaria al 50% su 96.000 euro per la contemporanea ristrutturazione edilizia?
Grazie e Saluti Stefano Pignatti
Buongiorno signor Pignatti,
la ringraziamo per la domanda, che tocca un punto piuttosto delicato in materia di bonus edilizi.
La regola generale è che le diverse detrazioni per interventi edilizi (Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, ecc.) non sono cumulabili sulle stesse spese: non è possibile applicare due aliquote differenti allo stesso importo speso per il medesimo intervento, né “raddoppiare” il massimale di spesa agevolabile su un’unica unità immobiliare per gli stessi lavori.
Ciò significa che, in linea di principio, il contribuente deve individuare a quale categoria di intervento appartiene ciascuna spesa e applicare la detrazione corrispondente: se una parte dei lavori riguarda propriamente l’adeguamento/miglioramento sismico, rientra nel Sismabonus con il relativo massimale; se un’altra parte riguarda invece interventi di ristrutturazione edilizia distinti e autonomamente documentabili (fatture, SAL, computi metrici separati), può in teoria beneficiare della detrazione del 50%, ma sempre su spese diverse e non sulle medesime opere.
Trattandosi di una valutazione tecnica che dipende dal dettaglio dei lavori previsti nel suo caso specifico, le consigliamo di farsi assistere da un tecnico abilitato (per la corretta distinzione degli interventi) e dal proprio commercialista o CAF, oltre a verificare le indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, per evitare contestazioni in sede di controllo.
Per un quadro generale sul funzionamento dell’agevolazione può consultare la nostra guida: Sismabonus: come funziona.
Un saluto
fino a quando posso richiedere il sisma bonus?
Buongiorno signor Brandi,
Il Sismabonus è un’agevolazione che negli anni è stata più volte prorogata dalle diverse Leggi di Bilancio, quindi la scadenza effettiva dipende dagli aggiornamenti normativi più recenti. Nella nostra guida Sismabonus: come funziona e proroga fino al 2025 trova il termine attualmente indicato, ma le consiglio di verificare sempre la versione più aggiornata dell’articolo, poiché eventuali ulteriori proroghe vengono recepite non appena pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Per avere la certezza assoluta sulla scadenza applicabile al suo caso specifico e sulle modalità di richiesta, le suggerisco comunque di contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate o di consultare un tecnico/commercialista di fiducia, che potranno confermarle i termini aggiornati e i requisiti richiesti per il suo immobile.
Un saluto